mercoledì 6 luglio 2016

False dichiarazioni del CTU nel proprio elaborato peritale e querela di falso (Tribunale Napoli, Sez. Civile, Sentenza 8213/2016)

Cosa succede quando un CTU rende dichiarazioni (poi accertate) false nel proprio elaborato peritale?
A seguito di procedimento per querela di falso sollevata nel corso di un procedimento di ATPO ex art. 445-bis cpc, il competente Tribunale civile collegiale, dopo aver verificato la bontà di quanto contestato dalla difesa di parte attorea, ha statuito che l'elaborato viziato non dovesse avere alcun effetto giuridico nei confronti del periziando, rimettendo gli atti al Giudice del lavoro per l'adozione degli opportuni provvedimenti (rinnovazione operazioni peritali).
Ringrazio l'amico e collega Massimo Mazzucchiello per il prezioso materiale messo a disposizione.

Carmine Buonomo 


venerdì 24 giugno 2016

Richiesta INPS somme indebitamente percepite: Sentenza Tribunale di Nola sull'irripetibilità delle somme ex L. 412/1991

Allego un interessantissimo precedente giudiziario in tema di indebito previdenziale ed irripetibilità per accertata buona fede x art. 13 L. 412/1991, gentilmente messo a disposizione dall'amica avv. Maria Rosa Bellezza.

Carmine Buonomo

Evento Formativo "Notifiche PEC ed attestazioni di conformità", Tribunale Napoli 28 giugno 2016

Allego la locandina del prossimo evento formativo dal titolo "Notifiche in proprio a mezzo PEC ed attestazioni di conformità" che si terrà martedì 28 giugno 2016 dalle ore 11 presso la sala UIF del Tribunale di Napoli.

La partecipazione all'evento comporterà il riconoscimento di n° 2 crediti formativi.


Non mancate, Carmine Buonomo



giovedì 23 giugno 2016

Ai fini dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile, il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa si ritiene rispettato anche se l'invalido lavora, purche' non superi determinati redditi (Messaggio INPS n° 5783/2008)


Capita frequentemente che l'INPS si costituisca nei giudizi di ATPO ex art. 445-bis cpc, volti ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile, eccependo la mancanza di interesse ad agire del richiedente a causa del contemporaneo svolgimento di attività lavorativa.
Sul punto, pertanto, è importantissimo ricordare che lo stesso Istituto, con Messaggio n° 5783/2008 ha stabilito che "La dichiarazione ... di prestare attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (per l'anno in corso, euro 7500 per il lavoro dipendente e euro 4500 per il lavoro autonomo) equivale alla dichiarazione di non prestare alcuna attività.
Quindi, in presenza delle altre condizioni, tale dichiarazione permette di conseguire o di continuare a percepire l'assegno mensile di invalido, fermo restando l'obbligo per gli interessati di effettuare immediata comunicazione dell'eventuale venire meno dei requisiti richiesti per il diritto alla prestazione stessa."
Come al solito, l'INPS predica bene e razzola male!!!

A seguire il testo del messaggio.
Carmine Buonomo

martedì 21 giugno 2016

Richiesta INPS restituzione somme indebitamente percepite: Sentenza del Tribunale Nocera Inferiore sull'irripetibilita' delle somme ex L. 412/1991

Allego un interessantissimo precedente del Tribunale di Nocera Inferiore (Sentenza n° 1381/2015, G.L. dr. Francesco Ruggiero) in cui - in una causa patrocinata dal nostro studio - il magistrato ha dichiarato l'irripetibilità di un indebito previdenziale contestato dall'INPS  e che, quindi, nulla era dovuto dalla nostra assistita all'Istituto in considerazione, tra le altre, della sanatoria prevista dalla L. 412/1991.
Di particolare rilevanza è la questione, egregiamente affrontata dal dr. Ruggiero, della "tardività" della costituzione INPS che ha, di conseguenza precluso all'Istituto la possibilità di sollevare eventuali eccezioni non rilevabili d'ufficio e di produrre documenti.

Carmine Buonomo.