venerdì 13 luglio 2012

La ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente riscosse




In seguito alla rettifica o all'annullamento che l’Istituto può porre in essere per effetto della rettifica per errore, sorge il problema del recupero delle somme eventualmente non dovute dall’Ente e già corrisposte.
Prima dell’entrata in vigore della legge n. 88/1989, si riteneva che l'Istituto fosse legittimato ad agire per il recupero integrale delle somme indebitamente corrisposte. L’articolo 55, 5° comma, legge 9 marzo 1989, n. 88 prevede che "Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si da luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che 1'indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato"
Questa disposizione rappresenta una esplicita eccezione al precetto relativo alla ripetizione dell’indebito di cui all’articolo 2033 del codice civile , prevedendone la irripetibilità alloerchè il pagamento della prestazione sia dovuto ad errore dell’ente erogatore salvo che sussista il dolo del percipiente.

CIRCOLARE N. 56 DEL 10 OTTOBRE 1989

LEGGE 9 MARZO 1989, N. 88 "RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO". ARTICOLO 55, V COMMA
Per il tramite di detta circolare Inail statuiva in merito all’art 55 secondo quanto segue : Nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1989 è stata pubblicata la legge in oggetto che all'articolo 55, V comma, recita: "Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'Inail possono essere in qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni...".Premesso che in tale ampia dizione vanno ricomprese tutte le prestazioni in qualsiasi momento erogate dall'Istituto in attuazione degli obblighi derivantigli dalla gestione della tutela assicurativa, la norma introduce un elemento di novità ampliando e rafforzando la facoltà derivata all'INAIL, quale pubblica amministrazione, di modificare i propri provvedimenti. E' noto infatti che, in base al divieto di operare la c.d. " revisione per errore" conseguente alla mancata recezione nel D.L. Lgt. 23 agosto 1935, n. 1765, prima e nel vigente Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, poi, dell'articolo 13 del Testo Unico 31 gennaio 1904, n. 51 - era fino ad oggi preclusa la possibilità di riformulare un giudizio diagnostico errato allorché risultassero esistenti fin dall'inizio i presupposti che ne costituivano il fondamento.L'articolo 55 prevede invece, oltre che l'annullamento di atti viziati da errori di diritto derivanti da una errata conoscenza dei fatti, che anche l'annullamento o la rettifica di atti basati su valutazioni tecniche per la cui formulazione l'Amministrazione abbia potuto disporre sin dall'inizio, di tutti gli elementi necessari, ma che ora risultano errate a seguito di un più fondato giudizio medico-legale.L'esercizio di questa facoltà non interferisce con i termini e le procedure stabiliti dall'articolo 83 del Testo Unico per l'istituto della revisione, benché in concreto il procedimento revisionale, espletato per i fini dallo stesso articolo 83 previsti, potrebbe costituire, nella prassi, uno dei momenti in cui può emergere l'errore commesso.Si viene in tal modo a porre un'esplicita e tassativa eccezione al generale precetto relativo alla ripetizione di indebito contenuto nell'articolo 2033 c.c., prevedendone l'irripetibilità allorché sia dovuto ad errore, salvo che sussista dolo del percepiente.In attuazione del disposto legislativo come sopra descritto, le Unità operative, una volta verificata l'infondatezza del provvedimento adottato, devono procedere con ogni urgenza alla relativa rettifica con effetto "ex nunc".La rettifica deve naturalmente essere notificata al destinatario del provvedimento con esplicita motivazione che faccia anche riferimento alla norma oggetto di esame.Qualora lo stato degli atti configuri l'ipotesi di dolo del percepiente, l'Unità operativa dovrà:
- provvedere alle dovute segnalazioni all'Autorità giudiziaria;
- invitare l'interessato a restituire le somme indebitamente percepite.
Per la realizzazione del recupero vanno esperiti tutti i tentativi consentiti, ivi compresa l'azione giudiziaria, nel rispetto delle istruzioni di cui alla circolare n. 13/1984.
Si sottolinea che, ai sensi del ripetuto articolo 55, l'inesigibilità delle somme erogate comporta responsabilità per i funzionari dll'Istituto solo in caso di loro dolo o colpa grave.

EFFICACIA NEL TEMPO

Le disposizioni di cui all'articolo 55 sono entrate in vigore dopo il 15^ giorno dalla pubblicazione della legge n. 88/1989 nella Gazzetta Ufficiale e quindi il 28 marzo 1989.Rientrano nell'operatività di tale norma tutte le fattispecie per le quali la verifica dell'infondatezza del provvedimento adottato è stata effettuata successivamente a tale data.In proposito giova precisare che la facoltà di avvalersi del potere di rettifica previsto dalla norma in parola può essere esercitata dall'Istituto "in qualunque momento" - e quindi indipendentemente dai termini stabiliti per la revisione delle rendite - emerga l'errore commesso.Per quanto riguarda l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte - sempre che non ricorra l'ipotesi di dolo - il relativo disposto non è da ritenere operante per i casi di rettifica già definiti alla data di entrata in vigore della legge di cui trattasi ( 28 marzo 1989 ) anche se la relativa azione di recupero sia ancora in corso per effetto della dilazione concessa dall'Istituto.La presente circolare abroga tutte le istruzioni in contrasto precedentemente emanate.Le Unità operative vorranno segnalare a questa Direzione generale le eventuali difficoltà rilevate in sede di attuazione della normativa in argomento.
L'ART. 13 1. 30 DICEMBRE 1991, N. 412 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA), INTITOLATO « NORME DI INTEPRETAZIONE AUTENTICA »
L’articolo 13 della legge 412/1991 recita :”1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
3. L'art. 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni.”
Detto articolo ha complessivamente ridotto la portata dell'art. 52, comma 2. Tale interpretazione è dettata dalla considerazione che un provvedimento con tali caratteristiche è in grado di creare un legittimo affidamento nell’assicurato sulla spettanza delle somme dovutegli.Lo stesso principio si applica all'indebito Inail.La Cassazione con sentenza 8 ottobre 2007 n. 21019 ha statuito che costituisce comportamento doloso il silenzio di chi ha 1'obbligo di dichiarare onde ottenere il beneficio previdenziale.A ravvisare il detto stato soggettivo non è necessario un positivo e fraudolento comportamento, essendo sufficiente la consapevolezza dell’insussistenza del diritto (emergente, nella fattispecie riferita, dal tenore del provvedimento di attribuzione della rendita, recante 1'obbligo di inviare il certificato negativo di nuovo matrimonio.
