lunedì 20 luglio 2020

IPA: il Pubblico Registro è finalmente maturo (per le notifiche PEC)!


L’Art. 28 del D.L. 76 del 16 Luglio 2020 consente all’Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA) di uscire -quasi - definitivamente da quel limbo kafkiano che lo perseguita sin dalla sua nascita.

Occorre però analizzare brevemente il contenuto precettivo dell’articolo del Decreto in parola, perché il consueto, caotico affastellarsi di norme tecniche ne rendono poco intellegibile il testo. 
Quanto verrà specificato, va da sé, sarà seguito da un più esaustivo approfondimento a cura delle competenti Commissioni consiliari. 
Ma poiché non lieve è il beneficio per i Colleghi, che sin da subito possono giovarsene, è doveroso precisare:

1) La norma in parola, concede 90 giorni di tempo al Ministero della Giustizia (rectius: alla sua emanazione tecnica, la D.G.S.I.A.) per predisporre delle “specifiche tecniche” che consentano di adeguare il già esistente (ma non completamente popolato) Registro delle PP.AA.; tale registro, per intendersi, è quello attualmente accessibile tramite il P.S.T. (tecnicamente il nome esatto è: Registro contenente gli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni Pubbliche, costituito ai sensi del D.L. 179/2012, Art. 16, comma 12);

2) Adeguare, quindi, ma a cosa? 
Ebbene, il summenzionato Registro delle PP.AA. dovrà contenere anche “gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacita' o legittimazione processuale”. 
Ed è altresì previsto che: “Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresi' comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.”;

3) Ora, sino a quando tale adeguamento non sarà effettuato dalla D.G.S.I.A., i Colleghi potranno utilizzare gli indirizzi PEC risultanti dal nuovo (o meglio, ora ‘maturo’) IPA, vale a dire l’Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi.

Quindi: verificate sempre, prima, il Registro delle PP.AA. e solo nel caso in cui non sia ivi reperibile la PEC di interesse, raccogliete la stessa dall’IPA, dandone chiara contezza in relazione di notifica.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, avendo più volte sollecitato la risoluzione della questione del Pubblico Registro in parola, che da anni è oggetto di continua, strenua e dettagliata denunzia in ogni sede, apprende con soddisfazione la decisione di inserire la norma all’interno del Decreto Rilancio. Nel contempo ricorda che, come deliberato finanche nel periodo di massima emergenza Covid, perseguirà concretamente avanti autorità proprio quelle Pubbliche Amministrazioni che, rendendosi inadempienti rispetto agli obblighi di legge, releghino ancora una volta nel nulla quella che invece costituisce per il difensore un’agile modalità pratica volta al conseguimento della tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini e delle imprese.

Roma, 17 Luglio 2020 
Il Presidente, Antonino Galletti


martedì 7 luglio 2020

Il diritto al prepensionamento per lavori faticosi e pesanti non va necessariamente provato con il contratto individuale di lavoro (Corte Appello Firenze, Sentenza n° 323/2020)

Ho il piacere di postare un interessante precedente della Corte di Appello di Firenze, gentilmente condiviso dal collega avv. Daniele Brotini del medesimo foro, che ha confermato il diritto ai benefici ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato spettante per lavori faticosi e pesanti (D.Lgs n. 67/2011), negando la fondatezza della tesi dell'INPS che riteneva indispensabile la produzione del contratto individuale di lavoro e ritenendo, viceversa, che la sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio fosse comunque provata con "estratti conto e buste paga". 
Più in generale la Corte ha affermato l'importante principio secondo il quale "la limitazione degli strumenti probatori prevista da fonti normative di livello secondario non può incidere sulle previsioni delle norme di fonte primaria".

Carmine Buonomo

venerdì 12 giugno 2020

Sospensione indennità Naspi per blocco codice fiscale nella piattaforma SCUP (Tribunale Catania, Sentenza n° 1178/2020)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente giudiziario gentilmente condiviso dal collega avv. Giuseppe Marzano del foro di Catania.


Degna di nota è la parte in cui il Giudice adito si pronuncia, rigettando, l'eccezione di decadenza annuale proposta dall'INPS ex art. 4 L. 438/1992.

Per quanto invece riguarda la sospensione del pagamento per l'eccepito blocco del codice fiscale del ricorrente nella piattaforma SCUP (Sistema di Controllo Unificato dei Pagamenti) l'attento magistrato rigetta anche quest'ulteriore eccezione, rilevando come l'INPS non abbia fornito prova dell'esistenza di una sentenza di condanna con la quale fosse stata disposta la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni di disoccupazione, assegni sociali o pensioni di invalidità civile.

venerdì 5 giugno 2020

La condanna al versamento dei contributi previdenziali non può essere proposta direttamente nei confronti del datore di lavoro (Corte Appello Napoli, Sentenza n° 6124/2019)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente giurisprudenziale reso dalla Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Napoli, Consigliere relatore dr. De Pietro, in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Nel caso specifico il nostro assistito veniva convenuto in primo grado avanti il Tribunale di Napoli Nord da una ex lavoratrice per essere condannato al versamento dei contributi previdenziali.
Il Tribunale di Napoli Nord rigettava il ricorso con compensazione integrale delle spese di lite.
La soccombente, non contenta, decideva di impugnare la sentenza in Corte d'Appello.
Ci costituivamo quindi con domanda riconvenzionale chiedendo il rigetto dell'appello ed ovviamente la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Il Giudice di seconde cure rigettava anche l'appello con condanna al pagamento delle spese di lite.  
La massima è che la condanna al versamento dei contributi previdenziali non può essere proposta direttamente nei confronti del datore di lavoro per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.

Carmine Buonomo