mercoledì 6 marzo 2019

L'ATPO finalizzato all'esenzione del ticket va proposto anche nei confronti dell'ASL (Cass. ord. 21412/2018)




Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanza 30 agosto 2018, n. 21412

Atp previdenziale finalizzato al conseguimento del beneficio all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie - sussistenza della legittimazione passiva dell'ASL oltre che dell'Inps. (Sintesi non ufficiale)

Legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della disciplina sostanziale di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla, ossia è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di determinati presupposti di spettanza del beneficio e su cui grava il relativo onere economico. (Massima non ufficiale)


Civile Ord. Sez. 6 Num. 21412 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA
Data pubblicazione: 30/08/2018

martedì 5 marzo 2019

Modalità trasmissione fatture elettroniche all'Ufficio Giudiziario competente a seguito della liquidazione compensi CTU

Ringrazio il dr. Raffaele Iorio per il materiale gentilmente messo a disposizione.
Ovviamente questi chiarimenti operativi valgono solo per i provvedimenti emessi al Tribunale di Napoli Nord e relativamente ai ricorrenti residenti nella provincia di Napoli.

Carmine Buonomo

lunedì 4 marzo 2019

La Cassazione affronterà la questione del segno di spunta nel certificato medico introduttivo della domanda amministrativa (Cass. ordinanze nn. 5773 e 5774 del 27.2.2019)



Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanze interlocutorie 27 febbraio 2019, n. 5773 e 5774

Indennità di accompagnamento - apposizione dei segni di spunta, nel certificato introduttivo della domanda amministrativa, in corrispondenza dei requisiti di disautonomia - questione richiedente approfondimento nomofilattico (Sintesi non ufficiale)

Viene in evidenza, ai fini della definizione del giudizio, la questione relativa alla incidenza delle indicazioni contenute nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa sul contenuto e la portata della domanda stessa. Trattandosi di questione richiedente approfondimento nomofilattico, si ritiene necessaria la rimessione della causa alla quarta sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.

Arriva in Cassazione la questione del segno di spunta (flag), nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa, in corrispondenza delle condizioni di disautonomia, ai fini dell'indennità di accompagnamento.

Già in occasione dell'ordinanza num. 14764 del 7.6.2018, si è avuta l'impressione che alla Cassazione Civ. Sez. VI fosse stata sottoposta la questione del flag nel certificato medico, e che la problematica non fosse stata opportunamente evidenziata o individuata - in quell'occasione - rimanendo assorbita nel generico principio della necessità della preventiva domanda amministrativa ai fini della proponibilità del ricorso giudiziale. 

Ora, con le ordinanze num. 5773 del 27.2.2019 e num. 5774 del 27.2.2019, appare evidente come la Sez. VI della Cassazione Civile individui nella questione del segno di spunta un quesito di particolare rilevanza e problematicità, meritevole di approfondimento nomofilattico.

La questione viene quindi rimessa alla quarta sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.

Non resta che attendere di conoscere la data in cui la questione verrà trattata.

Corte di Cassazione-Sentenze Web


link all'ordinanza 14764/2018

link all'ordinanza 5773/2019

link all'ordinanza 5774/2019


lunedì 21 gennaio 2019

Comunicazione PEC ricevuta in data odierna dall'INPS: risposta del nostro studio!!!

Il responsabile di una sede INPS campana (per correttezza non specifico quale), a seguito di una diffida ad adempiere inoltrata a mezzo PEC dal nostro studio, in data odierna mi scrive:

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"Egregio Avvocato, la prestazione del suo assistito è stata lavorata in data ... e con il mese di marzo p. v. saranno accreditati i ratei.
Ci tenevo a sottolineare che queste sue continue minacce non le fanno certamente onore, anche perché questa Agenzia cerca di lavorare in modo trasparente e con il massimo rispetto degli utenti, tenendo conto del bacino di persone da servire con un numero esiguo di personale.
La saluto sperando che Lei assumi un comportamento più consono verso una Pubblica Amministrazione quale siamo."



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A seguire il messaggio di risposta con la scansione delle relative PEC.... Buona lettura!!! C.B.



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"Alla c.a. ... Gentilissimo ........

In primis La ringrazio vivamente per aver perso del suo prezioso tempo a rispondere alla mia ennesima pec di "minaccia". 