L’interpretazione autentica del legislatore riferita all’INPS,  è stata poi estesa all’Inail con parere ministeriale.
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 39 DEL 28 GENNAIO-10 FEBBRAIO 1993.
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 13 sopra citato nella parte in cui .prevede l’applicabilità anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore, e cioe al 31 dicembre 1991. Ne deriva che il recupero dell’indebito non è possibile per le situazioni debitorie insorte prima del 31 dicembre 1991, salvo il caso di dolo dell’assicurato. Recita la sentenza “La Corte deve verificare se l'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilendo che le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1988, n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato; e prevedendo, inoltre, che l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite, violi:A) il combinato disposto degli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione, in quanto il legislatore non ha mantenuto in vigore la norma interpretata, scegliendo nel contempo e automaticamente sanzionando una delle possibili sue interpretazioni in relazione a precedenti contrasti, ma ha attribuito alla norma stessa un significato nuovo che non si sarebbe raggiunto attraverso l'uso degli strumenti esegetici di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale; perché la norma nuova ha del tutto sostituito la precedente con evidente eccesso dai limiti della ragionevolezza e con sottrazione al giudice del compito istituzionale di interpretare ed applicare - in modo autonomo ed indipendente da ogni altro potere - un articolo di legge che pure si é preteso di mantenere in seno all'ordinamento;B) ulteriormente, lo stesso art. 3 della Costituzione, in quanto si sarebbe creata disparità di trattamento;1) fra pensionati, nei cui confronti l'art. 52 della legge n. 88 del 1989 é stato già applicato conformemente al significato all'attuale pendenza dei giudizi sulla ripetibilità delle somme da essi percepite, restano assoggettati alla meno favorevole disciplina sopravvenuta;2) fra pensionati che abbiano ricevuto prestazioni indebite attribuite con formale provvedimento e pensionati che le abbiano ricevute, come nella specie, con modalità "diverse";3) fra pensionati del settore privato e quelli del settore pubblico, per i quali non si pongono le limitazioni oggi vigenti per i primi e che l'art. 52 della legge n. 88 del 1989 (sentenza n. 383 del 1989) aveva inteso sopprimere, istituendo una parità di trattamento fra i due settori;C) l'art. 38 della Costituzione, in quanto il riconoscere all'ente previdenziale il diritto di ripetere somme erogate per errore, ma percepite in buona fede dal pensionato - e da questi, secondo un dato notorio, destinate a soddisfare bisogni alimentari propri e della famiglia - comporta una diminuzione, per periodi di tempo talora notevoli, dei trattamenti previdenziali e riduce i mezzi con cui l'assicurato deve far fronte alle dette esigenze di vita.3. - Va per prima esaminata la eccezione di inammissibilità sollevata dall'INPS nel rilievo che nel giudizio "de quo" non si controverte sulla ripetibilità delle somme corrisposte per errore in quanto la modificazione della posizione dell'assicurato é avvenuta "ope legis" in forza dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e quindi, attesa la irrilevanza del ritardo nell'emissione del relativo provvedimento di recupero della somma, non sussiste l'errore richiesto per la sanatoria di cui all'art. 52 citato ed i pagamenti effettuati non si sottraggono alla norma generale dell'art. 2033 cod. civ.L'eccezione é destituita di fondamento.Non si rileva che il pagamento delle somme delle quali si chiede la ripetizione sia avvenuto a seguito della ritardata applicazione di una disposizione di legge (art. 19 legge n. 483 del 1978) in quanto l'art. 52, secondo comma, legge n. 88 del 1989 prende in considerazione l'errore di qualsiasi natura, di fatto e di diritto.Del resto, la Corte remittente nel giudizio di rilevanza della questione sollevata, ha ritenuto esplicitamente applicabile alla fattispecie l'art. 52 citato interpretato autenticamente dall'art. 13 denunciato.4. Si deve, quindi, accertare se effettivamente la disposizione impugnata possa qualificarsi di interpretazione autentica.Si é già affermato (sentt. nn. 390 del 1990 e 455 del 1992) che, ai fini che interessano, non si rileva la qualificazione riportata nel titolo della norma, ma devesi indagare la sua reale rispondenza al contenuto dispositivo. Pertanto, é di interpretazione autentica quella disposizione che, si riferisca e si saldi con quella da interpretare ed intervenga esclusivamente sul significato normativo di quest'ultima senza, però , intaccare o integrare il dato testuale ma solo chiarendone o esplicandone il contenuto ovvero escludendo o enucleando uno dei significati possibili; e ciò al fine di imporre poi all'interprete un determinato significato normativo.4.1. Dall'esame comparativo delle disposizioni di cui trattasi, quella interpretata e quella interpretatrice, nel nuovo testo, si riscontrano chiaramente delle aggiunte, profonde e radicali, tali da far ritenere quella impugnata una disposizione innovativa.Sono introdotti i seguenti elementi nuovi:
a) la necessità che le somme da ripetersi siano state corrisposte in base ad un provvedimento definitivo;
b) la necessità della comunicazione di quest'ultimo all'interessato;
c) la omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionamento di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta i quali non siano già conosciuti dall'ente erogatore.
5. Il legislatore indubbiamente può regolare la materia con disposizioni nuove e può espressamente disporne la operatività anche per il passato; può dare, cioé , espressamente alle dette disposizioni efficacia retroattiva. Ma per la materia penale non può violare i limiti derivanti dal divieto espresso posto dall'art. 25 della Costituzione e per tutte le materie non può superare quelli posti da altri precetti costituzionali (sent. n. 123 del 1988).
