mercoledì 2 gennaio 2019

Ennesimo provvedimento del Tribunale di Napoli Nord, secondo cui eventuali eccezioni processuali e di merito (spunta per accompagnamento) vanno obbligatoriamente sollevate nel giudizio ordinario post dissenso (Sentenza 3465/2018)

Come certamente saprete l'INPS, non potendo appellare il decreto di omologa e potendo ricorrere in Cassazione solo per il governo delle spese, negli ultimi tempi ha "escogitato" la deprecabile prassi di rigettare in via amministrativa la liquidazione della prestazione economica riconosciuta in giudizio.


Nel caso specifico l'INPS di Afragola comunicava il diniego della liquidazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta in giudizio ad un assistita del nostro studio in quanto, illo tempore, e precisamente all'atto di invio della domanda amministrativa, il medico non aveva spuntato nessuna delle due voci di non autonomia.

Peccato che parte ricorrente all'epoca fosse ultrasessantacinquenne (e quindi per legge poteva aspirare solo all'accompagnamento) e che, cosa ancor più grave, l'INPS non avesse provveduto a sollevare la relativa eccezione con il ricorso ordinario a seguito di dissenso.

Con l'allegato provvedimento (Sentenza 3465/2018, R.G. 503/2018), la d.ssa Fabiana Colameo del Tribunale di Napoli Nord, abbracciando l'orientamento espresso dalla Cassazione con ordinanza n° 22949/2016 (LINK), e motivando egregiamente la propria decisione, ha stigmatizzato l'operato dell'INPS, accogliendo in toto la domanda giudiziale di condanna al pagamento della prestazione.

Ovviamente la sentenza viene pubblicata solo oggi, essendo decorsi più di 30 giorni dalla notifica telematica al procuratore costituito dell'Istituto... fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!!!

Un precedente procedimento del medesimo tenore, a firma della d.ssa S. Coppo, sempre del Tribunale di Napoli Nord lo troverete QUI

Carmine Buonomo

venerdì 28 dicembre 2018

Tabelle 2019 importi pensioni / limiti di reddito (Circolare INPS n° 122 del 27/12/2018)


Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.

Per il 2019 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare n° 122 del 27/12/2018.

La crescita dell'inflazione dell'1,1% si riverbera quindi sui trattamenti sociali ed assistenziali erogati dall'Inps. 

L'importo dell'assegno sociale nel 2019 sale così a 457,99 euro, la pensione sociale sale a 377,44 euro, il trattamento minimo del FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) raggiunge i 513,01 euro. 

Salgono anche le prestazioni assistenziali erogate a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (assegno mensile e pensione di inabilità civile) che risulteranno fissate nel 2019 a 285,66€ al mese dagli attuali 282,55 euro al mese; mentre l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili sale a 517,84€ al mese. 

A seguire le tabelle, liberamente scaricabili in formato .pdf


Carmine Buonomo

giovedì 20 dicembre 2018

Gli aggravamenti intervenuti in corso di giudizio possono essere fatti valere anche come unico motivo di opposizione (Cass., Sez. L., ord. n° 32760/2018)

La Cassazione ha formalmente sancito l’operatività dell’art. 149 disp. att. cpc nei procedimenti di opposizione ad ATP che, viceversa, alcuni giudici ritenevano inapplicabile, stante la natura del giudizio di opposizione, che doveva limitarsi alle sole contestazioni specifiche della consulenza. 

Gli aggravamenti intervenuti in corso di giudizio, quindi, possono essere fatti valere anche come unico motivo di opposizione (Ord. Cass. VI sez.lav. N.32760/2018).

Ringrazio gli amici e colleghi avv.ti Nino Irollo e Sebastiano Schiavone per l'interessantissimo precedente messo a disposizione.

Carmine Buonomo


venerdì 7 dicembre 2018

Assegno sociale, dal 2019 serviranno 67 anni. Risvolti anche per gli invalidi civili (Messaggio INPS n° 4570/2018)




Dal prossimo anno per conseguire l'assegno sociale sarà necessario essere in possesso di 67 anni di età. Lo precisa l'Inps nel messaggio numero 4570/2018 pubblicato oggi dall'Istituto di previdenza in vista dell'avvicinarsi del prossimo scatto alla speranza di vita Istat. L'Inps rammenta che l'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale deve essere aggiornato con cadenza triennale, nella misura stabilita con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. Ebbene dato che il ministero del lavoro ha fissato lo scorso anno in cinque mesi il valore del terzo adeguamento (il primo di tre mesi è scattato nel 2013 ed il secondo, di quattro mesi, nel 2016) a partire dal 1° gennaio 2019 i requisiti anagrafici per l'attribuzione dell'assegno sociale dal 2019 passano dagli attuali 66 anni e 7 mesi a 67 anni.   

Invalidi civili

La novella ha effetti indiretti anche per gli invalidi civili. Infatti dal 1° gennaio 2019 viene innalzato a 67 anni anche il requisito anagrafico per l’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile e dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, di cui all’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, di cui all’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381.
La trasformazione (automatica) di dette prestazioni in assegno sociale sostitutivo avverrà, pertanto, non più all'età di 66 anni e 7 mesi bensì all'età di 67 anni. 
E di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, saranno concesse, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti d’età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo.

giovedì 6 dicembre 2018

Nei giudizi di ATPO ex art. 445 bis cpc è possibile, ex art. 149 disp att. cpc, l'ampliamento della domanda originaria (Tribunale Catania, ordinanza RG 8142/18)

Allego un'interessantissima ordinanza del Tribunale di Catania, gentilmente messa a disposizione dal collega avv. Giuseppe Marzano,  nella quale il giudice ha formalmente autorizzato parte ricorrente all'ampliamento della domanda giudizaria (con inclusione di quella tesa all’accertamento dell’indennità di accompagnamento), non richiesta nel ricorso introduttivo.

A tal proposito il magistrato argomenta che, considerato che la domanda di invalidità civile è generica, non distinguendo le specifiche prestazioni, e che vanno comunque applicati nella materia i principi desumibili dall’art. 149 dis. att. c.p.c.., non si può escludere, né precludere, che il requisito sanitario sorga nel corso del procedimento amministrativo – dopo la proposizione della domanda - o in corso di causa