martedì 28 maggio 2019

Indennità di accompagnamento e "spunte": per la S.C. sono irrilevanti ai fini del perfezionalmento della domanda amministrativa (Cassazione, Sentenza n° 14412/2019)


Ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento la certificazione medica nella quale non sia barrata una delle voci di non autonomia non determina l'improcedibilità della domanda.
Per la Suprema Corte non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'Inps o l'uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente.

Sei avvocato e ricco? Niente Pinto - Intervista all'avv. Carmine Buonomo


lunedì 27 maggio 2019

Processo previdenziale: decorrenza del termine per l’impugnazione in caso di parte contumace (Cassazione, ordinanza n° 27017/2018)


In tema di notificazione, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la sentenza deve essere notificata personalmente alla parte contumace. 

Ne consegue che, in caso di contumacia dell’INPS, la notificazione deve essere eseguita, ai sensi dell’art. 145, comma 1, c.p.c., a Roma, nella sede centrale dell’Istituto, nella persona del suo presidente o con consegna dell’atto ad una delle persone indicate dalla norma.

Nè assume rilievo la disposizione di cui all’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, che limita la prescrizione della notifica presso la struttura territoriale dell’ente pubblico (competente in relazione al luogo di residenza o domicilio degli interessati) ai soli atti introduttivi del giudizio e ad altri specifici atti, tra i quali – salvo che per la materia dell’invalidità civile, ove la disciplina introdotta con l’art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005, dispone che la notifica sia effettuata presso le sedi provinciali dell’Istituto – non è compresa la sentenza.

giovedì 23 maggio 2019

Solo l’avvocato titolare di uno studio in una zona infima, può proporre la Legge Pinto

La Corte d'Appello di Napoli rigetta una richiesta risarcitoria ex Lege Pinto per una giudizio durato "appena" 9 anni tra primo e secondo grado.
Il motivo??? 
Agli avvocati ricorrenti - che in ogni caso non avrebbero dovuto proporre il ricorso perchè abituati alle lungaggini giudiziarie - il risarcimento viene negato semplicemente perchè hanno lo studio in una zona elegante di Napoli e, di conseguenza, una certa "ricchezza" presunta.
Ai lettori ogni commento su questo ennesimo abominio giuridico....

Aggiornamento 24/05/19: la questione è stata prontamente segnalata ai COA di competenza e verrà discussa martedì prossimo a Napoli e giovedi prossimo ad Aversa per l'adozione dei provvedimenti che, all'esito della trattazione, verranno ritenuti necessari. 

Carmine Buonomo

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giovedì 16 maggio 2019

In base alla normativa vigente deve escludersi che particolari "diciture" costituiscano requisito necessario della certificazione medica da allegare alla domanda amministrativa di accompagnamento (Corte Appello Napoli, Sentenza 2196/2019)

Ho il piacere di postare questo importantissimo precedente della Corte d'Appello di Napoli, gentilmente messo a disposizione dagli amici e colleghi avv.ti Alessandro Faggiano e Sara Santochirico, in cui il collegio prima fa un completo excursus storico delle normative disciplinanti le modalità di invio delle domande di invalidità civile e, all'esito, conclude appunto che in base a quella vigente deve escludersi che particolari e precise "diciture" costituiscano requisito necessario della certificazione medica da allegare alla domanda amminsitrativa di accompagnamento.

Nell'ottimistica speranza che anche questa pronuncia possa servire a fissare un ulteriore punto fermo sull'argomento accompagnamento e "spunte" (al seguente LINK la raccolta completa di giurisprudenza) vi saluto con affetto.

Carmine Buonomo