sabato 23 marzo 2013

Per l'inabilità civile si fa riferimento al reddito familiare (Cassazione, sentenza 7320/2013)


Per la concessione della pensione agli invalidi civili si deve terne conto del "cumulo dei redditi familiari". Lo ha stabilito la sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza 7320/2013, respingendo il ricorso di una signora della provincia di Roma, volto ad ottenere l'accertamento del suo diritto alla pensione di inabilità.


E secondo il Supremo collegio non ricorrano neppure i presupposti “per il sollecitato intervento delle Sezioni unite sulla questione controversa, ove si consideri che le conclusioni espresse nelle decisioni di questa Corte numero 5003 e 4677 del 2011 costituiscono il risultato di una compiuta considerazione e valutazione delle variegate disposizioni normative succedutesi nel tempo” al punto che “può dirsi ormai superato il denunciato contrasto giurisprudenziale e consolidato l’orientamento” adottato nel caso concreto.

Il principio
Per i giudici di Piazza Cavour, dunque, "deve ritenersi giuridicamente corretto l'orientamento seguito dalla sentenza impugnata, in base al quale, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla legge 118 del 1971, articolo 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge, onde il beneficio va negato quando l'importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma".

La vicenda
La Corte d'Appello di Roma, il 5 novembre 2007 aveva già dato torto alla donna rilevando che dalla certificazione dell'Agenzia delle entrate risultava che i suoi redditi, cumulati con quelli del coniuge, "superavano i limiti di legge stabiliti per ottenere il trattamento pensionistico richiesto". 

Nessuna violazione costituzionale
Con riguardo, poi, alle doglianze della ricorrente secondo cui in tal modo si violerebbero le norme costituzionali a tutela della famiglia "mette conto rilevare come l'attribuzione di un rilievo preclusivo dell'intervento pubblico al reddito famigliare di cui i singoli componenti beneficiano, discende dal riconoscimento, nel vigente sistema di sicurezza sociale, di meccanismi di solidarietà particolari, concorrenti con quello pubblico, ugualmente intesi alla tutela dell'uguaglianza e della libertà' dal bisogno in attuazione dell'articolo 3 comma II° della Costituzione". 

Del resto, argomenta ancora la Cassazione, "il reddito famigliare, a seguito della sostituzione del testo dell'articolo 13 della legge 118 del 1971 ad opera dell'articolo 1, comma 35, della legge 247 del 2007, costituisce necessario parametro di riferimento anche per la concessione dell'assegno mensile, consistendo la provvidenza in questione in una erogazione destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive della persona invalida (come aveva ritenuto la giurisprudenza della Cassazione e della stessa Corte Costituzionale) ma a fornire all'invalido - allo stesso modo che la pensione di inabilità - un minimo di 'sostentamento' atto ad assicurarne la sopravvivenza".

Inps, posizione da rivedere
La questione del cumulo dei redditi era balzata di recente all’onore delle cronache a seguito di una circolare (149/2012) con cui l’Inps aveva adottato come criterio base quello del reddito familiare. A seguito delle polemiche però l’istituto di previdenza due settimane dopo tornò sui suoi passi e con il messaggio 717/2013 “ritirò” la circolare tornando al vecchio orientamento. Nel messaggio del 14 gennaio scorso, infatti, si leggeva che “In attesa della preannunziata nota ministeriale a chiarimento della complessa materia dei limiti reddituali delle pensioni di inabilità civile ed in considerazione di una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 12 e 13 della legge n. 118/1971, si ritiene di non modificare l’orientamento amministrativo assunto a suo tempo dal Ministero dell’Interno (circ. Ministero dell’Interno n. 5 del 20.6.1980) e successivamente confermato nel tempo da questo Istituto all’atto del subentro nella funzione di erogazione delle provvidenze economiche per le minorazioni civili. Pertanto, sia nella liquidazione dell’assegno ordinario mensile di invalidità civile parziale, sia per la pensione di inabilità civile si continuerà a far riferimento al reddito personale dell’invalido”.

Probabilmente ora l’orientamento sarà da rivedere ancora una volta

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