venerdì 3 maggio 2013

Pensione di reversibilità, riparto della pensione tra coniuge superstite e coniuge divorziato e decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso. Tribunale Milano 20 marzo 2013


Tribunale Milano 20 marzo 2013 - Pres. Servetti - Est. Buffone.


Pensione di reversibilità – Riparto della pensione tra coniuge superstite e coniuge divorziato – Sentenza del tribunale – Decorrenza della decisione – Dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso – Sussiste (art. 9, comma III, L. 898/1970).

Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso» (Cass. Civ., sez. I, sentenza 31 gennaio 2007 n. 2092). (Giuseppe Buffone)

Fonte: IL CASO.IT

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