In secundis, da persona istruita e colta qual'è, saprà benissimo che definire "continue minacce" il legittimo e sacrosanto esercizio dei propri doveri (soprattutto quando vengono espletati nel rispetto della legge), integra il reato - penalmente rilevante - di ingiuria, aggravato anche dal fatto che - a futura memoria - ha ben pensato di metterlo addirittura per iscritto. 
Mi insegna che l'INPS, quale Pubblica Amministrazione, a differenza di un soggetto privato, ha ben 120 giorni (4 mesi) per lavorare e liquidare una prestazione riconosciuta da un Ufficio Giudiziario, soprattutto in considerazione - come giustamente osserva - "del bacino di persone da servire con un numero esiguo di personale". 
Potrei capire, ma non accetto assolutamente, il suo sfogo se le "continue minacce" del mio studio arrivassero dopo pochi giorni (e comunque prima di 120 giorni) dalla notifica del titolo con AP70; ma ovviamente questo non accade nè è mai accaduto!!!! 
Il mio studio aspetta senza dare alcun fastidio il 120 giorno imposto dalla legge, nonostante i clienti vengano quotidianamente ad accusarci che vogliamo perdere tempo per guadagnarci di più, e solo molto tempo dopo - a volte quasi dopo un anno dalla notifica - ci permettiamo di inviare a mezzo PEC una banalissima diffida ad adempiere per dimostrare agli assistiti che, come si dice a Napoli, non stiamo facendo "addurmì a' criatur (addormentare il bambino)". 
E, guarda caso, pochi giorni dopo la nostra diffida la prestazione viene prontamente lavorata e liquidata!!!
Quindi non Le consento assolutamente di definire il mio operato "continue minacce", nè Le permetto in alcun modo di invitarmi ad assumere un comportamento più consono verso una P.A. 
Sono un avvocato e, come tale, ho il diritto-dovere di tutelare i miei assistiti in tutti i modi CONSENTITI DALLA LEGGE!!!! 
A questo punto solo per correttezza, visto che la mia professionalità e disponibilità non è stata in alcun modo apprezzata, Le faccio presente che procederò sistematicamente per ogni procedura (e non solo per gli assistiti più esigenti) - al decorrere dal centoventunesimo giorno ad inoltrare la formale diffida per omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p. ed, in caso di mancata risposta nei termini di legge, consiglierò all'assistito di agire conseguenza.
Mi dispiace dover arrivare a tanto - soprattutto in considerazione della stima che nutrivo e nutro ancora nei suoi confronti visti i pregevoli risultati raggiunti dalla sede da quando Lei ha preso il timone - ma visto che, anzichè fare una telefonata di cortesia, ha preferito metter tutto "nero su bianco", sono mio malgrado costretto a fare altrettanto.
Tanto le dovevo. 
Saluti, Carmine Buonomo"

venerdì 18 gennaio 2019

L'INPS non può sollevare in un successivo giudizio contestazioni non eccepite nel giudizio di ATPO (Sentenza 4238/2018)

Con l'allegato provvedimento (Sentenza 4238/2018, R.G. 15803/2017) reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio, la d.ssa Rosa Pacelli del Tribunale di Napoli Nord, abbracciando l'orientamento espresso dalla Cassazione con ordinanza n° 22949/2016 (LINK), e motivando egregiamente la propria decisione, ha stigmatizzato l'operato dell'INPS (che negava la liquidazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta con decreto di omologa per la mancanza della famosa "spunta"), accogliendo in toto la domanda giudiziale di condanna al pagamento della prestazione.

Il Giudice conclude che "L'INPS non può sollevare in un successivo giudizio contestazioni non sollevate nel giudizio per ATPO che avrebbe dovuto eccepire con la dichiarazione di dissenso ex art. 445bis, co. 4 cpc e quindi con il successivo ricorso ex art. 445 bis, co. 6 cpc; nè potrebbe riproporre in sede di giudizio di condanna al pagamento dei ratei, eccezioni già sollevate nel giudizio di ATPO e nello stesso superati".

Ovviamente la sentenza viene pubblicata solo oggi, essendo decorsi più di 30 giorni dalla notifica telematica al procuratore costituito dell'Istituto... fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!!!

Altri provvedimenti del medesimo tenore del Tribunale di Napoli Nord, a firma della d.ssa S. Coppo e della d.ssa F. Colameo sempre in giudizi patrocinati dal nostro studio,  li troverete QUI e QUI


Carmine Buonomo