lunedì 8 ottobre 2018

Nei giudizi di opposizione ad ATPO negativo, non è possibile compensare integralmente le spese della prima fase (Cassazione, ordinanza n° 23090/2018)

Il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, a seguito di espletamento di nuova consulenza tecnica dichiarava il diritto della ricorrente all'assegno di invalidità a decorrere dalla data della revisione, condannando l'Inps al pagamento delle spese di lite relative alla sola fase di opposizione, dichiarando integralmente compensatequelle relative alla prima fase in ragione delle "diverse conclusioni cui era pervenuto il CTU nella fase di ATPO".

Con il provvedimento che ho il piacere di allegarvi, gentilmente messo a disposizione dall'amico e collega avv. Gaetano Irollo, la Suprema Corte con un interessantissimo ragionamento giuridico, stigmatizza duramente l'operato del giudice di prime cure e condanna l'INPS al pagamento delle spese sia della fase di ATPO che, ovviamente, del giudizio di legittimità.

Ne approfitto per segnalare a tutti i colleghi che questo provvedimento non rappresenta che il primo risultato portato a casa dalla UIF Napoli Nord in una serie di gravami proposti in Cassazione per il solo governo delle spese.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi dei successivi ricorsi per Cassazione.

Carmine Buonomo 

lunedì 1 ottobre 2018

Fatturazione e adempimenti IVA per il pagamento dei compensi ai CTU di nomina giurisdizionale (Messaggio INPS n. 3305 del 07/09/2018)

In caso di condanna dell’INPS alle spese di CTU, gli ausiliari del Giudice non dovranno più fatturare elettronicamente all'Istituto, ma dovranno provvedere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia, trasmettendo poi all'INPS - per il pagamento - copia del documento.

All'uopo si ritiene che l'INPS debba operare la ritenuta fiscale, laddove prevista per la natura del reddito corrisposto e/o per il regime fiscale applicato dal professionista, corrispondendo al CTU il compenso fatturato al lordo dell’IVA, ma al netto della ritenuta d’acconto che dovrà essere versata all’Erario; per compenso e ritenuta andrà rilasciata apposita Certuificazione Unica al professionista nei termini di legge.

In attesa che l'Agenzia delle Entrate renda appositi chiarimenti sulle relative modalità operative, consigliamo ai CTU di sospendere l'emissione di fatture elettroniche.

Carmine Buonomo

martedì 25 settembre 2018

Il Tribunale di Cassino, nonostante lo spostamento della decorrenza, non compensa integralmente le spese di lite e si rifa' a Cassazione n° 6457/2017 per la quantificazione dei relativi compensi

Il Tribunale di Cassino (G.L. d.ssa A. Gualtieri), in caso di spostamento della decorrenza di cui alla CTU, non solo non procede alla compensazione integrale delle spese di lite "posto che nei giudizi in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai sensi della norma di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. il giudice deve tener conto, nella sua decisione, degli aggravamenti e delle nuove malattie intervenuti in corso di causa" (troverete un altro provvedimento del medesimo tenore al seguente LINK), ma si rifà anche, per la quantificazione dei compensi di causa, all'ordinanza della Cassazione n° 6457/2017 di cui già parlammo ampiamente al seguente LINK.

Ringrazio il collega avv. Andrea Sacchetti del foro di Cassino per l'interessantissimo materiale inviatomi.

Carmine Buonomo

mercoledì 19 settembre 2018

Va rigettato il ricorso in opposizione dell'INPS quando controverte sulla mancata spunta delle voci di non autonomia (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 2042/2018)

Con il provvedimento che ho il piacere di allegarvi, la sempre impeccabile d.ssa Fabiana Colameo, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord, ha rigettato il ricorso in opposizione dell'INPS ad ATPO positivo, basato esclusivamente sulla mancata spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento.

In particolare il Giudice ritiene, giustamente, che non può essere rimessa ad un terzo (ovvero il medico certificatore) la manifestazione di volontà che è propria ed esclusiva del soggetto che ritiene di essere titolare di un diritto e che ritiene, dopo aver proposto domanda amministrativa, di dover sottoporre all'esame del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie occorrenti per l'attribuzione del diritto.

Del resto se, per ipotesi, la domanda fosse stata inammissibile, il procedimento amministrativo avrebbe dovuto concludersi con una pronuncia in tal senso, ex art. 2 L. 241/1990.

Ringrazio gli amici e colleghi avv.ti Francesco e Raffaele Di Tella per l'importantissimo materiale messo a disposizione. 

Carmine Buonomo