giovedì 11 ottobre 2012

Facsimile reclamo avverso ordinanza inammissibilità ATPO (art. 445 bis cpc)


Su gentile concessione del presidente dell'avv. D'Andrea, provvedo a postare facsimile atto di reclamo avverso le ordinanze di inammissibilità (per motivi sanitari) ex art. 445 bis cpc.
Vi ricordo che, come da recenti modifiche normative, il termine per presentare il reclamo è di 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.

Vi invito, altresì, a dedurre nell'atto di reclamo che predisporrete gli estremi della Sentenza della Corte Costituzionale n° 144/2008 di cui vi ho parlato qualche giorno fa.

Carmine Buonomo

9 commenti:

  1. Il link alla Sentenza della Corte Costituzionale del 2008 é il seguente:
    http://www.studiolegalebuonomo.it/2012/10/reiezione-istanza-atp-mancata.html#.UHewRJEayK0

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  2. Ciao Carmine
    in settimana provvederò a depositare il primo Reclamo.
    Ti farò sapere l'esito.
    Buon Lavoro
    Francesco Capasso

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    1. Ok Francesco...fammi sapere!!! Visto che, per colpa di "qualcuno", a breve il Tribunale verrà "subissato" di reclami, è davvero importante predisporre una statistica in modo da sottoporla all'attenzione dei Presidenti di Sezione ma sorpratutto al CSM.

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  3. Buonasera Carmine,
    sono una collega napoletana, ti scrivo per segnalarti un problema che mi è capitato l'altro giorno in udienza in Tribunale a Napoli. In prima udienza, causa per ATPO per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, il giudice (quando saprai il nome non ti stupirai!!!) si è riservato e ieri, in scioglimento della riserva, mi è stata notificata ordinanza di rigetto dell'ATP per improponibilità della domanda. La questione riguarda il fatto che io "non ho indicato in ricorso se l'istante goda di analoga indennità o sia stato ricoverato in struttura pubblica" (cit.). Premetto che vi era in tal senso dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal mio assistito allegata alla produzione di parte, ma la questione che fa il giudice è che non indicando nel ricorso la circostanza, non avrei dimostrato l'interesse ad agire ex art 100 cpc. Ora, premesso che nel processo previdenziale, così come delineato dalla L. 111 del 2011 e succ. mod., l'interesse ad agire riguarda soltanto il requisito sanitario (e su questo l'interesse ad agire risulta indicato ampiamente dal mio ricorso) e non più anche quello socio-economico, voglio impugnare questo aberrante provvedimento. Che cosa mi consigli di fare? Posso fare reclamo al collegio oppure è preferibile un ricorso per cassazione? Grazie per la disponibilità

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  4. Ciao Floriana. Nel rito del lavoro sono obbligatorie le deduzioni e, se contestate, si passa alle allegazioni. Quindi se non hai dedotto il possesso dei requisiti extrabiologici (l’interesse ad agire, mi dispiace contraddirti, è nel possesso dei requisiti smministrativi e non quelli sanitari), temo ci sia ben poco da impugnare.

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  5. Preg.mo Collega, il Tribunale ha ritenuto ammissibile il reclamo?

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  6. La questione é stata risolta dalla Cassazione. Avverso il provvedimento di reiezione dell'ATPO è possibile promuovere giudizio di merito
    Cass. civ. n. 16685/2018

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  7. Preg.mo Collega, il Collegio ha dichiarato inammissibile il reclamo ritenendo che "l'istante può attivare nuovo e autonomo ricorso in cui potrà far valere le sue ragioni anche in riferimento alla questione che ha portato alla definizione dell'istanza di ATP (cfr. Tribunale Roma ordinanza 17.12.2021)". Tuttavia, pur senza scendere nel merito, il Collegio aggiunge "la non manifesta infondatezza delle ragioni sollevate nel merito" costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese. Quindi non mi resta che promuovere il giudizio di merito allegando anche l'ordinanza collegiale di inammissibilità del reclamo.

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    1. Esatto. Questo post è del 2012. Nel 2018 la questione é stata risolta dalla Cassazione. Avverso il provvedimento di reiezione dell'ATPO è possibile promuovere giudizio di merito
      Cass. civ. n. 16685/2018

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