venerdì 25 agosto 2017

Il ricorso per ATPO di accertamento dell'handicap è ammissibile anche se non indica i benefici cui è finalizzato (Tribunale Lamezia Terme, Sezione Lavoro, ordinanza 26 luglio 2017)



Ringrazio in primis l'avv. Davide Tarsitano per la condivisione di questa significativa pronuncia su un argomento particolarmente controverso e di cui non è facile reperire documentazione nelle raccolte giurisprudenziali o in rete ed in secundis l'amico e collega avv. Marco Aquilani per averla pubblicata sul proprio sito internet.

L'accertamento dello stato di handicap (grave o meno) va ricondotto all'ipotesi di domanda finalizzata al conseguimento di "benefici diversi da quelli previsti da altre norme", per cui la relativa pretesa integra un'azione non di mero accertamento della condizione invalidante (quale elemento frazionistico di fattispecie), bensì finalizzata al riconoscimento di uno status (quello di persona portatrice di handicap) funzionale all'attribuzione di un complesso di situazioni giuridiche soggettive attive.

Il tutto ha come conseguenza che non vi sono motivi ostativi a che questa non ottenuta in sede amministrativa sia, come negli altri casi, sottoposta a tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario per siffatte controversie, dove l'unico soggetto legittimato a contraddire su domande fondate sul disposto di cui all'art. 3 della legge n°104/1992 è l'INPS. (Massima non ufficiale).

Nel caso specifico L'Inps si era costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'azione, in quanto da qualificarsi quale mero accertamento, all'uopo richiamando e producendo un recente provvedimento del Tribunale di Lodi.

Probabile che la circostanza si sia ripetuta anche dinanzi altri tribunali e che tale eccezione dell'Inps possa essersi rivelata particolarmente insidiosa, non essendo reperibile nulla sull'argomento nelle raccolte giurisprudenziali o in rete.

Il GL dopo avere invitato le parti a precisare la domanda si era riservato.

All'esito della riserva, il GL rigettava l'eccezione dell'INPS ritenendo ammissibile la domanda per le motivazioni qui riprodotte.

A seguire il testo completo del provvedimento.

lunedì 31 luglio 2017

Invalidità civile: reddito di riferimento calcolato per competenza (Messaggio INPS n° 3098/2017)

Nella verifica dei redditi per la liquidazione delle prestazioni di invalidità civile i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata non devono più essere computati sulla base del principio di cassa, cioè nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza. 

Lo specifica l'Inps nel messaggio 3098/2017, nel quale l'Istituto si adegua all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 12796/2005).

Da tale pronuncia è derivato il successivo intervento adeguatore dell'INPS che, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel suo messaggio ha stabilito, che nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile gli arretrati siano calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza.


martedì 25 luglio 2017

Non ricorribile in Cassazione il provvedimento che nega l'accertamento sanitario nelle cause previdenziali, potendo la parte presentare ricorso nel merito ex art. 442 cpc (Cassazione, sent. n° 5338/2014)


In considerazione degli innumerevoli (ed in alcuni casi particolarmente fantasiosi) provvedimenti di alcuni Tribunali campani che stanno negando l'accertamento sanitario nei giudizi di ATPO, ho ritenuto utile ricordare questa interessantissima pronuncia secondo cui, in tali deprecabili ipotesi, la parte è legittimata a presentare il successivo ricorso nel merito (Cassazione, sent. n° 5338/2014).

Se è vero che il giudizio ex art. 442 cpc verrà automaticamente assegnato dal sistema telematico allo stesso magistrato che ha già negato in prima battuta l'accertamento sanitario (e che, con molta probabilità, rigetterà anche questo), è altrettanto vero che la sentenza emessa sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione che potranno definire una volta per tutte i relativi orientamenti giurisprudenziali.

A seguire il relativo provvedimento, liberamente scaricabile in formato PDF


Al seguente LINK, invece, troverete un interessantissimo articolo sull'argomento scritto dal fraterno amico e collega avv. Nino Irollo, Presidente UIF Napoli Nord

Carmine Buonomo


giovedì 20 luglio 2017

Candidatura elezioni instaurando Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord


A seguito dell’assemblea dei soci della Uif Napoli Nord tenutasi martedì 18 luglio 2017, è emersa forte tra gli associati la necessità di una rappresentanza nel costituendo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord.

Tale necessità risulta evidente laddove si guarda alla tragica situazione in cui versano gli uffici dei GDP del circondario e del Tribunale di Napoli Nord, con particolare attenzione alla Sezione Lavoro ed Esecuzioni Civili, che impediscono all’avvocato di svolgere la sua funzione sociale in modo dignitoso.

Il direttivo distrettuale dell’Unione Italiana Forense della Corte di Appello di Napoli, riunitosi in data 19 luglio 2017, ha indicato quali propri rappresentanti, autorizzandoli a presentare la propria candidatura per l’instaurando COA di Napoli Nord, gli avv.ti Carmine Buonomo, Nino Irollo e Ambrogio Coppola

Seguiranno nei prossimi giorni ulteriori aggiornamenti proseguendo nella trasparenza ed apertura  da sempre dimostrati in questi anni dalla UIF NAPOLI NORD.

mercoledì 19 luglio 2017

Il Tribunale di Torino rigetta l'opposizione con cui l'Inps lamenta omissioni nella compilazione e/o produzione in giudizio del certificato medico on line (Tribunale Torino, sentenza n. 1456/2017)


Nel procedura conclusasi con la sentenza in esame, l'Inps aveva contestato l'incompletezza del ricorso per Atp per mancata allegazione della domanda amministrativa e del certificato medico, nei quali fosse specificatamente individuata la prestazione dell'indennità di accompagnamento.
Il Tribunale di Torino ha rigettato l'opposizione, rilevando che:
- lo stesso verbale di accertamento medico fornisce sufficiente riscontro dell'esistenza, a monte, di una domanda amministrativa di invalidità civile;
- la sussistenza di certificato medico attestante la presenza di una delle condizioni di disautonomia ai fini dell'indennità di accompagnamento, può desumersi dal contenuto dello stesso accertamento medico effettuato dalla Commissione, la quale peraltro ha il dovere di invitare l’interessato a regolarizzare la propria istanza qualora ne riscontrasse l'incompletezza;
- l'Inps non può lamentare che, in assenza di apposite specificazioni nel certificato medico,il modulo di domanda si limiti ad indicare come oggetto l"invalidità civile", perché si tratta di modulo predisposto dallo stesso Istituto;
- nel caso di richiedente ultrasessantacinquenne, si desume che la prestazione ambita può essere solo l'indennità di accompagnamento.
Ringrazio in primis l'avv. Salvatore Morrone e la d.ssa Emanuela Morrone del Foro di Torino per la gentile disponibilità nell'aver condiviso questa significativa pronuncia ed in secundis l'amico e collega avv. Marco Aquilani del Foro di Viterbo per averla pubblicata sul suo sito Internet (LINK).
A seguire la massima non ufficiale ed il testo integrale del provvedimento.