giovedì 3 luglio 2014

Prestazioni pensionistiche ed esposizione all'amianto



Provvedo a postare un interessantissimo articolo dell'amico avv. prof. Ottavio Pannone pubblicato sulla rubrica "Diritto24" de Il Sole24Ore del 02/07 u.s.

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Le prestazioni pensionistiche previste, in relazione ai periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, sono attribuite esclusivamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizioni a polveri di amianto superiori a quelli consentiti dalla legge. 
Il lavoratore che presenta domanda di beneficio deve provare la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di 10 anni la lavorazione. 
Deve dimostrare inoltre che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori superiori ai limiti di legge.
Questo è quanto ha riconosciuto il Giudice del Lavoro del Tribunale di Genova, dott.ssa Francesca Maria Parodi, con sentenza dell' 11 febbraio 2014, accogliendo la domanda di un lavoratore e riconoscendo allo stesso il diritto alla rivalutazione dell'anzianità contributiva prevista dalla legge 257/92 e s.m. in relazione al periodo dall'1.4.1988 al 31.12.2000, durante il quale egli era stato esposto ad amianto; pertanto condannava l'INPS a rivalutare sotto il profilo contributivo mediante applicazione del coefficiente di 1,5 l'intero periodo dì esposizione ad amianto nei limiti di 40 anni di contribuzione.
In effetti, nella fattispecie portata all'attenzione del Tribunale genovese, un lavoratore dichiarando di aver lavorato presso una società, con mansioni di operatore di impianti, chiedeva di accertare la sua esposizione ad amianto nel periodo dal 3.11.1982 al 31.12.2002. 
E pur documentando il tutto con due certificazioni INAIL in data 15.2.1992 ed in data 25.2.2002, si vedeva successivamente comunicare il provvedimento di revoca delle medesime.
Adduceva che, in realtà, nulla era cambiato nelle lavorazioni della Società ove lavorava, ivi compresa la presenza di materiale contenente amianto, e chiedeva, quindi, l'accertamento in via giudiziale di tale esposizione con riconoscimento alla rivalutazione contributiva ex lege 257/92. 
L'Istituto previdenziale si opponeva alla domanda ed il Giudice, all'esito di consulenza tecnica ambientale in ordine all'esposizione effettiva del ricorrente, accoglieva la richiesta.
Deve premettersi che la disciplina invocata nella fattispecie in esame è quella stabilita dall'art. 13 commi 7 e 8 legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 1 comma I D.L. 5 giugno 1993 n. 169.
Deve pur osservarsi che l'art. 47 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326 (entrato in vigore il giorno 2 ottobre 2003) ha stabilito che:
"1. A decorrere dall'1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore sì applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAlL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici dì cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.
I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dì cui al punto decreto del Presidente della Repubblica 30 ghigno 1965, n. 1124.
4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL. 
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima dell'1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992; 257, nonché coloro che alla data dì entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda dì pensionamento".
Ed il successivo art. 3 co. 132 legge 27 dicembre 2003, n. 299 (legge finanziaria per l'anno 2004) ha peraltro stabilito che "in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 3 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 21 marzo 1992,n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. 
La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data.
Restano salve le certificazioni già rilasciate dall'INAIL".

Sulla base di tali presupposti il Tribunale di Genova riteneva che la piena lettura del testo normativo non consentiva di interpretare la norma se non nel senso che la disciplina introdotta dall'art. 47 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326 (entrato in vigore il giorno 2 ottobre 2003) non trovava applicazione nei riguardi di tutti coloro che - come pacificamente parte ricorrente - avevano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL in data anteriore al 2 ottobre 2003.
Richiamando, sul punto, una interessante pronuncia della Cassazione che, intervenuta a pronunciarsi sul coordinamento fra le due normative aveva espressamente statuito che: "in tema dì benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma centotrentadue, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 47, comma primo, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326)- ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, di cui all'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano già maturato il diritto ai benefìci previdenziali in base a tale ultima disposizione, o abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva" (Cass., 18 novembre 2004, n. 21862)
E nel caso esaminato del Tribunale di Genova non vi è dubbio che ricorrono tali presupposti, avendo il ricorrente proposto domanda all'INAIL per ottenere l'attestazione del rischio di esposizione ad amianto in epoca antecedente al 2 ottobre 2003.
Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti in capo al ricorrente per ottenere il beneficio richiesto, osservava ancora il giudice genovese : "Il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione lavorativa ad amianto può essere riconosciuto unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 d.lgs 15 agosto 1991 n. 277".
L'art. 13 comma legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 1 comma I D.L. 5 giugno 1993 n. 169, convertito in legge 4 agosto 1993 n. 271. così testualmente dispone:
"Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero perìodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'I.N.A.I.L., è moltiplicato, a fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1.5".
Ha ritenuto in proposito la Corte di Cassazione che "il disposto del comma 8 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257 ("Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), va interpretato, in ragione dei criteri ermeneutici letterale, sistematico e teleologico, nel senso che il beneficio stesso va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 d.lgs 15 agosto 1991 n. 277.
Nell'esame della fondatezza della domanda di detto beneficio il giudice di merito deve accertare - nel rispetto dei criteri dì ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. - se colui che ha avanzato, domanda del beneficio in esame, dopo avere provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche" proprie di tutti i lavoratori, quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio alle polveri dì amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto decreto n. 277 del 1991" (Cass., 3 aprile 2001, n. 4913; Cass., 28 giugno 2001, n. 8859).
Il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione lavorativa ad amianto può dunque essere riconosciuto agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 d.lgs 15 agosto 1991 n. 277.

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