mercoledì 10 agosto 2016

La rinuncia all'eredita' fa perdere il diritto a percepire la pensione di reversibilita'?


Molte persone mi chiedono se, la rinuncia all'eredità del defunto coniuge, comporta automaticamente la perdita del diritto a percepire anche l'eventuale pensione di reversibilità che sarebbe spettata.

Sul punto, posso tranquillamente affermare che l'eventuale rinuncia all’eredità non pregiudica in alcun modo alcun diritto pensionistico, ma fa perdere solo il pagamento delle rate di pensione non riscosse dal deceduto prima della morte.

La Corte Costituzionale, con Sentenza n° 286/1987, ha specificato che la pensione ai superstiti non ha natura successoria, perche' spettante anche in caso di rinunzia all'eredita' e regolata automaticamente da specifiche leggi previdenziali le quali, fra l'altro, disciplinano, in modo diverso dalle norme generali sulle successioni, il concorso fra piu' aventi diritto e la perdita del diritto stesso o pongono regole, almeno parzialmente incompatibili con quelle successorie (non trasmissibilita' del diritto). 

Pertanto, non possono invocarsi quelle ragioni che giustificano un diverso trattamento, sul piano successorio, del coniuge separato con addebito rispetto a quello cui non sia stata addebitata la separazione;
Acquistandosi, dunque, la pensione di reversibilita' iure proprio da parte del beneficiario, in relazione a fatti oggettivi (stato di bisogno e riferibilita' ad una determinata posizione previdenziale) il divieto della sua corresponsione in presenza di vicende attinenti a rapporti interpersonali ed estranee a tali fatti (quali sono quelle che hanno condotto al riconoscimento della colpa) viola doppiamente l'art. 3 della Costituzione, sia perche' crea disparita' di trattamento fra coniugi separati per colpa (anteriormente alla riforma del diritto di famiglia) e coniugi separati con addebito (dopo la riforma stessa), nei confronti dei quali non potrebbe operare lo stesso divieto; sia perche' appare intrinsecamente irrazionale il rilievo preclusivo riconosciuto alle suddette vicende personali, rispetto ad un diritto causalmente ricollegabili ai suddetti fatti oggettivi: eloquente dimostrazione ne e' l'evenienza che, per effetto di cio', il coniuge assicurato si trova a dover versare contributi commisurati anche alla copertura del rischio della propria premorienza, senza che poi l'avente diritto possa fruire della prestazione; 

E', infine, incoerente, col disposto dell'art. 38, secondo comma, Cost. la previsione della totale perdita di un diritto previdenziale per fatti del tutto estranei al rapporto assicurativo.

martedì 2 agosto 2016

La decorrenza dello stato invalidante, salvo casi eccezionali e motivati, non può mai coincidere con la data delle operazioni peritali (rassegna giurisprudenziale della Cassazione)


In calce al presente post allego un interessantissimo precedente del Tribunale di S. Maria C.V. (Sentenza n° 932/2016, G.L. d.ssa Cortigiano) nel quale il magistrato, in un giudizio patrocinato dal nostro studio, basandosi anche sulla sentenza della Cassazione n° 8723/2007, ha ritenuto di non condividere acriticamente le conclusioni del CTU, retrodatando di ulteriori sei mesi la decorrenza di cui all'elaborato.

Altro precedente, sempre della Sezione Lavoro del Tribunale di S.M.C.V., lo troverete al seguente LINK.
   
A seguire, inoltre, posto un estratto sull'argomento, tratto dal volume "Diritti Sociali dalla A alla Z", edizione 2016, autore Libero Seghieri, Editrice "Lavoro e Previdenza" (pag. 40).

martedì 26 luglio 2016

Notifica non andata a buon fine: il notificante deve riattivarsi con immediatezza e tempestività (Cassazione S.S.U.U., Sentenza n° 14594 del 15/07/16)


Se la mancata notifica non è imputabile alla parte che l’ha richiesta, il processo notificatorio continua a ritenersi iniziato al momento in cui è stata richiesta la notifica. 
Questa continuità, però, sussiste solo se la parte istante, preso atto dell’esito negativo della notifica, si sia riattivata per individuare il nuovo domicilio e completare il processo notificatorio.


martedì 12 luglio 2016

Evento Formativo "P.C.T. e Deonotologia Forense", Tribunale di Napoli Nord in Aversa (Ce), 13 luglio 2016

Allego la locandina del prossimo incontro formativo dal titolo "Il Processo Civile Telematico e Deontologia Forense", organizzato dall'OUA e dai C.d.O di Napoli e S. Maria C.V.,  che si terrà mercoledì 13 luglio 2016 dalle ore 11 presso l'Ufficio di Presidenza (2 piano) del Tribunale di Napoli Nord in Aversa (Ce).

La partecipazione all'evento comporterà il riconoscimento di n° 3 crediti formativi.


Non mancate, Carmine Buonomo


mercoledì 6 luglio 2016

False dichiarazioni del CTU nel proprio elaborato peritale e querela di falso (Tribunale Napoli, Sez. Civile, Sentenza 8213/2016)

Cosa succede quando un CTU rende dichiarazioni (poi accertate) false nel proprio elaborato peritale?
A seguito di procedimento per querela di falso sollevata nel corso di un procedimento di ATPO ex art. 445-bis cpc, il competente Tribunale civile collegiale, dopo aver verificato la bontà di quanto contestato dalla difesa di parte attorea, ha statuito che l'elaborato viziato non dovesse avere alcun effetto giuridico nei confronti del periziando, rimettendo gli atti al Giudice del lavoro per l'adozione degli opportuni provvedimenti (rinnovazione operazioni peritali).
Ringrazio l'amico e collega Massimo Mazzucchiello per il prezioso materiale messo a disposizione.

Carmine Buonomo