venerdì 7 dicembre 2018

Assegno sociale, dal 2019 serviranno 67 anni. Risvolti anche per gli invalidi civili (Messaggio INPS n° 4570/2018)




Dal prossimo anno per conseguire l'assegno sociale sarà necessario essere in possesso di 67 anni di età. Lo precisa l'Inps nel messaggio numero 4570/2018 pubblicato oggi dall'Istituto di previdenza in vista dell'avvicinarsi del prossimo scatto alla speranza di vita Istat. L'Inps rammenta che l'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale deve essere aggiornato con cadenza triennale, nella misura stabilita con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. Ebbene dato che il ministero del lavoro ha fissato lo scorso anno in cinque mesi il valore del terzo adeguamento (il primo di tre mesi è scattato nel 2013 ed il secondo, di quattro mesi, nel 2016) a partire dal 1° gennaio 2019 i requisiti anagrafici per l'attribuzione dell'assegno sociale dal 2019 passano dagli attuali 66 anni e 7 mesi a 67 anni.   

Invalidi civili

La novella ha effetti indiretti anche per gli invalidi civili. Infatti dal 1° gennaio 2019 viene innalzato a 67 anni anche il requisito anagrafico per l’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile e dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, di cui all’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, di cui all’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381.
La trasformazione (automatica) di dette prestazioni in assegno sociale sostitutivo avverrà, pertanto, non più all'età di 66 anni e 7 mesi bensì all'età di 67 anni. 
E di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, saranno concesse, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti d’età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo.

giovedì 6 dicembre 2018

Nei giudizi di ATPO ex art. 445 bis cpc è possibile, ex art. 149 disp att. cpc, l'ampliamento della domanda originaria (Tribunale Catania, ordinanza RG 8142/18)

Allego un'interessantissima ordinanza del Tribunale di Catania, gentilmente messa a disposizione dal collega avv. Giuseppe Marzano,  nella quale il giudice ha formalmente autorizzato parte ricorrente all'ampliamento della domanda giudizaria (con inclusione di quella tesa all’accertamento dell’indennità di accompagnamento), non richiesta nel ricorso introduttivo.

A tal proposito il magistrato argomenta che, considerato che la domanda di invalidità civile è generica, non distinguendo le specifiche prestazioni, e che vanno comunque applicati nella materia i principi desumibili dall’art. 149 dis. att. c.p.c.., non si può escludere, né precludere, che il requisito sanitario sorga nel corso del procedimento amministrativo – dopo la proposizione della domanda - o in corso di causa

mercoledì 28 novembre 2018

Assegno sociale, separazione dei coniugi e assegno di mantenimento (Tribunale Napoli, Sez. Lavoro, sentenza 6808/2018)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, G.L. d.ssa Montuori, resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso di specie si controverteva su un assegno sociale, negato in via amministrativa in quanto la cliente - separata dal marito - secondo l'INPS avrebbe espressamente rinunciato all'assegno di mantenimento (cosa ovviamente non corrispondente al vero).

La cosa più allucinante è che l'INPS, in giudizio, ha cambiato completamente la propria strategia difensiva: in estrema sintesi, anche se la ricorrente non aveva rinunciato all'assegno di mantenimento (semplice errore dell'ufficio amministrativo!!!), comunque l'AS non era dovuto in quanto la somma mensile concordata tra gli ex coniugi era troppo bassa rispetto al reddito annuo dichiarato dal marito.

A seguito di note autorizzate (di cui non vi anticipo nulla perchè la d.ssa Montuori ha egregiamente riportato in Sentenza tutta la nostra teoria difensiva), la causa è stata decisa con condanna dell'INPS a corrispondere la prestazione assistenziale.

Ovviamente la sentenza viene pubblicata solo oggi, essendo decorsi più di 30 giorni dalla notifica telematica al procuratore costituito dell'Istituto... fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!!!

Buona lettura,
Carmine Buonomo  

martedì 27 novembre 2018

Invalidità Civile: indebito assitenziale riconnesso a carenza del c.d. requisito reddituale (Cassazione, sentenza 28771/2018)




Se manca il dolo il pensionato non è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute prima della comunicazione del provvedimento di revoca. Una sentenza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti alle richieste dell'Inps per la restituzione dell'invalidità civile. 


La sentenza numero 28771 del 9 novembre 2018 pronunciata dalla sezione Lavoro della Corte di Cassazione fornisce alcuni interessanti chiarimenti all'interprete circa i principi giurisprudenziali in materia di indebito assistenziale.

La questione è importante perchè regola i limiti alle pretese restitutorie avanzate dall'Istituto di Previdenza nei confronti dei pensionati titolari di prestazioni come l'assegno mensile di invalidità, la pensione di inabilità civile e le altre provvidenze economiche corrisposte agli invalidi civili. Circostanze che si verificano frequentemente per diverse ragioni tra cui, in particolare, il venir meno dei requisiti sanitari a seguito di una visita di revisione, la perdita dei requisiti economici (vale a dire il superamento del limite di reddito ove previsto per la concessione o il mantenimento della prestazione) oppure la perdita del requisito legale (ad esempio il riconoscimento di un assegno ordinario di invalidità oppure il trasferimento all'estero). 


L'indebito nelle prestazioni assistenziali

Nel definire la questione occorre partire dall'assunto che il legislatore ha declinato in maniera diversa l'indebito assistenziale da quello previdenziale per il quale sono state previste delle specifiche ipotesi di irripetibilità (a seconda della buona o mala fede del pensionato) e diverse sanatorie.

giovedì 8 novembre 2018

Avvocati ed Operazione Poseidone INPS (Cassazione, Sentenza n° 27950/2018)

È finita l'Operazione POSEIDONE.

Una "piccola" vittoria in Corte di Cassazione.



Sentenza n° 27950/2018 su "Gestione Separata c/ Avvocati" in ordine alla PRESCRIZIONE, che NON decorre - come sostiene l'Inps - dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, bensì, come abbiamo sempre sostenuto noi, dal momento della scadenza prevista nella legge.

Sentenza "SALVA TUTTI" (ingegneri, architetti, avvocati, dottori commercialisti...) perché TUTTI GLI AVVISI sono prescritti.

Ciò che invece è EVIDENTE è il danno erariale. Per il quale mi auguro vengano puniti i diretti responsabili e non i cittadini.

Ps. LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI È RILEVABILE EX OFFICIO, quindi potete rilevarla o "farla rilevare" in ogni stato e grado del giudizio (perciò, non credeteci se vi dicono che siete decaduti dall'eccezione oppure che è un ultrapetitum).

... E festeggiate!!! 

Ringrazio le amiche e colleghe Ilaria Gadaleta (cui va attribuito il suddetto commento), Anna Artellino, Rosaria Artellino e Caterina Granata per l'immane sforzo profuso a favore della categoria nell'epica battaglia contro l'INPS e per non aver mollato mai, nemmeno nei momenti più difficili.

P.S. Altro contributo della Cassazione sull'argomento lo troverete QUI, ma in questo caso non si parlava espressamente di avvocati.