lunedì 21 gennaio 2019

Comunicazione PEC ricevuta in data odierna dall'INPS: risposta del nostro studio!!!

Il responsabile di una sede INPS campana (per correttezza non specifico quale), a seguito di una diffida ad adempiere inoltrata a mezzo PEC dal nostro studio, in data odierna mi scrive:

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"Egregio Avvocato, la prestazione del suo assistito è stata lavorata in data ... e con il mese di marzo p. v. saranno accreditati i ratei.
Ci tenevo a sottolineare che queste sue continue minacce non le fanno certamente onore, anche perché questa Agenzia cerca di lavorare in modo trasparente e con il massimo rispetto degli utenti, tenendo conto del bacino di persone da servire con un numero esiguo di personale.
La saluto sperando che Lei assumi un comportamento più consono verso una Pubblica Amministrazione quale siamo."



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A seguire il messaggio di risposta con la scansione delle relative PEC.... Buona lettura!!! C.B.



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"Alla c.a. ... Gentilissimo ........

In primis La ringrazio vivamente per aver perso del suo prezioso tempo a rispondere alla mia ennesima pec di "minaccia". 

In secundis, da persona istruita e colta qual'è, saprà benissimo che definire "continue minacce" il legittimo e sacrosanto esercizio dei propri doveri (soprattutto quando vengono espletati nel rispetto della legge), integra il reato - penalmente rilevante - di ingiuria, aggravato anche dal fatto che - a futura memoria - ha ben pensato di metterlo addirittura per iscritto. 
Mi insegna che l'INPS, quale Pubblica Amministrazione, a differenza di un soggetto privato, ha ben 120 giorni (4 mesi) per lavorare e liquidare una prestazione riconosciuta da un Ufficio Giudiziario, soprattutto in considerazione - come giustamente osserva - "del bacino di persone da servire con un numero esiguo di personale". 
Potrei capire, ma non accetto assolutamente, il suo sfogo se le "continue minacce" del mio studio arrivassero dopo pochi giorni (e comunque prima di 120 giorni) dalla notifica del titolo con AP70; ma ovviamente questo non accade nè è mai accaduto!!!! 
Il mio studio aspetta senza dare alcun fastidio il 120 giorno imposto dalla legge, nonostante i clienti vengano quotidianamente ad accusarci che vogliamo perdere tempo per guadagnarci di più, e solo molto tempo dopo - a volte quasi dopo un anno dalla notifica - ci permettiamo di inviare a mezzo PEC una banalissima diffida ad adempiere per dimostrare agli assistiti che, come si dice a Napoli, non stiamo facendo "addurmì a' criatur (addormentare il bambino)". 
E, guarda caso, pochi giorni dopo la nostra diffida la prestazione viene prontamente lavorata e liquidata!!!
Quindi non Le consento assolutamente di definire il mio operato "continue minacce", nè Le permetto in alcun modo di invitarmi ad assumere un comportamento più consono verso una P.A. 
Sono un avvocato e, come tale, ho il diritto-dovere di tutelare i miei assistiti in tutti i modi CONSENTITI DALLA LEGGE!!!! 
A questo punto solo per correttezza, visto che la mia professionalità e disponibilità non è stata in alcun modo apprezzata, Le faccio presente che procederò sistematicamente per ogni procedura (e non solo per gli assistiti più esigenti) - al decorrere dal centoventunesimo giorno ad inoltrare la formale diffida per omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p. ed, in caso di mancata risposta nei termini di legge, consiglierò all'assistito di agire conseguenza.
Mi dispiace dover arrivare a tanto - soprattutto in considerazione della stima che nutrivo e nutro ancora nei suoi confronti visti i pregevoli risultati raggiunti dalla sede da quando Lei ha preso il timone - ma visto che, anzichè fare una telefonata di cortesia, ha preferito metter tutto "nero su bianco", sono mio malgrado costretto a fare altrettanto.
Tanto le dovevo. 
Saluti, Carmine Buonomo"

venerdì 18 gennaio 2019

L'INPS non può sollevare in un successivo giudizio contestazioni non eccepite nel giudizio di ATPO (Sentenza 4238/2018)

Con l'allegato provvedimento (Sentenza 4238/2018, R.G. 15803/2017) reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio, la d.ssa Rosa Pacelli del Tribunale di Napoli Nord, abbracciando l'orientamento espresso dalla Cassazione con ordinanza n° 22949/2016 (LINK), e motivando egregiamente la propria decisione, ha stigmatizzato l'operato dell'INPS (che negava la liquidazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta con decreto di omologa per la mancanza della famosa "spunta"), accogliendo in toto la domanda giudiziale di condanna al pagamento della prestazione.

