mercoledì 27 novembre 2013

INPS: estensione del diritto al congedo a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave


Alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013, che ha esteso il diritto al congedo a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave, l'Inps con la circolare n. 159 del 15 novembre 2013 afferma che il congedo sopra menzionato "può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma".

L'Istituto elenca -nella circolare- i soggetti aventi diritto, secondo il seguente ordine di priorità:
- il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;

- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Inoltre l'Inps precisa che la presentazione delle domande di congedo straordinario deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti tre canali:
- Web - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto - servizio di "Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito";
- Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact Center Multicanale - attraverso il numero verde 803164.

Infine -ricorda l'Istituto- che "le Strutture territoriali dovranno riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti" e che "il diritto all'indennità economica connessa alla fruizione del beneficio si prescrive nel termine di un anno decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo".

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