giovedì 29 maggio 2014

Benefici previdenziali e computo di arretrati: applicazione del criterio di competenza e non di cassa (Cassazione S.S.U.U., sentenza n° 12796/2005)



In ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad esempio, l'art. 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza (Massima non ufficiale).

A seguire il testo integrale della Sentenza:

CORTE DI CASSAZIONE
CIVILE
SEZIONI UNITE
Sentenza 15 giugno 2005, n. 12796
Svolgimento del processo
Con ricorso del 22 marzo 2000 P. A. ha convenuto in giudizio dinanzi al Pretore di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, l'INPS al fine di ottenere il ripristino della pensione sociale, revocata per superamento dei limiti di reddito nell'anno 1997, a seguito della corresponsione di arretrati di pensione di reversibilità del defunto marito.
Con sentenza del 18 dicembre 2000, il Tribunale di Arezzo ha accolto la domanda.
Interposto appello da parte dell'Istituto, la Corte d'appello di Firenze confermava la decisione di prime cure, con sentenza del 16 novembre 2001.
La Corte territoriale ha osservato che seppure la normativa in tema di pensione sociale individua i limiti di reddito con riferimento a quello assoggettabile all'IRPEF, tuttavia il parametro va usato con riferimento ad un reddito comunque riconducibile all'anno preso in considerazione, ovvero ad un reddito reale, indipendentemente dai crediti eventualmente riscossi nell'anno di riferimento ma afferenti ad epoche precedenti.
Propone ricorso per Cassazione l'INPS sulla base di un unico motivo con il quale denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 26 legge 30 aprile 1969 n. 153, nonchè degli att. 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 e ancora il vizio di motivazione, rilevando che gli arretrati, per di più corrisposti da altro ente, vanno conteggiati secondo il criterio di cassa e non già secondo quello di competenza.
L'assicurata ha resistito con controricorso, seguito da memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..
Investito del ricorso, il Collegio, preso atto che sui principi invocati dall'Istituto ricorrente si è verificato un contrasto nell'ambito della stessa Sezione Lavoro, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, poi disposta, ai sensi dell'art. 374 c.p.c.
Motivi della decisione
La questione specifica sulla quale queste Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi può essere così sintetizzata: se fini nel computo del reddito annuo stabilito per il diritto alla pensione sociale, devono essere computate anche le somme percepite dall'assicurato a titolo di corresponsione di arretrati della pensione di reversibilità.
Va precisato che il contrasto è stato ravvisato in relazione al principio affermato dalla Sezione Lavoro nelle sentenze n. 2284 dell'I marzo 2000 e n. 10166, del 2 agosto 2000, secondo le quali ai fini dell'accertamento dei limiti reddituali cui è subordinata l'integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici, la previsione di esclusione dal computo dei redditi delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata è applicabile anche ad arretrati riferiti a ratei di pensione maturati prima del 1993 ma pagati in anni successivi, dovendosi dar valore - atteso il richiamo normativo al regime fiscale delle entrate - al momento del pagamento e non a quello di maturazione dei ratei.
La problematica viene, tuttavia, sollevata in base al presupposto che la tematica del computo del reddito riveste carattere generale e riguarda, in realtà, tutte le prestazioni previdenziali e assistenziali, sicchè può essere affrontata anche nel presente giudizio il quale riguarda non gli arretrati dell'integrazione al minimo (per i quali la soluzione - adottata da queste SSUU in causa Inps, e. A. R.G. n. 8330/2002 nella medesima udienza del 21.4.2005 - ha seguito una diversa linea logico-giuridica escludendosi in radice l'incidenza di quegli arretrati sul computo dei limiti di reddito, in considerazione del fatto che detti arretrati, costituendo parte integrante della stessa pensione da integrare, ne condividono il trattamento e seguono la stessa disciplina dell'art. 6 ci della legge n. 638/1983 che espressamente esclude dalla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al minimo) ma arretrati della pensione di reversibilità percepita dalla intimata, P., coniuge superstite, decorrenti dal 1.11.1996, e corrisposti nell'anno 1997, dai quali è conseguita l'impugnata revoca della pensione sociale.
Occorre premettere, sul piano normativo, che l'art. 26 legge 30 aprile 1969 n. 153, prevedeva che "ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e - se coniugati - il cui coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 156.000 annue da ripartire in 13 rate mensili di lire 12.000 ciascuna, a condizione che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali, con esclusione degli assegni familiari, od assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, con l'esclusione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti, erogate, con carattere di continuità, dallo Stato, da altri enti pubblici o da paesi esteri e che, comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a lire 156.000 annue, dal calcolo dei redditi è escluso il reddito dominicale della casa di abitazione".
Tale norma è stata sostituita dall'art. 12, c. 2 della legge 30.3.1971 n. 118 - pensione di inabilità - il quale prevede che "le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici".
L'art. 13 della legge, regolando l'assegno mensile, prevede anch'esso l'esclusione dal calcolo dei redditi del reddito dominicale della casa di abitazione.
