martedì 12 ottobre 2021

In caso di visita di revisione volta alla mera rivalutazione del requisito sanitario, non è richiesta una nuova domanda amministrativa (Tribunale Napoli Nord, ordinanza RG 5206/2021)

Con riferimento all'annosa questione "verbale di revisione negativo / nuova domanda amministrativa" negli ultimi tempi l'INPS, a seguito delle continue "batoste" ricevute dai vari Tribunali del Lavoro italiani (LINK agli articoli) ha provato ad affinare gli artigli, modificando la propria strategia offensiva.
Cosa succede in pratica?
A titolo meramente esemplificativo, con verbale di revisione l'INPS comunica la mancata conferma del requisito sanitario con la sospensione dei benefici (economici e non) e contemporaneamente avvisa della possibilità di ricorrere in Tribunale con giudizio ex art. 445 bis cpc nei 6 mersi dalla notifica.
E fin qui nulla quaestio!!!
La cosa grave, invece, è che a distanza di un periodo variabile da pochi giorni a 2/3 mesi dalla notifica del verbale sanitario, l'INPS PROVVEDE - IN MANIERA TOTALMENTE IRRITUALE ED ILLEGITTIMA - ANCHE AD ADOTTARE E COMUNICARE la REVOCA della prestazione.
In questo modo, credendo di trovarsi di fronte ad un magistrato poco attento e ad un avvocato stupido, l'Istituto, costituendosi in giudizio, chiede il rigetto della domanda per intervenuta revoca.
Anche mia figlia che ha appena nove anni sa benissimo che LA REVOCA FORMALE PUÒ (anzi DEVE) ESSERE ADOTTATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE IL VERBALE SANITARIO NON VIENE IMPUGNATO ENTRO SEI MESI OPPURE SE, L’EVENTUALE GIUDIZIO DI ATPO VIENE DEFINITO CON ESITO SFAVOREVOLE AL RICORRENTE.
Lo sa mia figlia, lo sa il mio vicino di casa, lo sa anche il mio cagnolino, ma - guarda caso - all'INPS non lo sanno o, più probabilmente, fanno finta di non saperlo!!!
Fortunatamente esistono i magistrati e gli avvocati (si perdoni l’autocelebrazionismo): i primi deputati a far rispettare la legge ed i secondi a denunciare alla magistratura le storture del sistema e gli abusi di potere come questo or ora denunciato!!!
Con l'allegata ordinanza resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio, a seguito delle note di trattazione scritta, la sempre attentissima e preparatissima d.ssa Chiara Cucinella, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord, nel rigettare la strampalata eccezione INPS di improponibilità per intervenuta revoca ha formalmente provveduto alla nomina del CTU con la seguente motivazione: 

martedì 21 settembre 2021

L'istanza di riconoscimento dell'handicap grave non richiede alcuna specifica indicazione al fine di integrare l'interesse ad agire ex art. 445 bis cpc (Cassazione, Sentenza 24952/2021)

Con riguardo alla fantasiosa eccezione INPS di inammissibilità del giudizio di ATPO in ragione della mancata esplicitazione, nel ricorso introduttivo, del beneficio non economico desiderato ai sensi dell'art. 3 co 3 L. 104/92, ho il piacere di postare questo interessantissimo e recentissimo provvedimento della S.C.

Con un'articolata ricostruzione giuridico/normativa la Cassazione conclude che "... l'istanza tesa al semplice riconoscimento di tale stato psico fisico non richiede altra indicazione al fine di integrare l'interesse ad attivare il procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., laddove il medesimo stato sia stato in concreto negato dal soggetto che istituzionalmente ha il potere di accertarlo".

Carmine Buonomo

lunedì 30 agosto 2021

Assegno sociale: il reddito incompatibile al riconoscimento del relativo diritto assume rilievo solo se effettivamente percepito (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n. 3397/2021)


In riferimento all'oggetto, ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente reso dal Tribunale di Napoli Nord, in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico, l'INPS rigettava in via amministrativa la domanda di assegno sociale avanzato dalla nostra assistita per un non meglio specificato superamento del limite reddituale.

Con la Sentenza n° 33397/2021 il sempre ineccepibile Giudice dr. Giovanni Andrea Rippa, accoglieva in toto la domanda giudiziale dell'assitita e, in continuità con quanto statuito da Cassazione n° 6570/2010, statuiva che un eventuale reddito incompatibile al riconoscimento del diritto all'AS assume rilievo solo se effettivamente percepito.

Carmine Buonomo

lunedì 2 agosto 2021

Tribunale Napoli Nord e stipula comodato d'uso con ASL Caserta: facsimile istanza di disapplicazione protocollo di intesa con l'INPS

 



Data l’importanza e soprattutto la gravità di quanto accaduto, invitiamo tutti a dare massima diffusione al presente articolo tramite i propri profili social.

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In una fase storica in cui si paventa una quarta ondata di covid 19 e le istituzioni addirittura ricorrono all’introduzione del green pass per regolamentare ovunque gli accessi, il nuovo Ufficio di Presidenza del Tribunale di Napoli Nord, in dispregio a qualsivoglia regola di buon senso e di sicurezza, ben ha pensato di “centralizzare” le visite CTU in materia previdenziale ed assistenziale.

