martedì 12 dicembre 2017

Finalmente la Cassazione limita, di fatto, la possibilità per il giudice di compensare integralmente le spese di lite in caso di spostamento della decorrenza (Cassazione, ordinanza n° 24956/2017)


Già in tempi non sospetti (si veda questo mio articolo al seguente LINK) ebbi modo di affrontare l'argomento della compensazione delle spese di lite in caso di spostamento della decorrenza, prospettando una semplicissima soluzione che, a mio avviso, ci avrebbe aiutati a risolvere definitivamente il problema.

La compensazione integrale delle spese di giudizio nel caso di spostamento della decorrenza dello stato invalidante, com’è noto, trae origine da un orientamento giurisprudenziale della Cassazione. 

In particolare, la motivazione addotta nella quasi totalità dei suddetti provvedimenti è, in linea di massima, la seguente: “l’insorgere del diritto nel corso del giudizio induce a compensare le spese di lite (cfr. Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7307 del 30/03/2011)”. 

E’ importante sottolineare, però, nel luglio 2011 il legislatore è intervenuto sui criteri di liquidazione dei compensi nelle controversie di natura previdenziale ed assistenziale. 

In particolare l’ art 152 disp. att. cpc è stato profondamente innovato dall’art. 38 comma 1, lett. b), n. 2) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (coordinato con la L. di conversione 15 luglio 2011, n. 111), stabilendo che: “Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tal fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo”. 

Premesso ciò si rendono necessarie alcune brevi considerazioni.

Per la S.C. i compensi di un ATPO per indennità di accompagnamento vanno liquidati in € 2.225,00 oltre spese generali (Cassazione, ordinanza 27011/2017)


Con decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario, il Tribunale di Forlì liquidava le spese del procedimento in favore del ricorrente nella complessiva somma di euro 7.795,00 oltre accessori di legge, ponendo le stesse a carico dell'INPS unitamente a quelle in favore del CTU;

Ricorreva l'INPS in Cassazione lamentando la violazione dei parametri fissati dal D.M. n.55/2014.

Secondo la Cassazione, il valore della causa è compreso tra euro 5.200 ed euro 26.000,00 (due annualità della prestazione indennità di accompagnamento), ed i parametri medi stabiliti per tale scaglione — tenuto conto di tutte le fasi previste dal citato DM n. 55/2014, ovvero tre per il procedimento di istruzione preventiva — conducono ad una determinazione delle spese pari ad euro 2225,00;

Per questo motivo la Corte accogliendo il ricorso dell'INPS, cassava il provvedimento impugnato in relazione al capo concernente la liquidazione delle spese e, decidendo nel merito, ha determinato le spese del procedimento per ATP in complessivi euro 2225,00, oltre accessori come per legge.

Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani del foro di Viterbo per aver condiviso questo utilissimo provvedimento giurisdizionale


mercoledì 6 dicembre 2017

Importantissimo risultato conseguito dal nostro studio: Il supplemento di pensione non va liquidato dalla domanda amministrativa ma retrodatato a 5 anni dalla decorrenza della pensione originaria (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 2572/2017)


Allego un interessantissimo precedente giudiziario del Tribunale di Napoli Nord, G.L. dott. Marco Bottino, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva sulla liquidazione di un supplemento di pensione ex art. 7 L. 155/1981 (che può essere richiesto da coloro che continuano a lavorare e versare contributi dopo il pensionamento).

Sino ad oggi l'INPS ha arbitrariamente applicato l'ingiustificata prassi di provvedere alla liquidazione solo a decorrere dalla domanda amministrativa, non retrodatando ai 5 anni dalla pensione principale, come invece prevede in maniera cristallina la normativa invocata.

Il G.L. sulla base delle deduzioni in ricorso e delle note autorizzate prodotte del nostro studio, accogliendo totalmente la domanda, ha riconosciuto il diritto al supplemento di pensione precisamente dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione originaria, condannando l'INPS al pagamento dei relativi ratei.

Per ovvia strategia processuale, pubblichiamo l'allegato provvedimento solo dopo la decorrenza dei 30 giorni dalla notifica del titolo al procuratore costituito ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

Carmine Buonomo 

martedì 28 novembre 2017

Materiale didattico ed utility per CTU medico-legali


Ringrazio per la predisposizione e la diffusione del seguente materiale il portale MedPress.it e gli amici e colleghi Emiliano Amadore e Domenico Raffaele Addamo, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell'Associazione Previdenzialisti Pattesi.

I video tutorial:


Il materiale didattico:


Carmine Buonomo

Per il Tribunale di Roma la mancata spunta di una delle condizioni di non autosufficienza è ininfluente ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento



Articolata ordinanza del dott. Antonio Luna, Presidente della Prima Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, sull'annosa questione della modalità di presentazione della domanda di indennità di accompagnamento: la mancata spunta, sul certificato medico telematico, di una delle due condizioni di non autosufficienza è ininfluente.

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, amministratrice della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" per aver condiviso questo interessante provvedimento.

Carmine Buonomo