Il Giudice conclude che "L'INPS non può sollevare in un successivo giudizio contestazioni non sollevate nel giudizio per ATPO che avrebbe dovuto eccepire con la dichiarazione di dissenso ex art. 445bis, co. 4 cpc e quindi con il successivo ricorso ex art. 445 bis, co. 6 cpc; nè potrebbe riproporre in sede di giudizio di condanna al pagamento dei ratei, eccezioni già sollevate nel giudizio di ATPO e nello stesso superati".

Ovviamente la sentenza viene pubblicata solo oggi, essendo decorsi più di 30 giorni dalla notifica telematica al procuratore costituito dell'Istituto... fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!!!

Altri provvedimenti del medesimo tenore del Tribunale di Napoli Nord, a firma della d.ssa S. Coppo e della d.ssa F. Colameo sempre in giudizi patrocinati dal nostro studio,  li troverete QUI e QUI


Carmine Buonomo

mercoledì 2 gennaio 2019

Ennesimo provvedimento del Tribunale di Napoli Nord, secondo cui eventuali eccezioni processuali e di merito (spunta per accompagnamento) vanno obbligatoriamente sollevate nel giudizio ordinario post dissenso (Sentenza 3465/2018)

Come certamente saprete l'INPS, non potendo appellare il decreto di omologa e potendo ricorrere in Cassazione solo per il governo delle spese, negli ultimi tempi ha "escogitato" la deprecabile prassi di rigettare in via amministrativa la liquidazione della prestazione economica riconosciuta in giudizio.


Nel caso specifico l'INPS di Afragola comunicava il diniego della liquidazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta in giudizio ad un assistita del nostro studio in quanto, illo tempore, e precisamente all'atto di invio della domanda amministrativa, il medico non aveva spuntato nessuna delle due voci di non autonomia.

Peccato che parte ricorrente all'epoca fosse ultrasessantacinquenne (e quindi per legge poteva aspirare solo all'accompagnamento) e che, cosa ancor più grave, l'INPS non avesse provveduto a sollevare la relativa eccezione con il ricorso ordinario a seguito di dissenso.

Con l'allegato provvedimento (Sentenza 3465/2018, R.G. 503/2018), la d.ssa Fabiana Colameo del Tribunale di Napoli Nord, abbracciando l'orientamento espresso dalla Cassazione con ordinanza n° 22949/2016 (LINK), e motivando egregiamente la propria decisione, ha stigmatizzato l'operato dell'INPS, accogliendo in toto la domanda giudiziale di condanna al pagamento della prestazione.

Ovviamente la sentenza viene pubblicata solo oggi, essendo decorsi più di 30 giorni dalla notifica telematica al procuratore costituito dell'Istituto... fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!!!

Un precedente procedimento del medesimo tenore, a firma della d.ssa S. Coppo, sempre del Tribunale di Napoli Nord lo troverete QUI

Carmine Buonomo

venerdì 28 dicembre 2018

Tabelle 2019 importi pensioni / limiti di reddito (Circolare INPS n° 122 del 27/12/2018)


Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.

Per il 2019 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare n° 122 del 27/12/2018.

La crescita dell'inflazione dell'1,1% si riverbera quindi sui trattamenti sociali ed assistenziali erogati dall'Inps. 

L'importo dell'assegno sociale nel 2019 sale così a 457,99 euro, la pensione sociale sale a 377,44 euro, il trattamento minimo del FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) raggiunge i 513,01 euro. 

Salgono anche le prestazioni assistenziali erogate a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (assegno mensile e pensione di inabilità civile) che risulteranno fissate nel 2019 a 285,66€ al mese dagli attuali 282,55 euro al mese; mentre l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili sale a 517,84€ al mese. 

A seguire le tabelle, liberamente scaricabili in formato .pdf


Carmine Buonomo

giovedì 20 dicembre 2018

Gli aggravamenti intervenuti in corso di giudizio possono essere fatti valere anche come unico motivo di opposizione (Cass., Sez. L., ord. n° 32760/2018)

La Cassazione ha formalmente sancito l’operatività dell’art. 149 disp. att. cpc nei procedimenti di opposizione ad ATP che, viceversa, alcuni giudici ritenevano inapplicabile, stante la natura del giudizio di opposizione, che doveva limitarsi alle sole contestazioni specifiche della consulenza. 

Gli aggravamenti intervenuti in corso di giudizio, quindi, possono essere fatti valere anche come unico motivo di opposizione (Ord. Cass. VI sez.lav. N.32760/2018).

Ringrazio gli amici e colleghi avv.ti Nino Irollo e Sebastiano Schiavone per l'interessantissimo precedente messo a disposizione.

Carmine Buonomo