Con Decreto del Ministero della Giustizia del 23/07/2020 in G.U. n° 24 del 30/01/2021, il limite per essere ammessi al gratuito patrocinio a carico dello Stato è stato innalzato ad € 11.746,68 (precedente importo: € 11.493,82).
Di conseguenza vanno anche rideterminati i limiti reddituali previsti ex Lege per ottenere - nelle controversie previdenziali ed assistenziali - l'esenzione dal pagamento delle spese di lite (in caso di soccombenza) e del Contributo Unificato.
SOCCOMBENZA: € 11.746,68 x 2 = € 23.493,36
(oltre maggiorazione per ogni familiare convivente ex
CONTR. UNIFICATO: € 11.746,68 x 3 = € 35.240,04
Importante precisazione per quanto riguarda la circostanza che l'indennità di accompagnamento "non fa reddito", come stabilito dalla Cassazione, con Sentenza n. 26302/2018 (LINK).
Carmine Buonomo
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