giovedì 23 maggio 2019

Solo l’avvocato titolare di uno studio in una zona infima, può proporre la Legge Pinto

La Corte d'Appello di Napoli rigetta una richiesta risarcitoria ex Lege Pinto per una giudizio durato "appena" 9 anni tra primo e secondo grado.
Il motivo??? 
Agli avvocati ricorrenti - che in ogni caso non avrebbero dovuto proporre il ricorso perchè abituati alle lungaggini giudiziarie - il risarcimento viene negato semplicemente perchè hanno lo studio in una zona elegante di Napoli e, di conseguenza, una certa "ricchezza" presunta.
Ai lettori ogni commento su questo ennesimo abominio giuridico....

Aggiornamento 24/05/19: la questione è stata prontamente segnalata ai COA di competenza e verrà discussa martedì prossimo a Napoli e giovedi prossimo ad Aversa per l'adozione dei provvedimenti che, all'esito della trattazione, verranno ritenuti necessari. 

Carmine Buonomo

Clicca sull'immagine per ingrandirla

giovedì 16 maggio 2019

In base alla normativa vigente deve escludersi che particolari "diciture" costituiscano requisito necessario della certificazione medica da allegare alla domanda amministrativa di accompagnamento (Corte Appello Napoli, Sentenza 2196/2019)

Ho il piacere di postare questo importantissimo precedente della Corte d'Appello di Napoli, gentilmente messo a disposizione dagli amici e colleghi avv.ti Alessandro Faggiano e Sara Santochirico, in cui il collegio prima fa un completo excursus storico delle normative disciplinanti le modalità di invio delle domande di invalidità civile e, all'esito, conclude appunto che in base a quella vigente deve escludersi che particolari e precise "diciture" costituiscano requisito necessario della certificazione medica da allegare alla domanda amminsitrativa di accompagnamento.

Nell'ottimistica speranza che anche questa pronuncia possa servire a fissare un ulteriore punto fermo sull'argomento accompagnamento e "spunte" (al seguente LINK la raccolta completa di giurisprudenza) vi saluto con affetto.

Carmine Buonomo

venerdì 10 maggio 2019

Fatturazione avvocato antistatario: contestazioni Agenzia Entrate


Molti colleghi, me compreso, stanno vivendo giorni di ansia in quanto l’Agenzia delle Entrate sta contestando loro l'omessa fatturazione degli incassi derivanti da onorari versati dall’INPS o da altro Ente o Società, soccombenti in procedimenti giudiziari.

L’Ente in questione, infatti, corrispondendo gli onorari ha ovviamente anche emesso la Certificazione Unica dei compensi corrisposti e delle ritenute d’acconto effettuate, inviandola all’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultima, peró, che non ha però rinvenuto le corrispondenti fatture ad opera del legale beneficiario.

Il motivo è noto: l’avvocato è infatti tenuto a emettere fattura nei confronti del proprio cliente, e non nei confronti dell’Ente o Società  soccombente pagatore!!!

Sperando di fare cosa gradita allego il LINK alla Circolare del 06/12/1994 n. 203 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III, da utilizzare per le istanze in autotutela da protocollare all'Agenzia Entrate.

Carmine Buonomo

Va rigettato il ricorso in opposizione dell'INPS quando controverte sulla mancata spunta delle voci di non autonomia (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1754/2019)

Con il provvedimento che ho il piacere di allegarvi, il sempre impeccabile dott. Giovanni Andrea Rippa, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord, ha rigettato il ricorso in opposizione dell'INPS ad ATPO positivo, basato esclusivamente sulla mancata spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento.

In particolare il Giudice ritiene, giustamente, che - tra le altre cose - non può essere rimessa ad un terzo (ovvero il medico certificatore) la manifestazione di volontà che è propria ed esclusiva del soggetto che ritiene di essere titolare di un diritto e che ritiene, dopo aver proposto domanda amministrativa, di dover sottoporre all'esame del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie occorrenti per l'attribuzione del diritto.

Del resto se, per ipotesi, la domanda fosse stata inammissibile, il procedimento amministrativo avrebbe dovuto concludersi con una pronuncia in tal senso, ex art. 2 L. 241/1990.

Ringrazio gli amici e colleghi avv.ti Francesco e Raffaele Di Tella per l'importantissimo materiale messo a disposizione.

Altro precedente reso dal Tribunale di Napoli Nord del medesimo tenore, a firma della d.ssa F. Colameo, è rinvenibile QUI 

Carmine Buonomo

martedì 7 maggio 2019

Insussistenza degli indebiti INPS carenti di indicazione delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1292/2019)

Allego un interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord (Sentenza n° 1292/2019, R.G. 9524/2015) reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio dove il sempre ineccepibile G.L. dr. G.A. Rippa, anche sulla scorta del'orientamento interpretativo della Corte di Legittimità (Cass. Sez. L. Sentenza 198/2011), ha sancito l'insussistenza dell'indebito quando l'Istituto ometta di indicare le ragioni della richiesta di ripetizione e l'istante non abbia avuto, pertanto, conoscenza dei motivi che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate.

Buona lettura.

Carmine Buonomo