venerdì 16 febbraio 2018

Per il Tribunale di Napoli Nord, eventuali eccezioni processuali e di merito vanno obbligatoriamente sollevate nel giudizio ordinario post dissenso (Sentenza 371/2018)

Come certamente saprete l'INPS, non potendo appellare il decreto di omologa e potendo ricorrere in Cassazione solo per il governo delle spese, negli ultimi tempi ha "escogitato" la deprecabile prassi di rigettare in via amministrativa la liquidazione della prestazione economica riconosciuta in giudizio.

Nel caso specifico l'INPS di Afragola comunicava il diniego della liquidazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta in giudizio ad un assistito del nostro studio in quanto, illo tempore, e precisamente all'atto di invio della domanda amministrativa, il medico non aveva spuntato nessuna delle due voci di non autonomia.

Peccato che parte ricorrente all'epoca fosse ultrasessantacinquenne (e quindi per legge poteva aspirare solo all'accompagnamento) e che, cosa ancor più grave, l'INPS non abbia sollevato la relativa eccezione nè nella propria memoria di costituzione in giudizio, nè con il ricorso ordinario a seguito di dissenso.

Con l'allegato provvedimento (Sentenza 371/2018, R.G. 4714/16), la sempre impeccabile d.ssa Stefania Coppo del Tribunale di Napoli Nord, abbracciando l'orientamento espresso dalla Cassazione con ordinanza n° 22949/2016 (LINK), e motivando egregiamente la propria decisione, ha stigmatizzato l'operato dell'INPS, accogliendo in toto la domanda giudiziale di condanna al pagamento della prestazione.

Auspichiamo che questo e gli ulteriori provvedimenti che sono in arrivo possano servire come monito all'INPS che non è possibile far ricadere sul cittadino nè le proprie strampalate teorie giuridiche nè, soprattutto, la propria disorganizzazione interna.

Anche questa volta giustizia è fatta!!!

giovedì 1 febbraio 2018

Anche per il Tribunale di Napoli è irrilevante la spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento

Allego un'interessantissima ordinanza del Tribunale di Napoli (G.L. d.ssa M.P. Gaudiano, che già ho avuto il piacere di conoscere ed apprezzare professionalmente alla Sezione Lavoro di  Santa Maria Capua Vetere) nella quale, in estrema sintesi, si rigetta l'eccezione di improponibilità della domanda di accompagnamento sollevata dall'INPS per la mancata spunta di una delle voci di non autonomia nel certificato medico.

L'aspetto interessante di questo provvedimento è che il Giudice non solo non fa distinzione alcuna tra infra ed ultrasessantacinquenni ma prende anche espressa posizione, chiarendo il principio contenuto nell'ordinanza della S.C. n° 19767/2017 della necessità che il medico indichi le prestazioni che l'assistito intende conseguire. 

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Elena Sassone per aver condiviso con noi questo ennesimo, importantissimo, provvedimento.

Altri provvedimenti in tema di accompagnamento e spunte di non autonomia li troverete QUI.

Tribunale Napoli Nord: istanza CEM per mancata compensazione integrale dei compensi di causa!!!

L’amico e collega avv. Michele Maresca ci segnala questa nuova, gravissima, ma soprattutto disdicevole, iniziativa dell’Inps. 

In pratica l’Istituto ha presentato istanza CEM (correzione dell'errore materiale) dolendosi che il Giudice, in presenza di spostamento della decorrenza di cui alla CTU, avrebbe “osato” attribuire all’avvocato di parte ricorrente i compensi di causa, non provvedendo alla compensazione integrale degli stessi. 


Il solerte funzionario probabilmente dimentica che la Cassazione con la famosissima ordinanza n° 24956/2017 ha stabilito a chiare lettere che i compensi di causa vanno rapportati ex DM 55/2014 al valore della prestazione, ricalcolato dopo il deposito della CTU.

Inutile dire che l’amico Michele riceverà il massimo supporto da parte nostra nella redazione della comparsa di risposta, affinchè episodi vergognosi del genere non abbiano mai piú a presentarsi.


mercoledì 31 gennaio 2018

Al Tribunale di Latina, i procedimenti ex art. 445-bis cpc si svolgono innanzi al giudice di pace

Potrebbe sembrare un titolo satirico o, peggio ancora, un "clickbait"; purtroppo, però, è tutto tristemente vero.

Come potrete vedere dal documento in allegato, il Tribunale di Latina,  con decreto presidenziale n° 221 del 25/10/2017, ritenendo i ricorsi ex art. 445 bis cpc "una categoria di procedimenti caratterizzati da non particolare complessità" ha delegato ai giudici onorari di pace l'espletamento di ogni attività relativa ai procedimenti di ATPO, inclusa la pronuncia di provvedimenti definitori.

Probabilmente a qualcuno è sfuggito che l' art. 11, comma 6, lettera a), n. 3, del D.Lgs. 116 del 13/07/2017 (citato nel documento: LINK) stabilisce espressamente che "Non possono essere assegnati ai giudici onorari di pace:... per il settore civile:... i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie".

Davvero non ci sono parole per definire l'ennesima barzelletta all'italiana.

A me ne viene in mente solo una.... VERGOGNA!!!!

Ringrazio le amiche e colleghe avv. Milena ed Eva Portella per la sconvolgente segnalazione.

Carmine Buonomo




giovedì 25 gennaio 2018

Facsimile istanza liquidazione compensi causa ex Cassazione ord. n° 24956/17, da depositare telematicamente a seguito del decreto termini dissenso

Cari amici.

Come ricorderete la Cassazione, con ordinanza n° 24956/2017 ha finalmente posto un serio "paletto" all'oramai insostenibile prassi della compensazione integrale delle spese di lite in caso di spostamento della decorrenza (LINK).

Facendo seguito all' istanza presentata ai magistrati della sezione Lavoro di Napoli Nord di cui, purtroppo, ad oggi non sappiamo ancora l'esito dell'incontro avvenuto il 22 u.s., vi invito comunque a depositare - all'atto della ricezione del decreto termini dissenso - una nota spese redatta sul valore della prestazione riparametrata al seguito del deposito della CTU.

Per aggiornare questo valore, non esistendo software gratuiti online, dovrete necessariamente effettuare un conteggio "a mano" utilizzando le tabelle INPS aggiornate al 2018

Invece per predisporre la nota spese (per gli ATPO utilizzare la voce "accertamenti di istruzione preventiva" e, per evitare contestazioni, flaggare i valori minimi delle singole fasi) vi segnalo l'interessantissimo applicativo online messo a disposizione dalla collega Andreani al seguente LINK.

A seguire la nota di accompagnamento della documentazione.

Carmine Buonomo