giovedì 8 novembre 2018

Avvocati ed Operazione Poseidone INPS (Cassazione, Sentenza n° 27950/2018)

È finita l'Operazione POSEIDONE.

Una "piccola" vittoria in Corte di Cassazione.



Sentenza n° 27950/2018 su "Gestione Separata c/ Avvocati" in ordine alla PRESCRIZIONE, che NON decorre - come sostiene l'Inps - dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, bensì, come abbiamo sempre sostenuto noi, dal momento della scadenza prevista nella legge.

Sentenza "SALVA TUTTI" (ingegneri, architetti, avvocati, dottori commercialisti...) perché TUTTI GLI AVVISI sono prescritti.

Ciò che invece è EVIDENTE è il danno erariale. Per il quale mi auguro vengano puniti i diretti responsabili e non i cittadini.

Ps. LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI È RILEVABILE EX OFFICIO, quindi potete rilevarla o "farla rilevare" in ogni stato e grado del giudizio (perciò, non credeteci se vi dicono che siete decaduti dall'eccezione oppure che è un ultrapetitum).

... E festeggiate!!! 

Ringrazio le amiche e colleghe Ilaria Gadaleta (cui va attribuito il suddetto commento), Anna Artellino, Rosaria Artellino e Caterina Granata per l'immane sforzo profuso a favore della categoria nell'epica battaglia contro l'INPS e per non aver mollato mai, nemmeno nei momenti più difficili.

P.S. Altro contributo della Cassazione sull'argomento lo troverete QUI, ma in questo caso non si parlava espressamente di avvocati.


venerdì 26 ottobre 2018

Risposta INPS post istanza di accesso agli atti amministrativi ex L. 241/1990

Sebbene lasci il tempo che trova, desidero condividere con tutti voi questa PEC di risposta dell'l'INPS, ricevuta a seguito di formale istanza di accesso agli atti amministrativi (L. 241/1990), trasmessa al solo fine di conoscere i motivi per cui, a distanza di oltre un anno dalla notifica del titolo + AP70, l'Istituto non avesse ancora provveduto alla liquidazione delle relative provvidenze.

La risposta, nella sua semplicità ed ovvietà, è sconcertante: "Egregio avvocato questa Agenzia liquida le prestazioni in stretto ordine di presentazione e in forza dei liquidatori a disposizione" (da notare l'assenza del nominativo del responsabile del procedimento). 

In pratica l'INPS mi dice: "non rompere le scatole con solleciti ed istanze varie... il tuo cliente deve aspettare il suo turno e, quando sarà il momento, (forse) verrà liquidato se ci sarà personale per lavorare la pratica".

Peccato che per esperienze dirette ed indirette posso dire che il criterio cronologico non sempre viene rispettato, in quanto ci sono prestazioni che miracolosamente vengono liquidate subito dopo la notifica (chissà perchè!!!) ed altre invece che restano a dormire per anni ed anni.

Vi invito a far leggere questo post a tutti i magistrati per far capire che i giudizi post omologa non li attiviamo per "lucrare" ed ai vostri assistiti che, nemmeno troppo velatamente, vi accusano di far "dormire" la pratica perchè più passa il tempo e più ci guadagnate.

Un noto detto orwelliano recita "Tutti sono uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri"...

A buon intenditor, poche parole!!!

Carmine Buonomo

lunedì 8 ottobre 2018

Nei giudizi di opposizione ad ATPO negativo, non è possibile compensare integralmente le spese della prima fase (Cassazione, ordinanza n° 23090/2018)

Il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, a seguito di espletamento di nuova consulenza tecnica dichiarava il diritto della ricorrente all'assegno di invalidità a decorrere dalla data della revisione, condannando l'Inps al pagamento delle spese di lite relative alla sola fase di opposizione, dichiarando integralmente compensatequelle relative alla prima fase in ragione delle "diverse conclusioni cui era pervenuto il CTU nella fase di ATPO".

Con il provvedimento che ho il piacere di allegarvi, gentilmente messo a disposizione dall'amico e collega avv. Gaetano Irollo, la Suprema Corte con un interessantissimo ragionamento giuridico, stigmatizza duramente l'operato del giudice di prime cure e condanna l'INPS al pagamento delle spese sia della fase di ATPO che, ovviamente, del giudizio di legittimità.

Ne approfitto per segnalare a tutti i colleghi che questo provvedimento non rappresenta che il primo risultato portato a casa dalla UIF Napoli Nord in una serie di gravami proposti in Cassazione per il solo governo delle spese.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi dei successivi ricorsi per Cassazione.

Carmine Buonomo 

lunedì 1 ottobre 2018

Fatturazione e adempimenti IVA per il pagamento dei compensi ai CTU di nomina giurisdizionale (Messaggio INPS n. 3305 del 07/09/2018)

In caso di condanna dell’INPS alle spese di CTU, gli ausiliari del Giudice non dovranno più fatturare elettronicamente all'Istituto, ma dovranno provvedere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia, trasmettendo poi all'INPS - per il pagamento - copia del documento.

All'uopo si ritiene che l'INPS debba operare la ritenuta fiscale, laddove prevista per la natura del reddito corrisposto e/o per il regime fiscale applicato dal professionista, corrispondendo al CTU il compenso fatturato al lordo dell’IVA, ma al netto della ritenuta d’acconto che dovrà essere versata all’Erario; per compenso e ritenuta andrà rilasciata apposita Certuificazione Unica al professionista nei termini di legge.

In attesa che l'Agenzia delle Entrate renda appositi chiarimenti sulle relative modalità operative, consigliamo ai CTU di sospendere l'emissione di fatture elettroniche.

Carmine Buonomo