lunedì 12 agosto 2013

Maggiorazioni sociali per ultra 70enni e per inabili civili, ciechi assoluti e sordomuti ultra 60enni (art. 38, Legge 448/01)


I titolari di pensioni di importo modesto che non hanno altri redditi oppure, che hanno redditi inferiori ai limiti di legge, possono avere diritto a un aumento dell'assegno pensionistico: la maggiorazione sociale

A decorrere dal 1° gennaio 2002, la legge finanziaria ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale che garantisca un importo di pensione fino a € 516,46 al mese per tredici mensilità. Per gli anni successivi l'importo viene aumentato in misura pari all'incremento del trattamento minimo delle prestazioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Spetta ai titolari di:
- pensione di anzianità o vecchiaia
- assegno ordinario di invalidità (L. 222/84)
- pensione ai superstiti.

L'incremento è concesso ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni; per i pensionati di età compresa fra 65 e 70 anni, l'età anagrafica è ridotta in relazione alle settimane di contribuzione versate (spiegazione a seguire).

La maggiorazione sarà, invece, concessa con una età minima di 60 anni per:
- gli inabili civili
- inabili al lavoro (art. 2, L. 222/84)
- i ciechi assoluti
- i sordomuti
Al compimento del 70° anno di età, la maggiorazione spetta altresì:
- ai titolari di assegno sociale
- ai titolari di pensione sociale (o della sola maggiorazione della pensione sociale)
- ai titolari di pensione dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria
- ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni)
- ai titolari di pensione della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere

Limite di reddito:

In tutti i casi la maggiorazione è concessa a condizione che i beneficiari rientrino nei seguenti limiti di reddito:
se non coniugato: non sia in possesso di un reddito annuo proprio pari o superiore alla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo + l'ammontare annuo dell'incremento. 
se coniugato: (non legalmente ed effettivamente separato) non possieda un reddito proprio annuo pari o superiore a quello previsto per il pensionato solo e, cumulato con quello del coniuge, un reddito totale pari o superiore alla somma dell'ammontare annuo del limite personale + l'ammontare annuo dell'assegno sociale. 
Qualora il pensionato sia in possesso di redditi, personali o cumulati con il coniuge, inferiori ai limiti massimi previsti, l'incremento viene corrisposto per differenza, fino al raggiungimento di detti limiti.

Età anagrafica:

L'età anagrafica, a seconda delle ipotesi sopra specificate, è fissata rispettivamente in 70 o 60 anni.

Per i pensionati di età compresa fra 65 e 70 anni (infrasettantenni) l'età anagrafica può essere ridotta in ragione di un anno di età per ogni 5 anni di contribuzione, o frazione pari o superiore a due anni e mezzo (riduzione di un anno se si è in possesso di un periodo di contribuzione non inferiore a due anni e mezzo).

Per esempio:

- 69 anni età e contribuzione versata per almeno 5 anni 
- 68 anni età e contribuzione versata per almeno 10 anni 
- 67 anni età e contribuzione versata per almeno 15 anni 
- 66 anni età e contribuzione versata per almeno 20 anni 
- 65 anni età e contribuzione versata per almeno 25 anni 


Ai fini della riduzione del requisito dell'età é utile tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) versata nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, oppure in una forma esclusiva o sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, a condizione che non abbia dato origine ad un trattamento pensionistico.

articolo della d.ssa Gabriela Maucci

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