venerdì 7 agosto 2020

Incremento della pensione: ne ho diritto? e quanto mi spetta? Capirlo con due click

Il combinato della sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e del Decreto Legge “agosto” produce una serie di effetti per gli invalidi, i ciechi e i sordi aprendo alcune possibilità di incremento delle loro pensioni. 

Essendo complesso orientarsi correttamente HandyLex.org ha predisposto un semplice script che con pochi click fornisce una prima risposta.

Ringrazio il fraterno amico Carlo Giacobini, direttore di HandyLex per l'impagabile servizio reso.

LINK AL SERVIZIO



Assegno sociale: è irrilevante la rinuncia all'assegno di mantenimento (Corte Appello Genova, Sentenza n° 72/2020)

In riferimento all'annosa questione assegno sociale / assegno mantenimento, ho il piacere di condividere un interessantissimo precedente gentilmente messo a disposizione dalla collega Dina Fedi del Foro di La Spezia.

Degna di segnalazione è la parte in cui il collegio conclude che "... la circostanza che l'appellata in sede di divorzio abbia rinunciato all'assegno divorzile non possa essere ricondotta ad un intento di abusare della copertura assistenziale quanto, invece, alla consapevolezza che le condizioni economiche dell'ex coniuge non avrebbero concretamente consentito di provvedere al mantenimento di entrambi".

Altri post sull'argomento li troverete al seguente LINK.

Carmine Buonomo

mercoledì 5 agosto 2020

Indebito pensionistico, genericità della richiesta e sanatoria ex art. 13 L. 412/1991 (Tribunale Bari, Sentenza n° 2205/2020)

In tema di indebito previdenziale, allego un interessantissimo precedente giurisprudenziale della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari (Sentenza n° 2205/2020, G.L. d.ssa Angela Vernia), gentilmente messo a disposizione dal collega avv. Francesco de Cesare.

Nel provvedimento in oggetto si legge che l'onere della prova, anche secondo quanto stabilito dalle S.S.U.U. della Cassazione con Sentenza n° 18046/2016, grava sul ricorrente che richiede l'accertamento negativo della pretesa creditoria, A CONDIZIONE che l'Istituto non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito, ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme rogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa.

A ciò si aggiunga un excursus normativo e giurisprudenziale sulla sanantoria ex art. 13 L. 412/1991 secondo cui l'INPS non può recuperare somme indebitamente corrisposte, salvo che la percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. 

Carmine Buonomo

lunedì 20 luglio 2020

Maggiorazione sociale per gli invalidi civili al 100%: depositata la Sentenza della Corte Costituzionale n° 152/2020


Post del carissimo amico Carlo Giacobini, direttore di HandyLex.org

In attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Corte Costituzionale ha depositato poco fa la Sentenza 152/2020 (LINK) assunta nella seduta del 23 giugno scorso.

La Sentenza riguarda - detto molto sommariamente - l'aumento delle provvidenze agli invalidi civili attualmente fissate a 286 euro mesili.
La sentenza infatti dichiara l'illegittimità costituzionale dell’art. 38,comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che gli aumenti previsti (il famoso aumento ad un milione di lire) sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni».


Quell'aumento oggi è di euro 651,51, per tredici mensilità con i seguenti limiti reddituali: euro 8.469,63 per il pensionato solo ed euro 14.447,42 per il pensionato coniugato.

Nei prossimi giorni approfondiremo con una specifica analisi.

Nel frattempo attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ormai imminente.
Nel frattempo:
1) non è necessario presentare nessuna domanda;
2) l'aumento spetterà solo agli invalidi civili totali (non parziali);
3) l'aumento seguirà la medesima logica di quello previsto dall'articolo 38 della legge 448/2001 (limiti redituali).
Per il resto, manteniamo la pazienza: arriveranno le rituali specifiche da INPS. Prima molte risposte sarebbero approssimative.
Alla lettura della sentenza appaiono ancora più evidenti molte approssimazioni e commenti pubblicate in queste settimane da stampa generalista ma anche da testate e siti specificamente rivolti alla disabilità.



IPA: il Pubblico Registro è finalmente maturo (per le notifiche PEC)!


L’Art. 28 del D.L. 76 del 16 Luglio 2020 consente all’Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA) di uscire -quasi - definitivamente da quel limbo kafkiano che lo perseguita sin dalla sua nascita.

Occorre però analizzare brevemente il contenuto precettivo dell’articolo del Decreto in parola, perché il consueto, caotico affastellarsi di norme tecniche ne rendono poco intellegibile il testo. 
Quanto verrà specificato, va da sé, sarà seguito da un più esaustivo approfondimento a cura delle competenti Commissioni consiliari. 
Ma poiché non lieve è il beneficio per i Colleghi, che sin da subito possono giovarsene, è doveroso precisare:

1) La norma in parola, concede 90 giorni di tempo al Ministero della Giustizia (rectius: alla sua emanazione tecnica, la D.G.S.I.A.) per predisporre delle “specifiche tecniche” che consentano di adeguare il già esistente (ma non completamente popolato) Registro delle PP.AA.; tale registro, per intendersi, è quello attualmente accessibile tramite il P.S.T. (tecnicamente il nome esatto è: Registro contenente gli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni Pubbliche, costituito ai sensi del D.L. 179/2012, Art. 16, comma 12);

2) Adeguare, quindi, ma a cosa? 
Ebbene, il summenzionato Registro delle PP.AA. dovrà contenere anche “gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacita' o legittimazione processuale”. 
Ed è altresì previsto che: “Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresi' comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.”;

3) Ora, sino a quando tale adeguamento non sarà effettuato dalla D.G.S.I.A., i Colleghi potranno utilizzare gli indirizzi PEC risultanti dal nuovo (o meglio, ora ‘maturo’) IPA, vale a dire l’Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi.

Quindi: verificate sempre, prima, il Registro delle PP.AA. e solo nel caso in cui non sia ivi reperibile la PEC di interesse, raccogliete la stessa dall’IPA, dandone chiara contezza in relazione di notifica.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, avendo più volte sollecitato la risoluzione della questione del Pubblico Registro in parola, che da anni è oggetto di continua, strenua e dettagliata denunzia in ogni sede, apprende con soddisfazione la decisione di inserire la norma all’interno del Decreto Rilancio. Nel contempo ricorda che, come deliberato finanche nel periodo di massima emergenza Covid, perseguirà concretamente avanti autorità proprio quelle Pubbliche Amministrazioni che, rendendosi inadempienti rispetto agli obblighi di legge, releghino ancora una volta nel nulla quella che invece costituisce per il difensore un’agile modalità pratica volta al conseguimento della tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini e delle imprese.

Roma, 17 Luglio 2020 
Il Presidente, Antonino Galletti