6. Nella fattispecie non sono stati violati gli artt. 101 e 104 della Costituzione. Infatti, al legislatore spetta la potestà di effettuare una data interpretazione di una legge o disposizione di legge. L'esercizi di detta potestà non può considerarsi di per sé lesivo della sfera riservata al potere giudiziario. Invero, non é ipotizzabile, a favore del giudice, una riserva della facoltà di interpretazione che possa precludere quella spettante al legislatore. L'attribuzione per legge ad una norma di un dato significato non tocca la "potestas judicandi", ma definisce e delimita la fattispecie normativa che é oggetto di tale "potestas", così come risulta dal precetto integrato (sent. n. 6 del 1988).Inoltre, l'esercizio del potere del legislatore e quello del giudice avviene su due piani diversi: l'uno, quello del legislatore, su quello delle fonti, l'altro, quello del giudice, ai fini dell'applicazione della norma (sent. n. 455 del 1992).6.1. Risultano, invece, violati gli artt. 3 e 38 della Costituzione per la conferita qualificazione di interpretazione autentica la quale mira evidentemente a riconoscere efficacia retroattiva alla disposizione impugnata, sicché essa si applicherebbe anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data.Da quanto innanzi esposto deriva una evidente disparità di trattamento tra pensionati a favore dei quali, in applicazione dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989, nella interpretazione data ad essa dalla Corte di cassazione e ritenuta non costituzionalmente illegittima da questa Corte (sent. n. 383 del 1990), é stata sancita la irripetibilità delle somme percepite in buona fede nella sussistenza di un errore di fatto o di diritto come causa dell'erogazione della somma risultata poi non dovuta ed in mancanza di dolo, e pensionati, invece, che sarebbero soggetti alla nuova disposizione nonostante che la situazione che ad essi fa capo si sia verificata prima della data della stessa.6.2. La nuova disposizione, incidendo sulle situazioni poste in essere nella vigenza di quella precedente, frustra l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto (sentenze nn. 349 del 1985, 822 del 1988, 155 del 1990): tanto più che sarebbero colpiti pensionati a reddito non elevato, i quali hanno destinato alla soddisfazione dei bisogni alimentari propri e della famiglia le somme percepite e che dovrebbero essere restituite. Onde la violazione dell'art. 38 della Costituzione.Né la finalità della costituzione della spesa pubblica sottesa alla disposizione in esame é ragione sufficiente a giustificare le evidenziate violazioni dei suddetti precetti costituzionali.Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale dedotti dal giudice remittente.La Corte Costituzionale  ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) nella parte in cui é applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data.
CIRCOLARE N. 28 DEL 01 SETTEMBRE 1994
SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE PER ERRORE DELL'ENTE EROGANTE.
LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 412, ARTICOLO 13, COMMA 1. SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 39 DEL 28 GENNAIO-10 FEBBRAIO 1993
Inail con la circolare citata a seguito dela norma sopra richiamata e della sentenza della Corte ostituzionale ha precisato quanto segue :” il legislatore, con l'articolo 13, comma 1, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 ("Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL"), nella parte in cui è prevista una sanatoria in ordine a somme riscosse per prestazioni risultanti non dovute dall'INPS, con la sola condizione dell'assenza di dolo da parte del percipiente.In particolare, ha precisato che la sanatoria deve intendersi operante purchè:
- il provvedimento, viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'Ente erogatore, dal quale è scaturita la indebita riscossione sia formale, definitivo ed espressamente comunicato all'interessato;
- non vi sia stata, da parte del pensionato, omessa o incompleta segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente".
Peraltro, la Corte Costituzionale con sentenza n. 39 del 1993, ha ritenuto che la legge in esame non ha natura interpretativa in quanto la stessa introduce una disposizione "innovativa" e, conclusivamente, ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'articolo 13, nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data" (31 dicembre 1991).
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha recentemente espresso l'avviso che, alla luce della suddetta pronuncia della Corte Costituzionale, l'articolo 13 della legge n. 412/1991, possa ora trovare applicazione analogica anche nei confronti dell'INAIL perché, "diversamente operando, si darebbe luogo ad una disparità di trattamento, sicuramente non voluta dal legislatore, tra percettori di prestazioni INPS e percettori di prestazioni INAIL".
Si forniscono, pertanto, istruzioni in ordine ai criteri applicativi del nuovo regime in materia di sanatoria di situazioni debitorie derivanti dalla erogazione di prestazioni economiche non dovute.
Ambito di applicazione e criteri attuativi
1. Situazioni debitorie insorte anteriormente al 31 dicembre 1991 (data di entrata in vigore della Legge n. 412/1991) o comunque pendenti a tale data
Sono quelle che scaturiscono da indebite erogazioni di prestazioni economiche verificatesi anteriormente al 31 dicembre 1991 anche se accertate in data successiva.
Tali situazioni restano disciplinate dall'articolo 55, quinto comma, della legge n. 88/1989; pertanto, secondo le disposizioni impartite con la circolare n. 56/1989, nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute non si da luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione consegua a dolo dell'interessato.
Le Unità operative, quindi, una volta verificata l'infondatezza del provvedimento adottato, devono procedere con ogni urgenza alla relativa rettifica con effetto "ex nunc".
2. Situazioni debitorie insorte successivamente alla data del 30 dicembre 1991.
Gli indebiti pagamenti effettuati dal 31 dicembre 1991 in poi, sono invece regolati dall'articolo 13 della legge n. 412/1991, i cui effetti innovativi, come si è detto, devono intendersi estesi all'articolo 55, comma 5, della legge n. 88/1989.
2.1. In base alla nuova disposizione di legge, in caso di provvedimento errato - salvo quanto altro previsto al successivo punto 2.2 - non potrà essere richiesta la restituzione di somme non dovute, e riscosse dall'assicurato, soltanto a condizione che il provvedimento medesimo sia:
- formale e quindi, in attuazione dei principi di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, contenga i riferimenti normativi assunti per la liquidazione della prestazione ovvero per la riliquidazione della medesima o per la rideterminazione del relativo importo, gli elementi presi a base per il calcolo, l'indicazione della facoltà di opposizione, la firma del responsabile del provvedimento;
- definitivo, non basato quindi su elementi provvisori.
Al riguardo si precisa che la liquidazione in via provvisoria della prestazione deve comunque essere resa nota all'interessato con comunicazione nella quale viene fatta esplicita riserva di procedere successivamente alla liquidazione della prestazione medesima in via definitiva.
- che di tale formale provvedimento sia data espressa comunicazione all'interessato.
Il provvedimento così connotato è il solo in grado di creare un legittimo affidamento sulla spettanza delle somme erogate; in mancanza dei suddetti presupposti, pertanto, la sanatoria è esclusa e dovrà procedersi al recupero delle somme indebitamente percepite.
2.2. La norma in esame pone a carico dell'assicurato la segnalazione di fatti che incidono sul diritto o sulla misura della prestazione che non siano già conosciuti dall'Ente competente.
