venerdì 5 ottobre 2012

ATP: nuovo orientamento di una parte del Tribunale di Roma


Le controversie in materia di maggiorazione dell'anzianità contributiva per invalidità (art. 80, comma 3, della L. n. 388/2000), esenzione dal ticket e iscrizione nelle liste dei d
isabili, non essendo preordinate al riconoscimento di una prestazione, vanno introdotte con ricorso ordinario, senza necessità di esperire l'ATP.

L'estensore dell'ordinanza allegata ha chiarito che il ricorso dichiarato inammissibile può essere riproposto in forma ordinaria senza timori per l'intervenuta decadenza semestrale, decadenza che non riguarderebbe le indicate controversie, ma solo quelle concernenti il riconoscimento dello stato di handicap (specificamente previsto dall'art. 445 bis c.p.c.) e del diritto a prestazioni economiche.

Nessun commento:

Posta un commento