lunedì 11 marzo 2019

Atp e requisiti socio-economici: l'Inps (NON) prende atto delle indicazioni della giurisprudenza: Messaggio INPS 968/2019

L'Inps si adegua (solo in parte) alle indicazioni della Cassazione sulla natura e funzione del procedimento di Atp previdenziale ex art. 445-bis c.p.c., in particolare rilevando che:
- il procedimento non statuisce sul diritto alla prestazione, ma si limita all'accertamento del dato sanitario;
- il giudice, sommariamente, procede alla verifica dei requisiti socio economici alla prestazione, per esigenze di economia processuale e non perché essi siano oggetto della decisione;
- l'Inps è tenuto ad eccepire l'insussistenza dei requisiti socioeconomici e quindi l'inammissibilità dell'Atp, nella prima difesa e (qualora si sia comunque proceduto alle operazioni peritali) anche nel successivo giudizio di merito, previo deposito di dichiarazione di dissenso alle conclusioni del Ctu;
- indipendentemente dai predetti oneri processuali, i funzionari Inps SONO TENUTI A NON LIQUIDARE LE PRESTAZIONI SU ACCERTAMENTO GIURISDIZIONALE del requisito sanitario, qualora ad essi risulti l'insussistenza dei requisiti socio-economici.

In pratica, e mi riferisco ovviamente all'ultimo - vergognoso -  punto, l'INPS dichiara e nemmeno tanto velatamente (e mi si perdoni il paragone poco felice) che i provvedimenti giurisdizionali che non recepiscono le proprie eccezioni, ai fini pratici hanno la stessa valenza della "carta igienica".

All'istituto in poche parole, poco importa se la Cassazione (ordinanza n° 22949/2016) ha stabilito a chiare lettere che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione e che in mancanza di contestazioni, l'accertamento sanitario ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il decreto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.


Per l'INPS un giudice può pensare e scrivere quello che vuole, tanto i propri funzionari non liquideranno mai la prestazione connessa all'accertato requisito sanitario se c'è stato un proprio ricorso in opposizione post dissenso e, per ipotesi, il magistato stesso lo abbia rigettato.

Al malcapitato cittadino non resterà altro che instaurare un nuovo giudizio di condanna con i ben noti tempi biblici ed i consequenziali costi a carico della collettività.

Questa è l'Italia!!! 


Ringrazio il collega ed amico avv. Marco Aquilani per la gentile segnalazione sul proprio sito internet.




Carmine Buonomo

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