Di conseguenza, qualora la indebita erogazione derivi dalla "omessa o incompleta segnalazione" di tali fatti da parte dell'interessato, venendo meno il presupposto dell'errore imputabile all'Istituto, si può procedere al recupero dell'indebito senza alcuna limitazione temporale, in quanto la omissione viene in sostanza equiparata dal legislatore al dolo, che consente in ogni caso la recuperabilità.
Invece, nel caso sia l'Istituto ad omettere di valutare dati di cui già disponga - circostanza questa che può essere eccepita dall'interessato in sede di opposizione - si configura una ipotesi di errore imputabile all'Istituto medesimo e quindi non si potrà pretendere la restituzione del non dovuto.
LA LEGGE N. 662/1996
Il quadro normativo quale sopra descritto è totalmente cambiato per effetto dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, c.d. allegato alla legge finanziaria per il 1997) art. 1, commi 260-265.In base a dette disposizioni la ripetibilità resta totale in caso di dolo nel mentre negli altri casi si articola a seconda del reddito del percipiente.
Tali disposizioni prevedono:
"260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonchè rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per 1'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni.
261.    Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per 1'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.
262.    II recupero e effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo e recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di venti-quattro mesi. Tale limite puo essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.
263.11 recupero non si estende agli eredi del pensionato.
265. Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti Inps, Inail e pensionistici di guerra, il recupero di cui ai commi 260, 261 e 264 si esegue sull'intera somma".
CORTE DI CASSAZIONE SS.UU.: SENTENZA DEL 17 MARZO 1997, N. 2333
Con il secondo motivo, l'istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 52 legge 9 marzo 1989 n. 88, in relazione all'art. 74 D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, assume che l'applicazione dell'invocato art. 52 non può essere estesa ai trattamenti a carico della gestione speciale ad estinzione: ciò in quanto detta norma riguarda le gestioni obbligatorie, quelle cioè istituite e regolamentate per legge, le quali, ancorché di carattere integrativo, realizzano quell'intervento necessario, voluto dall'art. 38 Cost., il quale consente l'erogazione di un unico trattamento complessivo che, per la parte integrativa, assolve la funzione di rispettare la specificità di coloro che appartengono alla categoria professionale degli iscritti al fondo. Per quanto invece riguarda il trattamento della speciale gestione ad esaurimento, questo non costituisce un trattamento obbligatorio, perché non rientra nell'ambito del sistema previdenziale essenziale di cui all'art. 38 Cost., ma in quello proprio a carico dei fondi aziendali istituiti dagli enti pubblici, costituenti "previdenza libera", perché originata e disciplinata in base all'autonomia regolamentare una volta riconosciuta a detti enti. D'altra parte, l'art. 30 del regolamento INAM prevede espressamente sulla pensione integrativa lo ius variandi in aumento per i miglioramenti concessi ai pari grado in servizio e in diminuzione in corrispondenza degli aumenti intervenuti sulla pensione dell'assicurazione obbligatoria, sicchè deve ritenersi che la previsione dell'obbligo di riduzione del trattamento integrativo comporti necessariamente quello del recupero dell'indebito, posto che, per ovvie necessità pratiche, la riduzione non potrebbe essere disposta immediatamente. Dalla non perspicua sentenza impugnata deve comunque ritenersi che il Tribunale abbia fatto applicazione dell'art. 52 legge n. 88 del 1989, pur se, ratione temporis, sembri che una parte della fattispecie costituita dal pagamento di prestazioni indebite si sia verificata nel vigore dell'art. 80 RD 28 agosto 1924 n. 1422. Ora, a prescindere dall'irrilevanza, per quanto si evincerà dalla decisione del ricorso, dell'esattezza o no dell'individuazione della norma disciplinatrice di almeno parte della fattispecie, certo è che il richiamato articolo 52 è stato falsamente applicato, in quanto il Tribunale non avrebbe dovuto verificare la ripetibilità delle prestazioni erogate dall' INPS in relazione alla disciplina generale ricavabile da detta norma, ma avrebbe dovuto farlo in relazione allo specifico caso in esame attinente alla pensione integrativa "ex INAM", senza deduzione di parte sul punto, ma d'ufficio, spettando al giudice la corretta interpretazione della portata della norma e la sua applicazione nell'intero ambito ivi previsto.Il secondo motivo è fondato per quanto di ragione, con le precisazioni che seguono.In tema di ripetibilità dell'indebito previdenziale con riguardo alle pensioni integrative, l'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, sulla cui interpretazione si è verificato un contrasto di giurisprudenza, stabilisce che "le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative delle medesime .... possono essere in ogni tempo rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensioni risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato".Con sentenza 12 ottobre 1995 n. 10657 della sezione lavoro di questa Corte (nella quale è richiamata la sentenza 11 maggio 1991 n. 5300, non strettamente in termini, ma per alcuni versi sostanzialmente conforme) si è affermato che la previsione di irripetibilità sancita dall'art. 52 legge n. 88 del 1989 si estende anche alle somme indebitamente riscosse in conseguenza della mancata riliquidazione in pejus del trattamento pensionistico integrativo goduto da ex dipendente dell'INAM ed erogato dall' INPS, a norma dell'art. 75 D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, quale istituto gestore del fondo previdenziale dell'anzidetto ente, dopo la soppressione di questo. Invero, per un verso, la suddetta irripetibilità non trova ostacolo nella formulazione letterale dello stesso art. 52, che con il riferimento alle pensioni "comunque" integrative di quelle obbligatorie appare diretto, al di là della ipotesi contemplata con l'espressione "obbligatorie" e "integrative", ad ampliare la previsione normativa a tutti quei trattamenti che, indipendentemente dalla natura del provvedimento istitutivo, abbiano comunque la funzione di integrare il trattamento obbligatorio. Per altro verso, il trattamento pensionistico dovuto ai dipendenti dell'INAM ha carattere unitario, risultando costituito dalla somma della pensione obbligatoria e della quota corrisposta dal fondo integrativo, posto che all'aumento della prima deve seguire la riduzione della seconda, in base all'art. 30 del regolamento posto in relazione all'art. 75 D.P.R. n. 761 del 1979 che ne ha recepito il contenuto conferendogli dignità di legge, con la conseguenza che non sarebbe giustificabile la irripetibilità per