Pubblichiamo questa recente ed importante sentenza (n. 941 del 12 dicembre 2013) del Tribunale di Bergamo che ha riconosciuto il diritto di una lavoratrice impiegata con contratti di collaborazione a progetto a vedersi riconosciuti dall’INPS i contributi dovuti e non versati dal proprio datore di lavoro, in virtù dell’applicazione del principio sancito dall'art. 2116 del codice civile (automaticità delle prestazioni).
Riepiloghiamo brevemente i termini della questione e la decisione assunta dal Tribunale di Bergamo.
L’art. 2116 del codice civile prevede per il lavoro subordinato che la prestazione (sia quella temporanea che quella pensionistica), normalmente garantita dal versamento contributivo, è dovuta anche qualora il datore di lavoro si renda responsabile del mancato o irregolare versamento dei contributi a cui è tenuto per legge. Per i lavoratori della Gestione separata che hanno un committente obbligato a versare i contributi, questo principio non opera.
Non è di questo avviso però il giudice del Tribunale di Bergamo che nel caso specifico argomenta come la non applicabilità del principio di automatismo delle prestazioni ha una sua coerenza nei casi di rapporti di lavoro autonomo (ad esempio per i professionisti); in questi casi, infatti, l'obbligo di pagamento della contribuzione previdenziale grava sui lavoratori stessi assicurati e sui quali ovviamente non può che ricadere la conseguenza dell'eventuale omesso versamento.
Diverso, secondo il giudice, è il caso dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione a progetto, invece, in cui tutta una serie di elementi (i contributi versati da parte del committente anche per la quota a carico del lavoratore, l’assimilazione ai fini fiscali dei redditi da collaborazione a quelli da lavoro dipendente e la mancanza di una modalità per costringere il committente a versare i contributi), prefigurano un sistema speculare a quello previsto per i lavoratori dipendenti. Pertanto, secondo il tribunale "la mancata applicazione del principio dell'automaticità delle prestazioni potrebbe costituire una violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto si tutelano “situazioni che allo stesso modo meritano tutela, in modo irragionevolmente diverso”.
In virtù di queste considerazioni, il giudice ha ritenuto applicabile anche ai collaboratori coordinati e continuativi e a quelli a progetto iscritti alla gestione separata dell’INPS l’accreditamento automatico dei contributi previdenziali non versati dal committente.
Fonte: CGIL
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