Come tutti saprete la Cassazione, con la Sentenza n° 28445/2019, pur rigettando la domanda giudiziaria del ricorrente, nell’ambito della
propria funzione nomofilattica ha dettato delle importantissime linee guida sul procedimento da seguire quando, in ambito assistenziale, venga notificato un verbale di revisione negativo o un provvedimento di revoca.
La stessa, infatti, NELLO SVISCERARE UN INTERESSANTISSIMO EXCURSUS NORMATIVO,
NON FA ALTRO CHE
CONFERMARE LA DIFFERENZA ABISSALE TRA VERBALE SANITARIO E PROVVEDIMENTO DI REVOCA.
Andando a esaminare, infatti, i
punti da 18 a 20 della parte motiva della
"illuminante" Sentenza n° 28445/2019, si legge:
18. Inoltre, poiché l'art. 20,
comma 2, d.l. n. 78 del 2009 ha richiamato il disposto dell'art. 5, comma 5,
d.P.R. n. 698 del 1994, LA REVOCA È PRECEDUTA DALLA SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELLA PRESTAZIONE,
che viene comunicata entro trenta giorni all'interessato.
19. DUNQUE, NULLA VIETA
ALL'INTERESSATO, CHE RITENGA INFONDATA L'AZIONE
AMMINISTRATIVA DI VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO, DI TUTELARE
GIÀ IN SEDE DI SOSPENSIONE IL DIRITTO
ALLA PRESTAZIONE (L'EROGAZIONE È APPUNTO SOLO SOSPESA E IL DIRITTO NON È ANCORA
ESTINTO), MEDIANTE TEMPESTIVA AZIONE GIUDIZIARIA che si giustifica quanto ad
interesse ad agire per l'indubbia attualità della lesione patrimoniale che
deriverebbe dalla illegittimità della misura cautelativa e che non richiede
alcuna nuova domanda amministrativa, essendo la sospensione prevista
espressamente dalla legge (vd. Cass. n. 6590 del 2014 cit. ed i richiami ivi
effettuati).
20. VICEVERSA, OVE LA REVOCA SIA
STATA DEFINITIVAMENTE ADOTTATA, con il consequenziale definitivo effetto
estintivo, L'INTERESSATO DEVE PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA e ciò può avvenire
anche il giorno successivo a quello in cui la revoca viene formalizzata e
comunicata".
Purtroppo, peró, quando “il saggio indica
la luna, lo stolto guarda il dito”….
Perché dico questo? Perché qualche scienziato all’INPS ha ben
pensato di considerare solo la parte della Sentenza in cui viene rigettato il ricorso
e, stravolgendo a proprio uso e costume quanto detto nel citato provvedimento ha ideato il paradossale Messaggio n°138 del 15/01/2021.