una pensione e la ripetibilità per l'altra, entrambe essendo caratterizzate dalle medesime finalità. In tali sensi la pronunzia si pone in contrasto con quanto deciso dalla stessa sezione lavoro con la sentenza 8 ottobre 1994 n. 8234 (e sostanzialmente anche con le sentenze 13 aprile 1987 n. 3689 e 23 maggio 1986 n. 3468), nella quale si è ritenuto che la suddetta previsione di irripetibilità è limitata alle somme indebitamente erogate nell'ambito delle sole gestioni obbligatorie - sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria -, con esclusione di ogni ipotesi di indebito concernente forme integrative di previdenza aziendale, istituite dalla contrattazione collettiva o da norme regolamentari, quale, in particolare, il trattamento dovuto dal fondo di previdenza del personale dell'INAM. Invero, essendo i regimi previdenziali sostitutivi (esclusivi ed esonerativi) tutti obbligatori, sarebbe pleonastico circoscrivere l'aggettivo "obbligatorie" alle gestioni sostitutive e, quindi, il termine "comunque" ha il valore di estendere l'ambito di riferimento della norma a qualsiasi gestione di natura esclusivamente obbligatoria. Inoltre, l'indebito pagato dall'INPS per trattamento pensionistico integrativo di fonte regolamentare interna deve considerarsi estraneo all'art. 52 cit., non potendosi attribuire un cambiamento di natura da facoltativa ad obbligatoria alla fonte (o gestione) di tale trattamento sol per la costituzione ex DPR n. 761 del 1979 della gestione speciale ad esaurimento presso l'INPS. Ciò posto, ritengono queste Sezioni Unite che debba essere seguito l'orientamento espresso nella sentenza n. 8234 del 1994.Anzitutto, è decisivo il rilievo letterale del carattere pleonastico dell'aggettivo "obbligatorio", ove fosse attribuito alle sole gestioni sostitutive, e, quindi, il suo carattere estensivo dell'ambito di riferimento della norma a qualsiasi gestione che sia obbligatoria. D'altra parte, il termine "comunque" dimostra soltanto l'indifferenza sia del modo di corresponsione della pensione integrativa in rapporto a quella obbligatoria, sia del riferimento di quella all'assicurazione generale obbligatoria ovvero ad altra gestione pur sempre obbligatoria.Inoltre, è del pari decisivo il rilievo della inammissibilità di un mutamento della natura delle pensioni integrative istituite con regolamento in considerazione del rinvio a quest'ultimo contenuto nell'art. 75 D.P.R. n. 761 cit.. Invero, il terzo comma di questo articolo stabilisce che "in favore del personale di cui ai precedenti commi" (ex dipendenti dell'INAM che abbiano tempestivamente optato per il mantenimento della originaria posizione assicurativa) "è costituita presso l'INPS un gestione speciale ad esaurimento che provvederà all'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di previdenza, anche per quanto concerne il versamento dei contributi previdenziali ripartiti secondo le attuali proporzioni". Ora, da tale norma consegue non già l'elevazione del regolamento al rango di legge, ma soltanto la disciplina legislativa della gestione del fondo a suo tempo istituito con autonomo e non obbligatorio atto dell'ente, ed ora posto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Tale origine non eteronoma del fondo rende manifesta una valutazione dell'opportunità di un trattamento migliore di quello generale, in considerazione, da parte dell'ente datore di lavoro, della peculiarità del rapporto, mentre, in generale, l'origine obbligatoria dei fondi integrativi presuppone non una valutazione di questo tipo, ma il riconoscimento, da parte del legislatore, della necessità, per certi tipi di rapporto, di adeguare, secondo il precetto di cui all'art. 38 Cost., la pensione obbligatoria con la pensione integrativa. Infine, non può darsi rilievo al carattere unitario del trattamento riservato agli ex dipendenti dell'INAM, posto che per le quote caro-vita e per l'indennità integrativa speciale le stesse leggi (artt. 19 legge 21 dicembre 1978 n. 843 e ult. comma art. 75 cit.) prevedono una pur sempre possibile distinzione e quindi una diversa disciplina rispettivamente per la parte obbligatoria e per quella integrativa; la stessa erogazione da parte del solo ente generale (Ì INPS ) non esclude che possa distinguersi, per effetto della c.d. clausola oro (cioè del riferimento alle variazioni retributive dei pari grado in servizio) e degli aumenti della pensione obbligatoria (a cui si rapporta l'entità di quella integrativa), tra calcolo di questa e calcolo di quella a seguito delle variazioni intervenute, ovviamente non rilevabili contestualmente. Per il fondo in questione non può dunque parlarsi di obbligatorietà, e cioè di derivazione da un atto esterno - appunto la legge -, essendo esso espressione dell'autonomia interna dell'ente e non influenzato, in questi limitati termini, dalla successiva disciplina di cui all'art. 75 cit.; di conseguenza, deve escludersi l'applicabilità del cit. art. 52 al caso di specie, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata. Devesi peraltro rilevare che nelle more del giudizio di cassazione è sopravvenuta la legge 23 dicembre 1996 n. 662 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"), entrata in vigore il primo gennaio 1997, in forza della quale devesi ritenere che la inapplicabilità dell'art. 52 legge n. 88 del 1989 alla fattispecie in esame discende non dalla rilevata natura non obbligatoria del fondo integrativo, ma dai commi 260 e seguenti dell'art. 1 della suddetta legge. Come è reso palese dal significato delle parole secondo la loro connessione e dalla intenzione del legislatore quale risulta dal contesto e dagli atti parlamentari, questa legge, limitatamente ai pagamenti di prestazioni previdenziali, trattamenti familiari e rendite a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria indebitamente eseguiti prima del primo gennaio 1996, e, quindi, con effetto retroattivo ed in via transitoria, ha dettato una disciplina di carattere globalmente sostitutivo di quella previgente ed articolata nelle norme (contenute nelle varie leggi succedutesi nel tempo in materia, ed aventi ciascuna natura speciale o subspeciale rispetto all'art. 2033 cod. civ. - come già rilevato nelle sentenze di queste Sezioni Unite 16 marzo 1995 n. 3058; 22 febbraio 1995 n. 1965 e n. 1967; 26 gennaio 1995 n. 902) così come interpretate da queste stesse Sezioni Unite (v., oltre alla sent. 3 febbraio 1995 n. 1316 in tema di assegni familiari, nella quale è affermata l'estraneità di questi alla disciplina speciale dell'indebito previdenziale, le sent. ora citate) e dalla Corte Costituzionale (nella sentenza interpretativa di rigetto n. 166 del 1996).Essa, superando, nei rilevati limiti temporali, tali norme, (cui si è sovrapposta non solo logicamente ma anche nelle espressioni letterali più qualificanti), e quindi le relative accennate interpretazioni, ha stabilito che (comma 260) nei confronti degli assicurati cui indebitamente siano state erogate prestazioni "a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria" la ripetizione (atecnicamente indicata "recupero", come peraltro già nell'art. 52 cit., ora definitivamente sostituito, solo restando per gli indebiti successivi al 31 dicembre 1995 la disciplina di cui all'art. 13 legge 30 dicembre 1991 n. 412) non è proponibile, qualora essi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni, mentre (comma 161), qualora siano percettori di un reddito superiore, non è proponibile nei soli limiti di un quarto dell'importo riscosso.In ogni caso (comma 265) la ripetizione è proponibile per l'intera somma, qualora sia accertato il dolo del soggetto che abbia indebitamente ricevuto i trattamenti dovuti dai predetti enti pubblici (individuati, deve ritenersi in modo non esclusivo, - posto che, altrimenti, verrebbe a mancare per tale essenziale requisito soggettivo il pur necessario collegamento con il comma 260, in cui è fatto riferimento agli enti di previdenza obbligatoria in generale - nell'INPS e nell'INAIL).Infine, la ripetizione, ove proponibile e comunque mai nei confronti degli eredi del pensionato (comma 263), è attuata secondo le modalità e la rateazione di cui al comma 262.Occorre poi rilevare che alla specie in esame non è applicabile il comma 264 della legge n. 662 del 1996, che è evidentemente riferito in via esclusiva alle sole pensioni di guerra, come si evince dal carattere conchiuso e unitario della norma ivi contenuta, dal diverso periodo di rateazione previsto, dalla salvezza dei provvedimenti di revoca emanati e dei provvedimenti (rectius, procedimenti) di recupero in corso e dal diverso periodo di riferimento (primo novembre 1996).D'altra parte, proprio per la previsione della salvezza dei procedimenti in corso, prevista soltanto per le pensioni di guerra, e per il più corretto significato di ripetizione da dare, come si è visto, al termine "recupero" usato nell'art. 52 cit. e nel comma 260 dell'art. 1 cit., deve ritenersi confermato il carattere sostitutivo della disciplina dell'indebito previdenziale di cui alla legge n. 662 del 1996, senza possibilità di ravvisare in quest'ultima una disciplina relativa soltanto ai procedimenti amministrativi di recupero, o presupponente comunque l'accertamento giudiziale della ripetibilità o no degli indebiti alla stregua della precedente normativa.Risultano, quindi, ora rilevanti ai fini della ripetibilità degli indebiti previdenziali anteriori al primo gennaio 1996 soltanto il requisito reddituale e quello soggettivo del pensionato, e, per quanto qui in particolare interessa, non più il riferimento al carattere obbligatorio o no della pensione integrativa, bensì l'essere quest'ultima a carico dell' INPS, quale "ente pubblico di previdenza obbligatoria", così come testualmente si evince dall'art. 75 D.P.R. n. 761 cit. sia con l'espressione "a carico", sia con l'indicazione del contenuto di questo onere ("versamento dei contributi previdenziali ripartiti secondo le attuali proporzioni").Poiché, in base alla normativa precedente alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, non era rilevante, ai fini della controversia in esame, il requisito "reddituale", che ora invece è decisivo e deve essere accertato alla stregua dello "ius superveniens", il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio ad un giudice di pari grado, che si designa nel Tribunale di Rimini, il quale si atterrà al seguente principio di diritto.In tema di indebita erogazione, prima del primo gennaio 1996, da parte dell' INPS, di somme a titolo di pensione integrativa ad ex dipendenti dell'INAM, l'art. 52 legge 9 marzo 1989 n. 88 è inapplicabile non in ragione della natura non obbligatoria di detta pensione (siccome istituita con regolamento e non con legge), ma per effetto della sopravvenuta legge 23 dicembre 1996 n. 662 ( Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), entrata in vigore il primo gennaio 1997. Questa legge, nei commi 260, 261, 262, 263 e 265 dell'art. 1, sostituendo retroattivamente ed entro il limite temporale suddetto la precedente normativa (costituente eccezione all'art. 2033 cod. civ.), disciplina l'indebito versamento per periodi anteriori al primo gennaio 1996, di prestazioni pensionistiche, trattamenti familiari e rendite a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, senza distinzione tra i vari tipi di pensione (come invece nell'art. 52 cit.), stabilendo la ripetibilità a seconda del reddito del pensionato, e salvo in ogni caso il dolo di quest'ultimo, con riferimento esclusivo agli enti erogatori a carico dei quali sono poste tali prestazioni (e tra questi l'INPS, presso cui è costituita, a norma dell'art. 75 D.P.R. n. 761 del 1979, una gestione speciale ad esaurimento per l'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in favore del personale già dipendente dell'INAM che abbia optato per il mantenimento della originaria posizione assicurativa).” Secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite, risultano ora rilevanti ai fini della ripetibilità degli indebiti previdenziali anteriori al 1° gennaio 1996 soltanto il requisito reddituale e quello soggettivo del pensionato.
CIRCOLARE N. 73 DEL 7 AGOSTO 1997
LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662 "MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA". DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPETIZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A TITOLO DI RENDITA.
La legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996, ha disciplinato, ai commi da 260 a 265 dell'articolo 1, la ripetizione delle somme indebitamente percepite a titolo di prestazioni pensionistiche, o di quote delle stesse, di trattamenti di famiglia nonché di rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli Enti pubblici di previdenza obbligatoria.In particolare le richiamate disposizioni prendono in considerazione gli indebiti pagamenti eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1995 e dettano le modalità per il recupero delle relative somme, stabilendo che:
- non si fa luogo al recupero dell'indebito nei confronti dei soggetti percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 pari o inferiore a lire 16 milioni (comma 260);
- non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso, qualora il suddetto reddito superi i 16 milioni di lire (comma 261);
- il recupero dei rimanenti tre quarti della somma riscossa si effettua mediante trattenuta diretta sulla "pensione" in misura non superiore ad un quinto. In caso di incapienza, l'importo residuo è recuperato ratealmente, senza interessi, nel limite di 24 mesi o oltre se ciò si renda necessario per non superare il limite di un quinto nella trattenuta (comma 262);
- in ogni caso non si fa luogo al recupero dell'indebito nei confronti degli eredi del "pensionato" percettore dell'indebito stesso (comma 263);
- i predetti benefici sono esclusi qualora sia riconosciuto il dolo di colui che ha indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra (comma 265).