Va, da ultimo tenuto presente che, secondo l'art. 3, c. 6 della legge 8.8.1995, n. 335, "Con effetto dal 1.1.1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani...è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari...denominato assegno sociale. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino alla concorrenza dell'importo... I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi contusali conseguibili nell'anno solare di riferimento. Alla formazione del reddito concorrono i redditi - al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura...non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto...le anticipazioni sugli stessi, le competenze arretrate solette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
L'orientamento prevalente, ribadito anche recentemente in alcune decisioni, è nel senso di ritenere che in ogni caso di tutela previdenziale rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, deve essere considerata ogni disponibilità attuale di mezzi economici, ivi compresi gli arretrati soggetti a tassazione separata, a meno che non siano stati espressamente esclusi dalla legge, come previsto ai fini della concessione dell'assegno sociale.
Questo principio - e con esso l'applicazione del cd. "criterio di cassa" - è stato affermato con riferimento sia all'assegno per il nucleo familiare (di cui all'art. 2 del d.l. 13.3.1988, n. 69 convertito in legge 13.3.1988, n. 153: Cass., 27.4.1996, n. 3918, 19.12.1987, n. 12886, e Cass., 10.3.2001, n. 3552), sia alla pensione di invalidità (Cass., 12.7.1995, n. 7624) sia alla integrazione al trattamento minimo (ai sensi dell'art. 6 del d.l. 12.9.1983 n. 463, convertito nella l. 11.11.1983 n. 638: Cass., 12.7.1996, n. 7624;
Cass., 27.4.2001, n. 6126) e, più di recente, anche alla pensione sociale, traendosi argomento dal fatto che mentre la citata legge n. 335 del 1995, con riferimento all'assegno sociale (di nuova istituzione) esclude dal computo dei limiti di reddito tutte le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nulla di analogo è previsto per la pensione sociale che pure ne rappresenta un immediato precedente (Cass., 24.3.2004, n. 5936). Del resto - si aggiunge - l'adozione del diverso "criterio di competenza" potrebbe risolversi in un pregiudizio maggiore per l'interessato, perchè le competenze arretrate si verrebbero a collocare in periodi più ampi e porterebbe alla valutazione di redditi dovuti ma non corrisposti (così, sent. ult. cit.).
Questo orientamento della S.C. ha tratto ispirazione da un paio di pronunzie della Corte costituzionale la quale una prima volta affrontò la questione concernente l'alternativa tra criterio di cassa e criterio di competenza ai fini della valutazione della posizione reddituale dell'assicurato con riguardo agli assegni familiari (sent. 21.11.1988, n. 1067).
Successivamente, nella sentenza del 1.7. 1992, n. 258, la stessa Corte dopo avere rilevato che sia gli assegni familiari che la pensione di invalidità sono prestazioni previdenziali, erogate mediante un sistema assicurativo sul presupposto del sopravvenuto stato di bisogno prodotto da familiari a carico o, rispettivamente, da una menomazione della capacità di guadagno, ha affermato che, anche ai fini del diritto alla pensione di invalidità, come in ogni altro caso in cui la legge subordina l'intervento della tutela previdenziale a un limite di reddito, tale limite va inteso - giusta il concetto dell'art. 38, secondo comma, Cost. - nel senso di condizione effettiva, di concreta, attuale disponibilità di mezzi economici, mentre è irrilevante che una somma percepita nell'anno considerato si riferisca anzichè allo stesso anno, ad anni precedenti, cioè che si tratti di un arretrato soggetto a tassazione separata.
Nell'occasione, il Giudice delle leggi ha ritenuto coerente con tale sistema la scelta del criterio di cassa, determinando, invece, il criterio di competenza il limite in base a una capacità patrimoniale potenziale, realizzata successivamente al periodo di riferimento del computo e quindi inidonea a prevenire, nel corso di tale periodo, lo stato di bisogno dell'assicurato.
Nella stessa sentenza la Corte ha peraltro escluso la violazione dell'art. 3 Cost., evidenziando che la situazione degli assicurati che percepiscono in ritardo emolumenti maturati in un anno anteriore al periodo paga in corso, non è confrontabile con quella di coloro che hanno ricevuto tempestivamente il pagamento in quanto solo per i primi si pone il problema circa il metodo di computo del limite di capacità economica cui la legge subordina l'intervento di misure sociali a sostegno del reddito.
Ancora, nella sentenza n. 30/2004, la Corte costituzionale ha affermato che, mentre non esiste un principio costituzionale che possa garantire l'adeguamento costante delle pensioni al successivo trattamento economico dell'attività di servizio corrispondente, l'individuazione di meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni è riservata alla valutazione discrezionale del legislatore, operata sulla base di un "ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti, compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa" (sentenza n. 119 del 1997; nello stesso senso, cfr. ordinanza n. 531 del 2002;
sentenza n. 457 del 1998 e n. 226 del 1993), ma con il limite, comunque, di assicurare "la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona" (sentenza n. 457 del 1998).
