giovedì 31 marzo 2016

L'evoluzione normativa delle ipotesi di compensazione integrale delle spese di lite in via giudiziaria



Estratto dall'articolo 


Dal 2005 al 2009 (art. 2, comma 1, lett. a, L. 263/2005), la normativa prevedeva la possibilità di compensare le spese di lite per giusti motivi che dovevano essere esplicitamente indicati in motivazione. 

Con l’entrata in vigore della riforma del 2009 (art. 45, comma 11, l. n. 69/2009) si è poi stabilito che le ragioni per poter compensare le spese non dovevano essere solo esplicite, ma anche “gravi” ed “eccezionali”. 

Con l’ultima riforma (art. 13 d.l. n. 132/2014, come modificato dalla L. n. 162/2014) infine, si è passati, da un sistema “aperto” delle cause che consentono la compensazione delle spese, ad uno “chiuso”, in cui vengono indicate tassativamente le singole ipotesi. 

Il giudice oggi non può più far ricorso alla propria discrezionalità e deve disporre, di regola, la condanna alle spese processuali salvo in tre casi espressamente previsti: 

– in caso di soccombenza reciproca; 
– qualora vi sia una assoluta novità del caso; 
– se muta la giurisprudenza su questioni dirimenti.

Per quanto invece riguarda la compensazione integrale delle spese di lite nei giudizi previdenziali ed assistenziali, vi invito a leggere questo mio ARTICOLO

martedì 29 marzo 2016

Nuovo certificato medico per l'invio delle domande di invalidita' civile

Allego copia del nuovo modello di certificato medico per l'inoltro delle domande di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, etc.
Tra le note di interesse, oltre alla nuova voce "SORDOCECITA'", va segnalata la dicitura "NON MI ESPRIMO" relativa alle ipotesi di non autonomia.    



lunedì 28 marzo 2016

L'incompatibilità tra diverse prestazioni non può giustificare il rifiuto, nei confronti di chi già ne percepisca una, ad ottenere l'accertamento giudiziale di una diversa invalidità (Cassazione, sentenza n° 4868/2016)

Il caso in esame riguardava un soggetto titolare di rendita Inail, che si era visto negato il diritto - sulla scorta della teorica incompatibilità tra le due prestazioni - a che fosse accertata anche la sua invalidità civile.


Sull'argomento la Corte ha sottolineato il diritto di opzione per il trattamento economico più favorevole tra quelli tra loro incompatibili (art. 3, co. 1, L. 407/1990).



Di conseguenza è sempre possibile chiedere l'accertamento giudiziario di una diversa invalidità al fine di poter successivamente esercitare il relativo diritto di scelta.

A seguire il testo del provvedimento liberamente scaricabile in PDF.



Cartella Equitalia per contributi INPS: in caso di impugnazione per i soli vizi formali si applica il termine generico di venti giorni previsto per l’opposizione agli atti esecutivi (Cassazione, Sentenza n° 2647/2016)

Secondo la Cassazione, i vizi formali della cartella devono essere impugnati con l’opposizione gli atti esecutivi nel termine di venti giorni (a differenza del termine ordinario di quaranta giorni previsto dall'art. 24 D.Lgs. 46/1999 per i soli vizi di merito).

I giudici ritengono infatti che le irregolarità formali della cartella, in quanto titolo esecutivo, devono essere sollevate attraverso lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi.

A seguire il provvedimento liberamente scaricabile in PDF.



Cessata materia del contendere: il giudice deve sempre liquidare le spese sulla base del criterio della cd. "soccombenza virtuale" (Cassazione, sentenza n° 5555/2016)

Per la Suprema Corte è immotivato compensare le spese quando nel corso del giudizio siano intervenuti atti o fatti idonei a soddisfare le pretese di una delle parti.

A seguire il provvedimento liberamente scaricabile in PDF.