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al fine di garantire uniformità di attuazione della suddetta disciplina, con lettera 28 marzo 1997 ha fornito chiarimenti ed indicato criteri per la sua corretta applicazione.Dal canto suo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 2333 del 17 marzo 1997 ha affermato il principio che la sopra illustrata disciplina legislativa ha sostituito globalmente, per gli indebiti venuti in essere sino al 31 dicembre 1995, quella previgente, ed in particolare le disposizioni dettate dall'articolo 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, che peraltro - considerato il carattere retroattivo e transitorio da riconoscere alle norme della legge 23 dicembre 1996 n. 662 - riprende vigore per le indebite erogazioni verificatesi a partire dal 1° gennaio 1996.I principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione trovano applicazione, considerata la perfetta analogia, nei riguardi del dettato dell'articolo 55, comma 5, della richiamata legge n. 88/89, per la parte che disciplina la ripetizione di somme indebitamente erogate dall'INAIL.
* * *
Alla luce di tutte le soprariportate indicazioni si forniscono di seguito le disposizioni attuative, in ambito INAIL, della normativa in questione.
1 - DESTINATARI.
La normativa in esame riguarda infortunati o tecnopatici, nonché superstiti dei medesimi, che abbiano indebitamente percepito ratei di rendita o valori capitali di rendita, liquidati questi ultimi a mente degli articoli 75, 219 e 220 del Testo Unico, fatti salvi i casi specificatamente indicati al successivo punto 7.1..
2 - PERIODO DI RIFERIMENTO.
Le modalità di ripetizione dell'indebito dettate dalla legge n. 662/1996 si applicano ai pagamenti effettuati in periodi anteriori al 1° gennaio 1996, rispetto ai quali sia ancora esperibile "azione di ripetibilità" in quanto non prescritti.Per le indebite erogazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 1996 riprende vigore la disciplina di cui all'articolo 55, comma 5, della legge n. 88/1989, come innovato dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (cfr. circolare n. 28/1994).
3 - ESCLUSIONI DAL RECUPERO.
3.1 Reddito imponibile pari o inferiore a 16 milioni di lire.
Non si procede al recupero delle prestazioni indebite qualora l'interessato, in assenza di dolo, abbia percepito un reddito personale IRPEF, per l'anno 1995, pari o inferiore a lire 16 milioni.Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato che per "reddito personale imponibile IRPEF" si deve intendere, ai fini dell' applicazione dei commi 260 e 261 dell'articolo 1 della legge n. 662/1996, il reddito al netto degli "oneri deducibili" (artt. 10 e 21 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni).Inoltre, si deve tener conto, sempre secondo l'anzidetto Ministero, dei principi ispiratori che regolanotalune prestazioni in materia previdenziale (integrazione al minimo, assegno sociale, ecc.) in base ai quali viene escluso il reddito della casa di abitazione.Non vanno del pari valutati, nella determinazione del reddito per l'applicazione della norma in argomento, i "trattamenti di fine rapporto" e le relative anticipazioni, nonché le "competenze arretrate soggette a tassazione separata", in quanto tali introiti non fanno parte della base imponibile di cui all'articolo 3 del citato T.U.I.R..
3.2 Eredi del reddituario.
Per effetto del comma 263, nulla dovrà essere recuperato nei confronti degli eredi di titolari di rendita, diretta o a superstiti, a prescindere dal reddito degli eredi medesimi ed ancorché la situazione debitoria, ai predetti trasmessa in via ereditaria, sia stata determinata da comportamento doloso, in vita, del loro congiunto.
4 - LIMITAZIONE DEL RECUPERO.
Qualora gli infortunati, i tecnopatici o i loro superstiti che hanno indebitamente percepito le prestazioni di cui al punto 1, sempre per periodi anteriori al 31 dicembre 1995, abbiano conseguito un reddito per l'anno 1995 di importo superiore a 16 milioni di lire, il recupero dell'indebito si effettua solo sui tre quarti della somma riscossa.
5 - DEROGHE ALLA ESCLUSIONE ED ALLA LIMITAZIONE DEL RECUPERO: DOLO.
Non potranno fruire dei suddetti benefici di sanatoria totale o parziale gli assicurati o loro superstiti al cui comportamento doloso debba imputarsi la indebita erogazione delle prestazioni. Nei confronti di costoro, pertanto, si procederà al totale recupero dell'indebito.Circa la configurazione del dolo, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha rappresentato la difficoltà di definire astrattamente e con effetti generalizzanti i comportamenti da ricondursi nell'ambito del "dolo". Non si può prescindere, pertanto, dalle linee operative già adottate dagli Enti interessati in casi analoghi con riferimento ad una configurazione del dolo quale "preordinazione fraudolenta" in danno degli Enti medesimi.Secondo il predetto Ministero spetta dunque a questi ultimi, avuto anche riguardo alle specifiche procedure erogatorie delle prestazioni, stabilire la ricorrenza del dolo, come sopra delineato, nelle "dichiarazioni infedeli", non mancando di debitamente valutare, peraltro, il contesto socio-economico di appartenenza dei soggetti percettori dell'indebito.Si richiama in proposito la circolare n. 28/1994, ove è stato ricordato che, con legge 30 dicembre 1991, n. 412, il legislatore ha inteso equiparare al dolo la "omessa o incompleta segnalazione", da parte dell'interessato, di fatti che incidono sul diritto o sulla misura della prestazione purché non già conosciuti dall'Ente competente.In accoglimento delle riferite indicazioni ministeriali, la ricorrenza della preordinazione fraudolenta in danno dell'Istituto nei comportamenti omissivi o nelle dichiarazioni infedeli da parte dell'assicurato dovrà essere verificata attraverso una scrupolosa valutazione del contesto socio-economico di appartenenza dell'assicurato medesimo.
6 - MODALITA' DEL RECUPERO.
Ai fini del recupero di che trattasi, si applicheranno le seguenti modalità.