Dal nutrito dibattito sviluppatosi tra dottrina e giurisprudenza, intorno al sistema costituzionale di sicurezza sociale, può dirsi che le due componenti della previdenza e dell'assistenza pubblica, presenti nell'art. 38 Cost., pur differenziandosi quanto a rispettivi ambiti soggettivi di applicazione, ed ai rispettivi sistemi di finanziamento (prevalentemente mutualistico la prima, e più decisamente fiscale la seconda), hanno in comune l'obiettivo - costituzionalmente perseguito dalla Costituzione - di liberare dal bisogno ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto de mezzi necessari per vivere, assicurando, in particolare, ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, nonchè di disoccupazione involontaria.
Si tratta di un obiettivo che richiede necessariamente il ricorso a strumenti di solidarietà - generale o categoriale - comparabili, per più versi, a quelli tipici della fiscalità, nei quali assumono un rilievo centrale, da una parte, la capacità contributiva di ciascuno dei soggetti obbligati, e dall'altra il grado di bisogno della persona protetta.
Questo rilievo, del tutto generale, consente di comprendere la ragione per la quale in situazioni particolari allo stesso soggetto beneficiario della prestazione può essere chiesto di concorrere alla spesa previdenziale o assistenziale, allorchè, per effetto di un incremento del proprio reddito abbia acquisito egli stesso una maggiore capacità contributiva. Ed è quanto avviene allorchè - in una logica ispirata al principio dettato dall'art. 53 Cost -la legge stabilisce limitazioni di varia misura alla erogazione di questa o quella prestazione previdenziale o assistenziale, in presenza del superamento dei limiti di reddito in capo al beneficiario.
In questi termini, il riferimento alla capacità contributiva, connesso con le possibili conseguenze sulla erogazione dei benefici nei confronti dello stesso assicurato, rende del tutto insoddisfacente il ricorso al criterio di "cassa" il quale, attribuendo valore decisivo ad un evento (nel nostro caso, la percezione, in ritardo, di arretrati maturati in tempi diversi) del tutto casuale, oltre che dipendente dall'inadempimento dell'obbligato, e per sua natura non destinato a riprodursi nel tempo successivo, non può essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti di reddito.
Nè va trascurato l'inconveniente derivante dall'assumere nel reddito dell'anno preso in esame, l'intero importo degli arretrati riferito a crediti maturati negli anni trascorsi, allorchè negli anni successivi - come verosimilmente può verificarsi di frequente - l'incremento del reddito non superi più il limite previsto: in tal caso, non essendo previsti meccanismi automatici di sblocco dell'erogazione della prestazione revocata, sarà onere dell'assicurato di attivarsi in tale direzione.
Per altro verso, il criterio di cassa, potrebbe avere effetti distorsivi - contrari all'equità contributiva ed alla parità di trattamento - per il contribuente che dopo aver maturato consistenti incrementi di reddito non ne subisce gli effetti per una ragione meramente casuale.
Del resto situazioni del genere non sfuggono all'attenzione del legislatore nel più ampio ed organico sistema tributario, nel quale opera - come noto - il meccanismo della tassazione separata per gli "emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente..." (artt. 12, lett. d, e 13 del d.P.R. 29.9.1973, n. 597).
Chiamata a decidere se contrastassero con gli artt. 3 e 53 della Costituzione le norme appena citate, nella parte in cui non prevedevano la esclusione della tassazione separata dei redditi costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente quando tali redditi cumulati con gli altri percepiti dal contribuente nei singoli anni di riferimento non superassero il minimo imponibile, la stessa Corte costituzionale (il giudice a quo aveva prospettato il dubbio che tali disposizioni violassero i principi di uguaglianza e di proporzionalità tra l'imposizione tributaria e la capacità contributiva, determinando arbitrarie discriminazioni tra obbligati fiscali che si trovano nelle stesse condizioni) riconobbe che quella lacuna generava una discriminazione priva di giustificazione tra chi percepisce gli stessi emolumenti a titolo di pensione, a seconda che essi vengano corrisposti subito o negli anni successivi sotto forma di arretrati, e violava altresì il principio della corrispondenza tra capacità contributiva ed onere fiscale (sent. 16.4.1985, n. 104).
Secondo il Giudice delle leggi, quest'ultimo principio impone al legislatore di commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei vari soggetti, allorchè sia dato riscontrare per essi una identità della situazione di fatto presa in considerazione dalla legge ai fini dell'imposizione del tributo (v. pure sent. n. 92 del 1963). E non v'è dubbio che nel caso in esame identica è la situazione del pensionato che riceve gli emolumenti dovutigli anno per anno e di chi invece li percepisce in modo cumulato sotto forma di arretrati negli anni successivi. Nell'uno e nell'altro caso intatti la capacità contributiva dei due soggetti è perfettamente equivalente, sicchè è priva di ogni giustificazione la eventuale maggiore onerosità del tributo dovuto in relazione agli stessi redditi da chi li abbia percepiti in ritardo.
Dalle considerazioni fin qui esposte si ritiene che il contrasto rimesso all'esame di queste SSUU debba essere superato stabilendo che in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati - purchè non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad es. l'art. 3, c. 6 della legge 8.8.1995, n. 335 relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza.
In questi termini il ricorso va respinto.
Sussistono ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2005


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