mercoledì 20 giugno 2012

Decreto sviluppo: le novità in tema di giustizia civile



Appello – Giustizia civile più veloce. 
Le norme approvate fanno parte di una serie  di misure in materia di giustizia che il Governo ha da tempo avviato per porre rimedio  agli effetti negativi  della lentezza sull'economia, che Banca d'Italia ha stimato nella perdita di un punto di PIL all'anno. 
La norma è volta a migliorare l’efficienza delle impugnazioni sia di merito che di legittimità, che allo stato rappresentano l'aspetto piu critico della giustizia italiana e che violano sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo civile. 
In particolare, quanto all'appello, la soluzione, ispirata ai modelli inglese e tedesco, non è quella di limitare l’impugnazione di merito ma di introdurre un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del ricorso.  
A farla sarà lo stesso giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione del ricorso. 
La dinamica processuale può essere così sintetizzata: in caso di  prognosi negativa sulla fondatezza di merito dell’impugnazione, il giudice dichiara l’inammissibilità con ordinanza spogliandosi del gravame. 
Diversamente procede alla trattazione, senza adottare alcun provvedimento.  
In  questo  modo  si  selezioneranno  le  impugnazioni meritevoli di essere trattate in appello, tenendo conto del fatto che attualmente nel 68% dei casi l'appello si conclude nei processi civili con la conferma del giudizio di primo grado.  
L'impatto atteso sarà una deflazione dei carichi di lavoro delle corti di appello e una conseguente riduzione dei tempi dei giudizi,  con effetti positivi  anche per il sistema economico e per le imprese che operano in Italia. 

Modifica della legge 24 marzo 2001, n.89 (Legge Pinto). 
Le norme modificano la disciplina dei procedimenti relativi alle  domande di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo civile e penale: sono previsti indennizzi predeterminati e calmierati (da 500 a 1500 per ogni anno di ritardo), termini di fase e complessivi prefissati (6 anni complessivi, di cui 3 per il primo grado, 2 per l'appello e 1 per la cassazione), nonche' cause di non indennizzabilità riconducibili alla condotta non diligente, dilatoria o abusiva della parte.                                                       
L'obiettivo e' non solo di razionalizzare il carico di lavoro che grava sulle corti di appello, ma anche di contenere gli oneri a carico della finanza pubblica, che nell’anno 2011 sono stati di oltre 200 milioni di euro. 

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