Innanzitutto è bene sapere che la legge consente di impugnare le cartelle esattoriali entro tempi predeterminati e molto ristretti (variabili a seconda del tributo, dai 20 ai 60 giorni).
Generalmente, se è stato già avviato il pignoramento dello stipendio, significa che le cartelle si sono “solidificate”, ossia non sono state impugnate nei termini e, pertanto, sono divenute definitive.
Non vi è modo, quindi, di impugnare le stesse per vizi intrinseci, ossia attinenti all’atto stesso o al tributo.
Peraltro, proprio nel caso di cartelle esattoriali, la legge [1] prevede una procedura speciale di pignoramento presso terzi.
Essa consente all’Agente per la riscossione di pignorare le somme dovute, al contribuente, da terzi soggetti (per es. il datore di lavoro) senza bisogno di una procedura in tribunale, come invece avviene per tutti gli altri creditori. In altre parole, Equitalia effettua il pignoramento senza alcuna udienza davanti al giudice dell’esecuzione.
A questo punto, al contribuente non rimane che verificare se vi siano possibilità di opporsi al procedimento di esecuzione forzata.
1 - Attraverso la cosiddetta “opposizione all’esecuzione”:
a) se il contribuente ha già pagato la cartella esattoriale e ciò nonostante Equitalia ha avviato il pignoramento;
b) in caso di prescrizione del credito fatto valere da Equitalia;
c) in caso di decadenza dal diritto di riscossione, ossia fatti che non riguardano tecnicamente il merito della pretesa.
2 – Attraverso la cosiddetta “opposizione agli atti esecutivi”:
a) se al contribuente non è mai stata notificata la cartella o la cartella non è stata notificata non correttamente;
b) se vi è stata un’irregolarità degli altri atti del procedimento.
Proprio a riguardo del punto 2.a) è bene fare una precisazione riguardo i casi di notifica della cartella avvenuta tramite il servizio postale.
Come si può leggere anche al seguente articolo (“Notifica per posta della cartella Equitalia è inesistente: lo dice anche Bari”), diversi tribunali si stanno orientando nel senso di ritenere “inesistente” la notifica effettuata con tale modalità (ossia con il postino).
Invero, ogni giudice è libero di decidere secondo il proprio convincimento e il predetto orientamento, oltre a non essere stato ancora sposato dalla Cassazione, non è condiviso da tutte le aule dei tribunali.
Con il rischio, quindi, che sollevare tale eccezione potrebbe anche ricevere il rigetto del giudice.
In questa pagina (“Inesistenti le notifiche per posta delle cartelle Equitalia”) sono stati elencati i tribunali che già hanno aderito all’interpretazione secondo cui la notifica per posta è inesistente, con conseguente invalidità di tutto il procedimento di pignoramento.
Pertanto, il contribuente che non abbia impugnato la cartella esattoriale nei tempi previsti dalla legge, potrebbe comunque decidere di impugnarla per difetto di notifica, aggrappandosi all’orientamento appena illustrato, senza tuttavia avere la matematica certezza che tale eccezione venga accolta dal tribunale.
Qualora il giudice dia ragione al ricorrente, il pignoramento sarà revocato e saranno restituite al contribuente le somme già corrisposte ad Equitalia.
[1] Art. 72-bis d.P.R. 602/1973.
Fonte: www.laleggepertutti.it
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