venerdì 29 giugno 2018

Ennesimo provvedimento sulla ininfluenza delle spunte di non autonomia nei giudizi per l'indennità di accompagnamento

Con il provvedimento a seguire, il Tribunale di Napoli (ordinanza del 26/06/2018, G.U. dott. Umberto Lauro) per l'ennesima volta prende posizione sull'ininfluenza della mancata spunta delle voci di non autonomia nei giudizi volti ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Ringrazio l'amico e collega avv. Alessandro Faggiano per l'interessantissimo provvedimento trasmessomi.

Carmine Buonomo  

giovedì 21 giugno 2018

La titolarità di partita IVA non è di per sé incompatibile con l’assegno sociale, che resta condizionato unicamente al rispetto dei requisiti reddituali (Tribunale Marsala, sentenza n° 434/2018)

In via amministrativa l’Inps riconosceva l’assegno sociale con decorrenza novembre 2017 anziché maggio 2017 (data della domanda amministrativa), con la motivazione che la successiva cancellazione della partita IVA presupponesse che la stessa sia stata produttiva di reddito “quantomeno sommerso” per il periodo pregresso alla chiusura.
La partita IVA in oggetto, invece, era sempre stata improduttiva di reddito, come del resto risultava anche all’amministrazione finanziaria; l’Inps nel giudizio in oggetto, ovviamente non ha dimostrato né prodotto prove a sostegno della propria presunzione in merito.
Interessanti le conclusioni del magistrato: l’INPS ha l’onere di accertare e provare se quanto dichiarato da ogni richiedente prestazioni economiche risponda al vero o no; all’Istituto non è conferito il potere di riconoscere o meno il diritto a prestazioni sulla scorta di mere presunzioni non suffragate da dati reali.
Il fatto che un soggetto sia titolare di partita IVA non determina affatto l’automatismo che ciò possa generare reddito e quindi influire sul riconoscimento della prestazione assistenziale in questione o sulla decorrenza della stessa.
Ringrazio il collega avv, Erasmo Foraci del foro di Caltagirone per l'interessantissimo precedente segnalatomi.
Carmine Buonomo

mercoledì 13 giugno 2018

L'immodificabilità e l'inoppugnabilità del decreto di omologa devono intendersi riferite soltanto al provvedimento del giudice conforme alle conclusioni del CTU (Provvedimento CEM Tribunale Napoli)

L'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello ci segnala questo interessantissimo provvedimento sul principio della "ragionevolezza della legge" in ambito CEM, con conseguenziale revoca del decreto di omologa errato.

Nel caso specifico, sebbene la CTU fosse positiva per l'assistito, il Giudice aveva erroneamente emesso un decreto di omologa negativo, in difformità alle incontestate conclusioni rese dal consulente.



Il Giudice egregiamente motiva "ritenuto che l'errore può essere corretto, poichè, tenuto conto della chiara formulazione dell'art. 445, comma V, cpc e del principio della ragionevolezza della legge, "l'immodificabilità e l'inoppugnabilità del decreto di omologa" devono intendersi riferite soltanto al provvedimento del giudice conforme alle conclusioni del consulente

È importante evidenziare che a seguito del CEM, il giudice ha anche attribuito le spese di lite; sovente capita che venga corretta la sola parte relativa alla prestazione, lasciando inalterata la compensazione integrale delle spese motivando che, solo per quel capo, bisogna ricorrere in Cassazione. 

Complimenti a Massimo, e complimenti al dott. Diego Vargas, come sempre magistrato corretto, serio ed attento alle istanze dell'avvocatura.

Carmine Buonomo

lunedì 4 giugno 2018

Facsimile mandato ed informativa privacy aggiornati all'art. 13 del regolamento UE n° 2016/679 (GDPR)

Ritenendo di fare cosa gradita posto i modelli dell'informativa privacy e del nuovo mandato, entrambi aggiornati al GDPR (art. 13 Regolamento UE n° 2016/679)


Per quanto invece riguarda il registro delle attività di trattamento dell'avvocato, vi invito a scaricare il modello gentilmente predisposto e messo a disposizione dal collega avv. Maurizio Reale sul suo interessantissimo BLOG.


Carmine Buonomo