Grande stupore e sconcerto, infatti, ha suscitato nell'Avvocatura la constatazione che il Presidente del suddetto Tribunale, Dott. Luigi Picardi, figura istituzionale che dovrebbe garantire la parità di condizioni tra le parti processuali, abbia ritenuto di stipulare un protocollo di intesa, che di fatto riscrive le modalità di svolgimento del processo previdenziale, con una sola delle parti del processo (INPS), senza neanche ritenere di dover preventivamente informare le altre parti interessate - cioè l'Avvocatura, che difende i diritti dei cittadini, e l'Ordine dei medici, che rappresenta i consulenti incaricati dal Tribunale di svolgere le operazioni di accertamento sanitario.

In tal modo si è palesato del tutto che il vero intento di tale accordo non sia quello di rendere più efficiente e produttivo il processo previdenziale, bensì solo quello di sbilanciarne ulteriormente le sorti ulteriormente a favore della parte pubblica ed a danno dei cittadini - anziani, disabili e pensionati - propagandando tale operazione dietro fantomatiche finalità di efficienza e produttività le quali, al contrario, ne verrano definitivamente travolte.

A tal uopo, infatti, ci si domanda come il Presidente Picardi possa ritenere che sostituire le centinaia di studi medici privati dei consulenti nominati dal Tribunale - dotati di tutte le attrezzature mediche ed informatiche necessarie per lo svolgimento di un processo oramai esclusivamente telematico, nonché del personale medico e di assistenza proprio del singolo consulente - con soli 8 gabinetti medici concessi dalla ASL di Caserta - forniti di non si sa quale attrezzatura medica ed informatica e privi di personale infermieristico ed organizzativo - nei quali si dovrebbero avvicendare quotidianamente centinaia e centinaia di parti coinvolte nel processo (CTU, periziandi, medici di parte, accompagnatori ed avvocati), con tutti gli inevitabili ritardi per la sanificazione ed igienizzazione dei locali dopo ogni visita, oltre agli immaginabili disguidi e disorganizzazioni, possa comportare dei reali ed effettivi benefici in termini di efficienza e produttività del processo.

Appare evidente, infatti, che tale situazione non potrà che determinare un inevitabile ulteriore "imbuto" nell'iter di svolgimento del processo, che non potrà che dilatare in maniera esponenziale i già intollerabili tempi della giustizia, come già dimostrato dalla fallimentare esperienza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ove l'introduzione di un analogo sistema di centralizzazione delle perizie tecniche ha comportato un incredibile allungamento dei tempi di convocazione a visita medica, i quali, dagli originari 20/30 giorni dal conferimento dell'incarico da parte del magistrato (tempi che oggi si registrano anche al Tribunale di Napoli Nord), si attestano oggi in tempi che superano addirittura 1 ANNO dal conferimento dell'incarico peritale, con un inaccettabile ulteriore implementazione dei già lunghissimi tempi processuali, in un settore in cui la richiesta di giustizia, provenendo da parte dei soggetti più deboli della società (anziani, disabili e pensionati), assume i contorni di maggiore urgenza ed emergenza.

Di fronte all'attuale contingenza politica, in cui si sta discutendo di una riforma della giustizia finalizzata a contenere i troppo lunghi tempi di durata dei processi, il provvedimento in questione va proprio nella direzione opposta alle finalità assunte dal Governo, e sarebbe interessante conoscere sulla base di quali dati statistici e studi di settore il Presidente Picardi abbia ritenuto che tale sistema possa comportare un accorciamento dei tempi di effettuazione delle perizie, i quali oggi, grazie alla collaborazione ed all'impegno delle centinaia di consulenti medici privati nominati dal Tribunale, si attestano - lo ribadiamo - su soli 20/30 giorni dal conferimento dell'incarico, e che, al contrario, saranno inevitabilmente destinati ad allungarsi in maniera esponenziale, con un evidente enorme danno a carico dell'utenza e della collettività tutta.

giovedì 22 luglio 2021

Indebito assistenziale: le somme liquidate in una polizza vita non producono redditi rilevanti ai fini previdenziali (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n. 2998/2021)

In riferimento all'annosa questione degli indebiti assistenziali per motivi reddituali, ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico, la sempre impeccabile d.ssa Federica Acquaviva Coppola, dopo aver sviscerato un interessantissimo excursus sull'evoluzione normativa degli indebiti assistenziali, si pronuncia sulla questione dell'imputazione dei capitali liquidati in una polizza vita, accogliendo la nostra tesi secondo cui la somma riscossa, non essendo fiscalmente imponibile, non ha contribuito alla produzione di redditi rilevanti ai fini previdenziali.

Come sempre il provvedimento viene pubblicato solo dopo la decorrenza del termine breve di 30 giorni per l'impugnazione, decorrente dalla notifica del titolo al procuratore costituito.

Buona lettura

Carmine Buonomo