martedì 30 aprile 2019

Il diritto all'indennità di accompagnamento è reclamabile entro 10 anni (Tribunale Roma, Sentenza n° 9930/2018)


TRIBUNALE DI ROMA 

Ragioni di fatto e di diritto 

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c. depositato il giorno 11 ottobre 2018 i sig.ri C.L., nato a Monteverde (AV) il (omissis) e C.L., nata a Monteverde (AV) il (omissis), nella qualità di eredi di V.B., nata a Monteverde (AV) il (omissis) e deceduta il (omissis), hanno chiamato in causa l'Inps ed hanno sostenuto che la de cuius aveva presentato domanda amministrativa il 16 febbraio 2016, che ad esito della visita della commissione medica competente effettuata il 27 ottobre 2016 era stata riconosciuta nelle condizioni sanitarie previste dall'art. 1 delle legge n. 18/1980 con decorrenza dal momento della proposizione della domanda, in quanto nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, che aveva quindi inoltrato all'INPS la documentazione necessaria per ottenere la prestazione riconosciutale, che non aveva ricevuto risposta sino al momento del decesso.

lunedì 1 aprile 2019

Ai fini dell’esclusione dal beneficio dell'assegno sociale e' necessaria la effettiva acquisizione di un reddito incompatibile nel patrimonio del richiedente (Tribunale Viterbo, Sentenza n° 476/2018)

Ai fini dell’esclusione dal beneficio dell'assegno sociale è da considerarsi irrilevante la mera titolarità e l’astratta conseguibilità di un reddito incompatibile (nel caso di specie: assegno di mantenimento), essendo al contrario necessaria la sua effettiva acquisizione nel patrimonio del richiedente. 

Il mancato esperimento delle azioni utili al conseguimento del credito non è sufficiente a configurare una violazione del principio della buona fede, essendo a tal fine necessaria una previa verifica della possibilità e convenienza delle azioni dirette alla realizzazione del reddito, con la conseguenza di escludere ogni violazione allorché risulti aliunde acclarata l’incapienza del debitore e/o l’inesistenza di garanzie patrimoniali (conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 6570/2010).

Ringrazio l'amica e collega avv. Francesca Bufalini del foro di Viterbo per l'interessantissimo precedente messo a disposizione.

Altro materiale in tema di assegno sociale e assegno di mantenimento lo troverete al seguente LINK

mercoledì 20 marzo 2019

Assegno sociale e requisito reddituale: irrilevanza della rinuncia all'assegno di mantenimento

La Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Roma con due provvedimenti emessi da due collegi diversi, conferma l'irrilevanza della rinuncia del coniuge separato all'assegno di mantenimento ai fini del perfezionamento del requisito reddituale richiesto per l'assegno sociale.

Ringrazio sentitamente il collega avv. Andrea Occhione del foro di Viterbo per le due sentenze, nonchè l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, amministratrice della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani",  per aver messo pubblicamente a disposizione il suddetto materiale. 

Carmine Buonomo

lunedì 18 marzo 2019

Cosa succede se il CTU non risponde alle osservazioni critiche delle parti ? (Cassazione, ordinanza 6230/2019)



Se il CTU omette di rispondere alle osservazioni dei consulenti di parte, la perizia è affetta da nullità? 


A tale quesito ha dato risposta la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 4 marzo 2019 n. 6230.


Il caso: La Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da G.V. e M.S., nella qualità di genitori della minore A.A.V., per il ripristino della indennità di frequenza, revocata dall’INPS in data 16 dicembre 2009.

Il CTU nominato in grado di appello aveva affermato che non era presente alcuno dei segni tipici della malattia posta a base della richiesta della prestazione: per la Corte territoriale, peraltro, la completezza e precisione dell'elaborato peritale e la mancanza di nuovi elementi nelle deduzioni formulate dalla difesa delle parti appellanti inducevano a ritenere infondata la richiesta di rinnovo dell'indagine peritale formulata all'udienza di discussione.

G.V. e M.S., nella qualità, ricorrono in Cassazione deducendo in particolare violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c. comma 3, come modificato dalla L. n. 69/2009 art. 46, comma 5 nonchè dell'art. 196, cpc: i ricorrenti. ripercorrendo l'iter processuale, espongono che:

- il c.t.u. nominato in grado di appello aveva omesso il preventivo invio alle parti della bozza della relazione peritale; la Corte d'Appello, pertanto, aveva disposto la restituzione degli atti al ctu, fissando un termine per la trasmissione di note critiche al ctu e un ulteriore termine per il deposito della relazione finale del ctu;

- le parti avevano trasmesso al consulente le proprie osservazioni, ma quest'ultimo, aveva omesso di rispondere alle note e di depositare la relazione finale;

- all' udienza di discussione le parti, riportandosi ai propri scritti difensivi, comprese le note inviate telematicamente, insistevano per il rinnovo della c.t.u.;

- pertanto, la Corte, nel decidere la causa, erroneamente aveva omesso di rilevare la totale inosservanza da parte del CTU di quanto disposto nell'ordinanza istruttoria e aveva fondato la propria decisione sulla relazione tecnica provvisoria, che conteneva il vizio procedurale che la stessa Corte aveva rilevato con la precedente ordinanza.


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Per la Suprema Corte il motivo è infondato e, nel rigettare il ricorso, ribadisce che:

venerdì 15 marzo 2019

Ennesimo provvedimento del Tribunale di Napoli Nord, secondo cui eventuali eccezioni processuali e di merito (spunta per accompagnamento e decadenza azione giudiziaria) vanno obbligatoriamente sollevate nel giudizio ordinario post dissenso (Sentenza 52/2019)

In un mio precedente articolo segnalavo il messaggio INPS n° 968/2018 nel quale l'Istituto (vergognosamente) conclude che "indipendentemente dai predetti oneri processuali (eccezioni nella memoria di costituzione e giudizio di merito post dissenso), i funzionari Inps SONO TENUTI A NON LIQUIDARE LE PRESTAZIONI SU ACCERTAMENTO GIURISDIZIONALE del requisito sanitario, qualora ad essi risulti l'insussistenza dei requisiti socio-economici".

In pratica l'INPS, con immenso rispetto del ruolo della magistratura (e questo vorrei farlo notare a chi per partito preso si erge a paladino dell’ente pubblico), dichiara espressamente che se il giudice ha ritenuto infondate le proprie eccezioni, il relativo provvedimento giurisdizionale sfavorevole all’Istituto sarà considerato “carta igienica” e quindi al malcapitato cittadino non resterà altro che instaurare un nuovo giudizio di condanna con i ben noti tempi biblici ed i conseguenziali costi a carico della collettività. 

Orbene su quest'ultimo aspetto vi segnalo un altro interessantissimo precedente reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio presso il Tribunale di Napoli Nord, G.L. dr. G.A. Rippa, dove l'INPS negava la liquidazione della prestazione connessa al requisito accertato con decreto di omologa sia per l’assenza della famosa "spunta" per l'accompagnamento, sia per la presunta decadenza dall'azione giudiziaria dal momento che la parte avrebbe presentato il giudizio oltre il termine semestrale concesso per legge.

Inutile dire che l'attento magistrato ha ovviamente disatteso le eccezioni dell'INPS ed ha condannato l'istituto convenuto al pagamento della prestazione con una condanna alle spese di giudizio davvero esemplare.

Altri precedenti del medesimo tenore, resi in giudizi sempre patrocinati dal nostro studio, li troverete ai seguenti link:

Carmine Buonomo