giovedì 31 luglio 2014

Decadenza dall’azione giudiziaria per le controversie in materia di trattamenti pensionistici e di adempimento delle prestazioni riconosciute solo in parte (INPS, Circolare n° 95/2014)









1 commento:

  1. Chiarimento interessante. Rispetto agli altri commi, la decadenza prevista nei termini di 3 anni e 300 giorni complessivi si computa a partire dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, o è valida anche per eventi successivi? Nel caso di azione giudiziaria per l'accertamento negativo di un presunto indebito sorto a seguito di verifica, quali sono i termini per promuovere l'azione e richiedere la restituzione di somme eventualmente trattenute sui ratei? Ritengo sia un argomento interessante e complementare, varrebbe la pena di accennarlo.

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