martedì 25 novembre 2014

Se il CTU nominato dal giudice omette documenti e indagini fondamentali

Articolo dell'avv. Valentina Azzini

Se il consulente sbaglia o è poco chiaro: le soluzioni spaziano dalla convocazione per chiarimenti, all’integrazione della consulenza, alla sostituzione del professionista.

Che succede se, nel corso di una causa, il consulente nominato dal giudice sbaglia o omette accertamenti o indagini fondamentali? I rimedi che le parti hanno spaziano dalla richiesta di convocazione del C.t.u. per chiarimenti, al rinnovo della consulenza, per finire alla sostituzione del perito. Vediamoli più nel dettaglio.

È pacifico, nella giurisprudenza della Cassazione [1], che la consulenza tecnica d’ufficio (cosiddetta C.T.U.) costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche. In realtà, non si tratta di un mezzo di prova, ma di un supporto al magistrato in ambiti tecnici sottratti alla conoscenza di quest’ultimo.

Tuttavia, se il consulente abbia omesso, nella propria indagine, l’esame di documentazione rilevante o non abbia tenuto in considerazione elementi di fatto decisivi ai fini della risposta ai quesiti postigli, la sua relazione può essere sempre oggetto di critica da parte dei difensori delle parti. Questi potranno così fare istanza al giudice affinché ordini il rinnovo della consulenza o convochi il consulente per maggiori chiarimenti.
Il codice di procedura civile [2] stabilisce infatti che “il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico”.
L’ultima parola, ovviamente, è sempre rimessa al giudice che ha la possibilità di decidere se rinnovare o meno l’esame del perito [3]. Ma tale provvedimento è generalmente esortato dalle parti che sostengono la negligenza nello svolgimento delle operazioni e/o l’insufficienza degli accertamenti eseguiti o delle risposte fornite ai quesiti posti dal giudice.
Il giudice istruttore ha pertanto innanzitutto un potere discrezionale di ordinare la rinnovazione delle indagini; ciò si verificherà quando i risultati della perizia risultino insoddisfacenti o inidonei al raggiungimento dello scopo per cui era stata ordinata l’indagine del c.t.u., oppure quando la consulenza sia affetta da vizi di forma tali da aver comportato la lesione del diritto di difesa di una delle parti.
Questioni meramente relative alla comprensibilità della relazione, invece, possono essere risolte dal giudice con una semplice richiesta di chiarimenti.
Diversamente dalla rinnovazione delle indagini, la sostituzione del CTU può avvenire solo per “gravi motivi”. Essi sono costituiti da gravi inadempienze compiute dal CTU, come la totale inadeguatezza della metodologia utilizzata per risolvere il quesito peritale, o l’inosservanza del termine entro il quale il consulente deve depositare la relazione [4].
Non rientra invece tra le condotte peritali censurabili la lacunosa verbalizzazione delle operazioni compiute: la giurisprudenza infatti è orientata nel senso di ritenere che quest’omissione non determini nullità [5].
Il giudice, in ogni caso ed indipendentemente da qualsiasi valutazione circa la correttezza dell’operato del CTU, non è vincolato per legge ad aderire alle conclusioni del consulente tecnico da lui nominato.
Se intende, tuttavia, condividere i risultati della perizia, sarà tenuto a darne adeguata motivazione solo laddove le parti o i loro consulenti abbiano avanzato precise censure, che esigono una replica, mentre avrà sempre il dovere di motivare le proprie conclusioni laddove – in assenza di contestazioni delle parti alla perizia – intenda discostarsi dagli esiti della consulenza medesima.
Altre comuni censure che vengono mosse ai consulenti sono il notevole ritardo nel deposito della relazione e la mancata valutazione di alcuni documenti forniti.
Quanto al ritardo nella consegna della relazione, questo non sempre costituisce un grave motivo in ragione del quale poter chiedere la sostituzione del CTU.
La Cassazione è costante nel ritenere in proposito che “[nel rito del lavoro] l’inosservanza, da parte del consulente tecnico d’ufficio nominato in appello, del termine assegnatogli per il deposito della consulenza, non è causa di alcuna nullità [della perizia], a condizione che esso avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione [6].
Ove, invece, il consulente depositi la relazione peritale oltre il suddetto termine di dieci giorni, sussiste una nullità relativa, sanata se non venga fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al suo versificarsi” [7].
Sicché la nullità/annullabilità della perizia scatta solo in caso di deposito della consulenza successivamente al termine fissato dal giudice e meno di dieci giorni prima dell’udienza e, in ogni caso, purché tale condotta abbia concretamente pregiudicato il diritto di difesa delle parti, per non aver potuto esse apprezzare i contenuti della CTU depositata in ritardo.
Il ritardo nella consegna rileva invece certamente quale presupposto valido per ottenere la riduzione del compenso dovuto al perito.
Sul punto, la legge [8] espressamente prevede per gli onorari a tempo che non si tenga conto del periodo successivo alla scadenza del termine e che si provveda a riduzione a un quarto degli altri onorari.
Quanto infine all’esclusione di alcuni documenti dall’indagine, tale mancanza può rilevare, quale motivo di rinnovazione della consulenza, solo se trattasi di documenti ritualmente acquisiti in giudizio o, se prodotti in un momento successivo, concordemente messi a disposizione del perito.


[1] Cass. sent. n. 8989/2011.

[2] Art. 196 cod. proc. civ.
[3] Cass., sent. n. 2541 del 19.03.1999.
[4] Art. 195 cod. proc. civ.
[5] Cass. sent. n. 10892/05 e n. 15/2003.
[6] Conformemente al disposto dell’art. 441 cod. proc. civ.
[7] Così Cass. sent. n. 22708/10; in precedenza, tra le tante: Cass. sent. n. 3747/95; Cass. sent. n. 10434/00; Cass. sent. n. 10157/04.
[8] Art. 52 del DPR 115/2002.


Nessun commento:

Posta un commento