lunedì 24 giugno 2013

Reddito personale per l'erogazione dell'assegno mensile di invalidità civile



Al fine di contrastare il pericolosissimo orientamento di parte della magistratura di voler assoggettare al reddito coniugale anche l’erogazione dell’assegno mensile di invalidità civile, ho il piacere di indicarvi queste recentissime pronunce della Corte di Cassazione che "propendono" in favore della tesi del reddito personale.

- Cassazione civile, Sez. VI, Ordinanza n° 14347 del 06/06/2013

- Cassazione civile, Sez. VI, Ordinanza n° 13880 del 31/05/2013

- Cassazione civile, Ordinanza n. 8535 del 08/04/2013

Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani di Viterbo (Vt) per la preziosissima segnalazione


Dopo il salto, troverete il testo dell'ordinanza 13880/2013

Carmine Buonomo

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Corte di Cassazione, Sezione VI 
Ordinanza 31 maggio 2013 n. 13880

Assegno mensile di assistenza - limite di reddito - rileva solo quello dell'invalido. Pensione di inabilità - limite di reddito - rileva anche quello dell'eventuale coniuge.

Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità prevista dalla L. 30 marzo 1971 , n. 118 , art. 12, deve tenersi conto anche della posizione reddituale del coniuge dell'invalido, secondo quanto stabilito dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, art. 14 septies, comma 4, in conformità con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione integrativa dell'intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola - stabilita dal successivo comma 5 dello stesso art. 14 septies solo per l'assegno mensile di cui alla L. n. 118 del 1971 citata - della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell'interessato"


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LA TERZA Maura - Presidente -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
Dott. FILABOZZI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere -
Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6506/2011 proposto da:

R.C. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato OREFICE GENNARO, giusta mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VERONA 30, presso lo studio dell'avvocato GUIDA Cristiano;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI Clementina, MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, giusta procura speciale in calce al controricorso; 

- controricorrente -

e contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), MINISTERO DELL'INTERNO (OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 5241/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 2.7.2010, depositata il 06/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito per il controricorrente l'Avvocato Emanuela Capannolo (per delega avv. Mauro Ricci) che si riporta agli scritti.
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA che si riporta alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

"1. Con sentenza del 2.7.2010 (depositata il 6.7.2010) la Corte di Appello di Napoli, confermando per questa parte la sentenza impugnata, ha ritenuto che la domanda di R.C. diretta ad ottenere la condanna dell'Inps alla corresponsione della pensione di inabilità L. n. 118 del 1971 , ex art. 12, non potesse trovare accoglimento, in quanto, posto che il requisito reddituale costituisce, al pari di quello sanitario, elemento costitutivo del diritto alla suddetta prestazione e che, ai fini dell'accertamento del requisito reddituale previsto per la concessione della pensione di inabilità, deve tenersi conto anche del reddito del coniuge dell'invalido - non potendo trovare applicazione l'esclusione dal computo dei redditi percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare, stabilita dalla L. n. 33 del 1980, art. 14 septies, comma 5, solo per l'attribuzione dell'assegno mensile di cui alla citata L:
n. 118 del 1971 , art. 13 - dalla documentazione prodotta in atti risultava che dal 2000 in poi il reddito della ricorrente, cumulato a quello del coniuge, era superiore ai limiti di legge;

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione R.C..
L'Inps resiste con controricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno non hanno svolto attività difensiva;

3. Il ricorso, oltre a presentare evidenti profili di inammissibilità in relazione alla formulazione dei motivi ed alla precisa individuazione delle norme o dei principi di diritto che si assumono violati, è qualificabile come manifestamente infondato in relazione all'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte relativamente alle questioni prospettate - cfr. ex plurimis Cass. n. 21345/2011, Cass. n. 5016/2011, Cass. n. 5003/2011, Cass. n. 4677/2011 -secondo cui "ai fini dell'accertamento del requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità prevista dalla L. 30 marzo 1971 , n. 118 , art. 12, deve tenersi conto anche della posizione reddituale del coniuge dell'invalido, secondo quanto stabilito dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, art. 14 septies, comma 4, in conformità con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione integrativa dell'intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola - stabilita dal successivo comma 5 dello stesso art. 14 septies solo per l'assegno mensile di cui alla L. n. 118 del 1971 citata - della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell'interessato";

Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono - rilevando altresì che, per quanto riguarda la domanda di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, formulata nelle conclusioni del ricorso, è del tutto mancante l'esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4) - e che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
Considerato, infine, che non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, avendo l'interessato formulato, con l'atto introduttivo del giudizio, l'apposita dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. in L. n. 326 del 2003, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2013




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