venerdì 19 giugno 2015

Il rimborso delle spese forfetarie deve ritenersi compreso nella liquidazione degli onorari e dei diritti nella misura di legge, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza (Cassazione, sentenza n° 9315/2013)


È quanto stabilito dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 9315 del 17 aprile 2013, ha ritenuto infondate le motivazioni poste dai ricorrenti in materia di condanna e compensazione delle spese processuali.
Nella fattispecie, i suddetti ricorrenti, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., relativi alla responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali, nonché dell’art. 15 della tariffa forense (che all'epoca prevedeva un rimborso forfettario in ragione del 10% - oggi del 15% - dei soli onorari, a carico del cliente), lamentavano, tra l’altro, che la sentenza impugnata non avesse liquidato anche le spese forfettarie da essi richieste, limitandosi ad utilizzare nel dispositivo la formula “oltre accessori di legge”, insuscettibile di poter essere eseguita.
La Corte ha osservato al riguardo che, proprio ai sensi dell’art. 15 della tariffa forense, spetta all’avvocato il rimborso delle spese generali, nella misura di legge degli importi liquidati a titolo di onorari e di diritti. 
Si tratta, pertanto, di un credito che consegue per legge e, essendone la misura determinata per legge, la quantificazione che il giudice ne effettua in sentenza ha mera efficacia dichiarativa. 
Essa, dunque, non incide sul diritto del procuratore di chiedere tale rimborso che nella legge già trova titolo e misura, così come devono essere corrisposti per legge, anche se non ve ne sia espressa menzione nel dispositivo della sentenza, gli ulteriori accessori, quali il rimborso IVA, contributo CPA.
Il rimborso in questione deve ritenersi compreso nella liquidazione degli onorari e dei diritti nella misura di legge, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza
Risulta, in conclusione, superfluo e non proficuo che la parte faccia valere il proprio interesse a che la sentenza ne affermi la spettanza.

Fonte: Diritto.it



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