La pensione integrata al trattamento minimo, o pensione minima, o integrazione al minimo, viene riconosciuta al pensionato il cui reddito da pensione, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale".
L’importo mensile varia ogni anno; per il 2015 è stato fissato a 502,38 (€ 500,88 euro nel 2014).
Il trattamento minimo spetta in base al reddito, secondo lo schema che segue.
Persone singole:
Integrazione totale, se il reddito è inferiore a 6.517,94 euro annui;
Integrazione parziale, se il reddito è compreso tra 6.517,94 e 13.035,80 euro annui;
Nessuna integrazione, se il reddito è superiore a 13.035,80 euro annui;
Coppie sposate:
Integrazione totale, se il reddito è inferiore a 19.553,82 euro annui;
Integrazione parziale, se il reddito è compreso tra 19.553,82 e 26.071,76 euro annui
Nessuna integrazione, se il reddito è superiore a 26.071,76 euro annui;
I reddito da considerare è quello assoggettabile all'Irpef.
Non deve includere: le pensioni d'invalidità civile; le rendite Inail; la casa di proprietà; i trattamenti di fine rapporto (Tfr) e la stessa pensione da integrare al minimo.
Fonte: http://www.intrage.it
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