venerdì 10 maggio 2019

Fatturazione avvocato antistatario: contestazioni Agenzia Entrate


Molti colleghi, me compreso, stanno vivendo giorni di ansia in quanto l’Agenzia delle Entrate sta contestando loro l'omessa fatturazione degli incassi derivanti da onorari versati dall’INPS o da altro Ente o Società, soccombenti in procedimenti giudiziari.

L’Ente in questione, infatti, corrispondendo gli onorari ha ovviamente anche emesso la Certificazione Unica dei compensi corrisposti e delle ritenute d’acconto effettuate, inviandola all’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultima, peró, che non ha però rinvenuto le corrispondenti fatture ad opera del legale beneficiario.

Il motivo è noto: l’avvocato è infatti tenuto a emettere fattura nei confronti del proprio cliente, e non nei confronti dell’Ente o Società  soccombente pagatore!!!

Sperando di fare cosa gradita allego il LINK alla Circolare del 06/12/1994 n. 203 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III, da utilizzare per le istanze in autotutela da protocollare all'Agenzia Entrate.

Carmine Buonomo

Va rigettato il ricorso in opposizione dell'INPS quando controverte sulla mancata spunta delle voci di non autonomia (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1754/2019)

Con il provvedimento che ho il piacere di allegarvi, il sempre impeccabile dott. Giovanni Andrea Rippa, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord, ha rigettato il ricorso in opposizione dell'INPS ad ATPO positivo, basato esclusivamente sulla mancata spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento.

In particolare il Giudice ritiene, giustamente, che - tra le altre cose - non può essere rimessa ad un terzo (ovvero il medico certificatore) la manifestazione di volontà che è propria ed esclusiva del soggetto che ritiene di essere titolare di un diritto e che ritiene, dopo aver proposto domanda amministrativa, di dover sottoporre all'esame del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie occorrenti per l'attribuzione del diritto.

Del resto se, per ipotesi, la domanda fosse stata inammissibile, il procedimento amministrativo avrebbe dovuto concludersi con una pronuncia in tal senso, ex art. 2 L. 241/1990.

Ringrazio gli amici e colleghi avv.ti Francesco e Raffaele Di Tella per l'importantissimo materiale messo a disposizione.

Altro precedente reso dal Tribunale di Napoli Nord del medesimo tenore, a firma della d.ssa F. Colameo, è rinvenibile QUI 

Carmine Buonomo

martedì 7 maggio 2019

Insussistenza degli indebiti INPS carenti di indicazione delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1292/2019)

Allego un interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord (Sentenza n° 1292/2019, R.G. 9524/2015) reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio dove il sempre ineccepibile G.L. dr. G.A. Rippa, anche sulla scorta del'orientamento interpretativo della Corte di Legittimità (Cass. Sez. L. Sentenza 198/2011), ha sancito l'insussistenza dell'indebito quando l'Istituto ometta di indicare le ragioni della richiesta di ripetizione e l'istante non abbia avuto, pertanto, conoscenza dei motivi che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate.

Buona lettura.

Carmine Buonomo

martedì 30 aprile 2019

Il diritto all'indennità di accompagnamento è reclamabile entro 10 anni (Tribunale Roma, Sentenza n° 9930/2018)


TRIBUNALE DI ROMA 

Ragioni di fatto e di diritto 

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c. depositato il giorno 11 ottobre 2018 i sig.ri C.L., nato a Monteverde (AV) il (omissis) e C.L., nata a Monteverde (AV) il (omissis), nella qualità di eredi di V.B., nata a Monteverde (AV) il (omissis) e deceduta il (omissis), hanno chiamato in causa l'Inps ed hanno sostenuto che la de cuius aveva presentato domanda amministrativa il 16 febbraio 2016, che ad esito della visita della commissione medica competente effettuata il 27 ottobre 2016 era stata riconosciuta nelle condizioni sanitarie previste dall'art. 1 delle legge n. 18/1980 con decorrenza dal momento della proposizione della domanda, in quanto nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, che aveva quindi inoltrato all'INPS la documentazione necessaria per ottenere la prestazione riconosciutale, che non aveva ricevuto risposta sino al momento del decesso.

lunedì 1 aprile 2019

Ai fini dell’esclusione dal beneficio dell'assegno sociale e' necessaria la effettiva acquisizione di un reddito incompatibile nel patrimonio del richiedente (Tribunale Viterbo, Sentenza n° 476/2018)

Ai fini dell’esclusione dal beneficio dell'assegno sociale è da considerarsi irrilevante la mera titolarità e l’astratta conseguibilità di un reddito incompatibile (nel caso di specie: assegno di mantenimento), essendo al contrario necessaria la sua effettiva acquisizione nel patrimonio del richiedente. 

Il mancato esperimento delle azioni utili al conseguimento del credito non è sufficiente a configurare una violazione del principio della buona fede, essendo a tal fine necessaria una previa verifica della possibilità e convenienza delle azioni dirette alla realizzazione del reddito, con la conseguenza di escludere ogni violazione allorché risulti aliunde acclarata l’incapienza del debitore e/o l’inesistenza di garanzie patrimoniali (conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 6570/2010).

Ringrazio l'amica e collega avv. Francesca Bufalini del foro di Viterbo per l'interessantissimo precedente messo a disposizione.

Altro materiale in tema di assegno sociale e assegno di mantenimento lo troverete al seguente LINK