La Corte di Cassazione ha finalmente dato seguito all’orientamento che si stava affermando nella giurisprudenza di merito, cassando la sentenza della Corte d’appello di Ancona che aveva rigettato la domanda della ricorrente volta ad ottenere l’assegno sociale, in quanto “non aveva richiesto al coniuge alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione”.
mercoledì 7 ottobre 2020
Per il diritto all'assegno sociale è irrilevante la mancata richiesta di mantenimento al coniuge separato (Cass. Ord. n° 14513/2020)
lunedì 28 settembre 2020
Nei giudizi aventi ad oggetto l'indennità di accompagnamento, non è richiesta alcuna dicitura particolare nel certificato medico introduttivo (Trib. Napoli Nord, Sentenza n° 2910/2020)
Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord (Sentenza n° 2910/2020, G.L. d.ssa Federica Izzo), reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Nel caso specifico, alla ricorrente (infrasessantasettenne) nella fase di ATPO venivano riconosciuti i requisiti sanitari di "non autonomia", necessari per l'invocata indennità di accompagnamento, sin dalla domanda amministrativa.
L'INPS quindi proponeva opposizione all'accertamento sanitario, eccependo la mancanza di idonea domanda amministrativa in ragione del mancato "flag" da parte del medico curante di una o entrambe le voci di non autonomia nel certificato introduttivo.
Interessante l'excursus giurisprudenziale che, partendo dalla giurisprudenza di primo e secondo grado per poi passare a quella recentissima di Cassazione, giungendo infine al Messaggio INPS n° 3383/2019 che ha posto un punto fermo alla questione, viene posto alla base del rigetto dell'opposizione dell'Istituto.
Carmine Buonomo
giovedì 24 settembre 2020
Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” agli inabili civili, sordi o ciechi assoluti nonchè inabili ex L. 222/84 (Circolare INPS n° 107 del 23/09/2020)
mercoledì 9 settembre 2020
La mancata proposizione del ricorso amministrativo non costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale (Tribunale Napoli Nord, ordinanza R.G. 1094/2020)
mercoledì 2 settembre 2020
Notifica a mezzo PEC agli indirizzi risultanti dall' IPA ex art. 28 D.L. 76/2020: facsimile nota di accompagnamento e relata di notifica
Come detto già QUI, l’art. 28 del D.L. 76 del 16 Luglio 2020 consente all’Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA) di uscire -quasi - definitivamente da quel limbo kafkiano che lo perseguita sin dalla sua nascita.
Ricordo, inoltre, che la prova in giudizio dell'avvenuta notifica a mezzo PEC, negli uffici giudiziari abilitati al processo telematico, non può assolutamente essere fornita con la semplice stampa delle ricevute di consegna e di accettazione.
In questi casi infatti, bisogna salvare le relative ricevute in formato .eml o .msg ed inviarle (con una nota di accompagnamento in formato .pdf) nel relativo fascicolo telematico: solo così, infatti, il Giudice potrà "accedere materialmente" nella pec inviata e verificare i files trasmessi, gli indirizzi destinatari e data, ora ed esito della notifica.
Ritenendo di fare cosa gradita, provvedo quindi ad allegare un facsimile della nota di accompagnamento dei files in formato .eml e di una relata di notifica.