6.1 Casi in cui l'assicurato o i suoi superstiti siano tuttora percettori di rendita.
Se l'importo da recuperare sarà pari o inferiore ad un quinto del rateo di rendita, il recupero avverrà in un'unica soluzione. In caso contrario, si opererà una prima trattenuta sul rateo di importo pari ad un quinto del rateo medesimo. L'importo residuo sarà recuperato, senza interessi, entro il limite di 24 mensilità, fermo restando che ogni trattenuta mensile non potrà superare il quinto dell'importo del rateo.Ove le trattenute mensili come sopra operate risultassero non sufficienti per il recupero della somma dovuta, il comma 262 prevede che il recupero stesso possa essere effettuato in numero di mensilità superiore a 24.Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha rilevato che, secondo quanto emerge dalla coordinazione delle disposizioni contenute nel comma 262, la misura di un quinto costituisce un limite invalicabile, al di sotto del quale è rimessa alla determinazione degli Enti l'entità della rateizzazione da effettuarsi per il recupero delle somme indebite.6.2 Nulla dispone la legge circa le modalità di recupero da seguire nei casi in cui il recupero stesso non potrà essere effettuato sui ratei mensili della prestazione essendo quest'ultima cessata prima dell'avvio del recupero o mentre il recupero stesso era in corso (ad esempio, per recupero della capacità lavorativa nei limiti di legge accertato in sede di revisione; per liquidazione in capitale, ex articolo 75 Testo Unico, della ulteriore rendita dovuta, ove il valor capitale sia stato già corrisposto all'interessato, ecc.).Per il recupero di indebiti in tali situazioni, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale raccomanda tuttavia di "favorire un sistema di gradualità pressoché analogo".Si ritiene pertanto che, al fine di stabilire il limite di un quinto del recupero mensile e, quindi, la entità della rateizzazione, si debba tener conto, in via orientativa, dell'importo del rateo della prestazione percepito dall'assicurato o da suoi superstiti prima che intervenisse il fatto causativo della cessazione della prestazione medesima.6.3 Qualora la rendita venga cessata per liquidazione in capitale ex articolo 75 del Testo Unico, ma il valor capitale non sia stato ancora corrisposto all'interessato, il recupero avverrà in unica soluzione sulla somma da liquidare; in caso di incapienza, per la restante somma si ricorrerà ai criteri di cui al punto precedente.6.4 Nei casi di contemporanea fruizione da parte dello stesso assicurato di più prestazioni a carico dell'Istituto (ad es. rendita + assegno per "a.p.c."; due rendite afferenti a gestioni diverse), il "quinto" dovrà essere calcolato sul cumulo di dette prestazioni.6.5 Nei casi di rendite corrisposte a più superstiti di un assicurato, le anzidette modalità di recupero si applicano, stante l'autonoma titolarità del diritto a capo di ciascun superstite, sul rateo della singola rendita in ordine alla quale si è verificato l'indebito pagamento.
7 - ADEMPIMENTI DELLE SEDI.
7.1 Le Sedi, innanzitutto, riprenderanno in esame tutte le situazioni, ancora pendenti al 1° gennaio 1997, data di entrata in vigore della legge n. 662/1996, di indebiti pagamenti eseguiti entro il 31 dicembre 1995.Di conseguenza, non saranno oggetto di riesame:
- gli indebiti pagamenti (ratei di rendita e valori capitali di rendita) rispetto ai quali risulta maturato il termine di prescrizione decennale del diritto di ripetizione;
- gli indebiti pagamenti in ordine ai quali l'operazione di recupero sia stata portata a termine entro il 31 dicembre 1996;
- i casi per i quali, entro quest'ultima data, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto abbia deliberato l'abbandono del credito, per inesigibilità dello stesso, secondo le istruzioni impartite con circolare n. 13/1984.
Qualora le "proposte di abbandono" del credito siano state già inoltrate ad esame e decisione del suddetto Organo, ma in merito non sia ancora intervenuta la richiesta delibera, le proposte medesime dovranno essere ritirate e sottoposte a nuova istruttoria alla luce delle disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 dell'articolo 1 della legge n. 662/1996;
- i casi in cui sia stata inviata all'interessato formale comunicazione di rettifica per errore, operata ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge n. 88/1989, come innovato dall'articolo 13, comma 1, della richiamata legge n. 412/1991, di provvedimenti in precedenza adottati dall'Istituto.
7.2 Agli assicurati o ai loro superstiti, a carico dei quali risultino situazioni debitorie "pendenti" al 1° gennaio 1997, dovrà essere inviata la lettera (all. n. 1) di informazione sul contenuto della nuova legge e di invito a restituire, debitamente compilato, l'allegato modulo di "dichiarazione sostitutiva di certificazione" ex lege 4 gennaio 1968, n. 15 articolo 2 come integrata dalla legge 13 aprile 1977, n. 114 articolo 24.
7.3 Acquisita la suddetta "dichiarazione", le Sedi avranno gli elementi per stabilire se i singoli casi rientrano nelle previsioni del comma 260 ovvero del comma 261.
Pertanto:
- in presenza di reddito IRPEF 1995, come sopra calcolato, pari o inferiore a 16 milioni di lire, troverà applicazione la sanatoria dell'intero importo dovuto in restituzione se non sia stata ancora avviata operazione di recupero dell'indebito, ovvero, in caso contrario, dell'importo ancora dovuto al 1° gennaio 1997.
Di conseguenza, dovranno essere restituiti gli importi delle eventuali trattenute operate a far data dal 1° gennaio 1997.
Del provvedimento di sanatoria le Sedi daranno debita comunicazione all'interessato.
- qualora risulti un reddito IRPEF superiore a 16 milioni di lire, si rideterminerà, ab initio, l'importo della somma dovuta in restituzione detraendo, dalla somma indebitamente riscossa entro il 31 dicembre 1995, un quarto della stessa.
L'importo da recuperare secondo le modalità precisate al punto 6, sarà quello risultante da tale operazione ove non sia mai stato effettuato alcun recupero; in caso contrario, da tale importo dovrà essere detratto, altresì, quanto già recuperato entro il 31 dicembre 1996.Qualora i recuperi siano proseguiti nel 1997 e l'importo recuperato al momento del ricevimento delle presenti istruzioni risulti superiore al dovuto, come sopra calcolato, saranno restituite all'interessato le trattenute operate nel 1997 eccedenti il dovuto.2(omissis….)


Articolo della d.ssa SILVANA TORIELLO (fonte: www.laprevidenza.it)

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