martedì 14 ottobre 2014

Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione


L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla Legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace << qualunque ne sia il valore ……… per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali >>.

Quanto alla prescrizione, secondo i più recenti orientamenti della Suprema Corte gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell’obbligazione principale, con la conseguenza che anche a tali voci è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità, intesa nella speciale accezione di mancato completamento, anche in ordine alla sola parte residua del credito costituita, appunto, da interessi e rivalutazione, del procedimento amministrativo di liquidazione (Giudice di Pace di Ottaviano, d.ssa A. Ventimiglia- Sentenza del 27.09.2013).

A seguire il testo integrale della sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice di Pace di Ottaviano dott.ssa Assunta Ventimiglia ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile, iscritta al n° 3564 del Ruolo Generale degli affari civili dell’anno 2012, riservata a sentenza all’udienza del 27.09.2013, avente ad oggetto: pagamento interessi e rivalutazione su prestazioni previdenziali.



Tra



CCC Vvv, nato il <...> ad <...> e residente in San Giuseppe Vesuviano alla Via <...> ( C.F. <...>), elettivamente domiciliato in <...>, nello studio dell’Avv. Aaa Ppp, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 081/<...> o al seguente indirizzo PEC: <...>i@avvocatinapoli.legalmail.it , che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell’atto di citazione; Attore

E



Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante p.t., Nola Via SS 7/bis, 62, rappresentato e difeso dagli Avv.ti <...> e <...>, che hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 081/<...> o al seguente indirizzo PEC <...>a@avvocatura-pec.it ; Convenuto



Conclusioni



Come da verbale del 27.09.2013.



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege n. 69/09, entrata in vigore il 04.07.2009, tenuto conto dell’art. 58 della stessa legge 69/09 che ha espressamente previsto l’immediata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado.



Passando ad esaminare le ragioni di diritto della decisione rileva osservare, circa la competenza del Giudice adito, che l’art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace << qualunque ne sia il valore ……… per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali >>.



Nel merito, la domanda proposta da CCC Vvv, tendente ad ottenere la condanna dell’Inps al pagamento della somma maturata a titolo di interessi legali dall’01.03.1990 al 06.08.1997 e di rivalutazione monetaria dall’01.03.1990 al 31.12.1991, è fondata e, pertanto, merita accoglimento.



Preliminarmente rileva osservare che va dichiarata la proponibilità della domanda essendo stata la stessa preceduta dall’invio di domanda amministrativa tramite lettera A/R pervenuta all’Inps in data 07.11.2005.



Giova ricordare che l’indennizzo ha natura assistenziale, con la conseguenza che, con riferimento alle somme dovute a tale titolo, sono dovuti, in caso di ritardo nell’erogazione, gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa.



L’Inps ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo legittimati passivi il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché la Regione.



L’eccezione è infondata.



L’art. 130 del D. Lgs. n. 112/98 ha accentrato presso le Regioni e l’Inps l’erogazione di pensioni, assegni ed indennità. Pertanto soltanto i suddetti enti, chiamati a rispondere del debito, e cioè le regioni per le provvidenze concesse dalle regioni stesse, ovvero l’Inps negli altri casi, sono legittimati passivi.



Nel caso in esame, legittimato passivo è l’Inps essendo l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti prestazione assistenziale di competenza del citato Istituto.



In ordine alla eccepita prescrizione va precisato che al credito principale dei ratei di prestazione di invalidità civile cui l’assistito ha diritto deve ritenersi applicabile una prescrizione secondo i termini ordinari decennali di cui all’art. 2946 c.c..



Secondo i più recenti orientamenti della Suprema Corte gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell’obbligazione principale, con la conseguenza che anche a tali voci è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità, intesa nella speciale accezione di mancato completamento, anche in ordine alla sola parte residua del credito costituita, appunto, da interessi e rivalutazione, del procedimento amministrativo di liquidazione.



Nel caso che ci occupa la prescrizione risulta interrotta nei termini, in quanto la liquidazione dei ratei è avvenuta in data 06.08.1997, mentre la domanda amministrativa è stata inviata, come già detto, con raccomandata A/R pervenuta all’Inps il 07.11.2005.



Passando all’esame del merito, risulta acclarato che CCC Vvv beneficiava dell’erogazione dei ratei di invalidità, con libretto nominativo distinto dal n. 000551005, dal 06.08.1997 nonostante il riconoscimento dell’infermità dall’01.03.1990.



Pertanto, accertato il diritto dell’attore al riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, l’Inps deve essere condannato al pagamento, in favore di CCC Vvv, della somma a titolo di interessi legali dall’01.03.1990 al 06.08.1997 e di rivalutazione monetaria dall’01.03.1990 al 31.12.1991. Sulla detta somma sono dovuti gli ulteriori interessi legali dalla domanda al soddisfo.



Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi, contenuto nel D.M. del 20/07/12 n. 140, in G.U. n. 195 del 22/08/2012, della natura della controversia, dell’attività professionale svolta dal Procuratore e del numero delle parti in causa.



P.Q.M.



Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CCC Vvv nei confronti dell’Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:



1) condanna l’Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di CCC Vvv, della somma a titolo di interessi legali dall’01.03.1990 al 06.08.1997 e di rivalutazione monetaria dall’01.03.1990 al 31.12.1991. Sulla somma determinata sono dovuti gli interessi legali dalla domanda all’effettivo soddisfo;



2) condanna l’Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 800,00, di cui € 50,00 per spese ed € 750,00 per il compenso per l’attività professionale svolta, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all’Avv. Antonio Paolozzi.



Così deciso in Ottaviano, il 27.09.2013

Il Giudice di Pace

dott.ssa Assunta Ventimiglia




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