mercoledì 5 dicembre 2012

Diritto alla indennità di accompagnamento in presenza di notevoli limitazioni cognitive (Cassazione, Sez. Lav., Sentenza n° 28705/2011)



La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato, come già il Tribunale, la domanda di R. A. volta alla condanna dell'INPS alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento. La Corte territoriale - dissentendo dalle conclusioni della CTU disposta in secondo grado, che evidenziavano la sussistenza delle condizioni richieste per l'attribuzione del beneficio, stante, per la malattia psichica di cui era portatore l' A., "la pericolosità del soggetto" tale da comportare "pericolose situazioni intra ed extra domiciliari", con incapacità ad "utilizzare convenientemente per i suoi bisogni vitali i mezzi di sostentamento resi per lui disponibili" - ha osservato che la presunta pericolosità non si era, in realtà, mai tradotta in stati dissociativi con gravi conseguenze alle cose o alle persone durante gli undici anni trascorsi dall'esordio della malattia, mentre la rilevata tendenza del soggetto ad evitare di uscire di casa - dove era opportunamente assistito - era il risultato di una sua scelta, così da non necessitare di un aiuto permanente e continuo, così come richiesto dalla legge.
Di questa sentenza A.R. ha chiesto la cassazione con ricorso fondato su un unico motivo, illustrato con successiva memoria. L'INPS ha resistito con controricorso.
A seguire il testo integrale del provvedimento.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 23 dicembre 2011, n. 28705

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - rel. Presidente - Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere - Dott. TRIA Lucia - Consigliere - Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere - Dott. TRICOMI Irene - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: A.R., - ricorrente - contro I.N.P.S.- controricorrente - e contro COMUNE DI xx - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 471/2008 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/01/2008 r.g.n. 2410/04; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE; udito l'Avvocato ANTONELLA PATTERI per delega ALESSANDRO RICCIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato, come già il Tribunale, la domanda di R. A. volta alla condanna dell'INPS alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento. La Corte territoriale - dissentendo dalle conclusioni della CTU disposta in secondo grado, che evidenziavano la sussistenza delle condizioni richieste per l'attribuzione del beneficio, stante, per la malattia psichica di cui era portatore l' A., "la pericolosità del soggetto" tale da comportare "pericolose situazioni intra ed extra domiciliari", con incapacità ad "utilizzare convenientemente per i suoi bisogni vitali i mezzi di sostentamento resi per lui disponibili" - ha osservato che la presunta pericolosità non si era, in realtà, mai tradotta in stati dissociativi con gravi conseguenze alle cose o alle persone durante gli undici anni trascorsi dall'esordio della malattia, mentre la rilevata tendenza del soggetto ad evitare di uscire di casa - dove era opportunamente assistito - era il risultato di una sua scelta, così da non necessitare di un aiuto permanente e continuo, così come richiesto dalla legge.
Di questa sentenza A.R. ha chiesto la cassazione con ricorso fondato su un unico motivo, illustrato con successiva memoria. L'INPS ha resistito con controricorso.

DIRITTO

1. Nell'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 508 del 1988, art. 1 in relazione all'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5. Censura la sentenza impugnata per non aver giustificato in modo logico e adeguato il proprio dissenso dalle risultanze dell'accertamento scientifico da essa stessa disposto, fondandosi la decisione su considerazioni che non tengono in alcun conto la natura della malattia diagnosticata dal CTU (della quale la Corte di merito neppure fa cenno) e, senza spiegazione, alludono a un soggetto che vive in isolamento per sua scelta, piuttosto che come conseguenza indotta dalla malattia in questione, così come indicato dal medico legale.
2. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'INPS, ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., per la mancata formulazione del quesito di diritto, posto che la censura del ricorrente, pur formalmente diretta a denunciare la violazione di norme di diritto, è intesa in realtà - come dimostra la sintesi del motivo sopra illustrata (nonchè il riferimento fatto dal ricorrente alla previsione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 e non a quella dell'art. 360 c.p.c., n. 3) - a contestare la motivazione della sentenza della Corte territoriale, valutata come carente ed illogica per non aver tratto dalla disposta consulenza tecnica di ufficio i significati resi evidenti o, comunque, desumibili dalla relazione dell'ausiliare tecnico.
3. Tanto premesso, il ricorso è meritevole di accoglimento.
4. In effetti, la sentenza impugnata ha concluso per l'infondatezza della domanda della indennità di accompagnamento senza fornire una giustificazione logica del giudizio da essa adottato in dissenso dalle conclusioni del proprio CTU ed espresso senza considerazione alcuna del significato dei dati di fatto pur ampiamente menzionati in motivazione.
5. La Corte d'appello afferma che l' A., già certamente inabile al lavoro, non aveva diritto (anche) all'indennità di accompagnamento per il solo fatto di preferire di rimanere nella propria abitazione, pur essendo in grado di attendere autonomamente e senza alcun grave e concreto pericolo alla quasi totalità degli atti quotidiani del vivere. Sta di fatto che la sentenza in questione non enunzia neppure la malattia diagnosticata dal CTU, che, secondo l'odierno ricorrente, consisteva in una "psicosi schizofrenica paranoidea (demenza precoce)" e, tuttavia, menziona, come prodotte da quella malattia, conseguenze consistenti non solo in note di deficienza nella critica, ma anche di allucinazioni uditive e di idee di persecuzione. Ancora, la sentenza impugnata evidenzia che l' A. frequentava un Centro di salute mentale da molti anni sempre accompagnato da uno dei genitori o riceveva le visite dei medici pubblici nel proprio domicilio. Sempre la sentenza impugnata sottolinea che l' A., secondo le indicazioni peritali, "non aveva alcuna capacità ad utilizzare convenientemente per i suoi bisogni vitali i mezzi di sostentamento resi per lui disponibili".
Cosiffatti elementi imponevano al giudice di raccordare la sua statuizione di rigetto della domanda ad un motivato esame delle condizioni reali dell' A., pur descritte e rilevate, secondo le regole del sillogismo giudiziario, che impongono di assumere per la decisione postulati verificati e corrispondenti a regole di esperienza condivise. Viceversa la sentenza impugnata si è sottratta al compito fondamentale che le era commesso, congetturando la esistenza di preferenze personali in presenza di dati obiettivamente inconciliabili con una scelta dell' A. e giustificando, sostanzialmente sulla base di tale sola congettura, l'accertamento relativo alla insussistenza dei requisiti necessari all'attribuzione della indennità di accompagnamento. Lo stesso trattamento della riferita (dal CTU) pericolosità del soggetto, tale da comportare "pericolose situazioni intra ed extra domiciliari" - nel risolvere il problema della pericolosità attraverso lo spostamento del senso della operazione logica dalla valutazione del pericolo a quella del danno - rende evidente la non ragionevolezza delle giustificazioni esposte dal giudice d'appello, perchè espresse sulla base di supposizioni che non trovano nessun conforto nella realtà da lui stesso descritta, oltre a non essere suffragate dalla menzione critica di principi scientifici suscettibili di sostenere il dissenso dalle conclusioni del nominato CTU. 6. Si aggiunga che la giurisprudenza di questa Corte è da tempo orientata - anche in considerazione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di fornire un sostegno alla famiglia onde agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli, per le loro gravi infermità, di un continuo controllo, evitandone, così, il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale - ad affermare la configurabilità di un diritto al beneficio assistenziale in questione in relazione a tutte quelle malattie che, per il grado di gravità espresso, comportano, per il malato, una consistente limitazione delle facoltà cognitive e, nello stesso tempo, richiedono una giornaliera assistenza al fine di evitargli pericoli per sè e per altri (si citano ad esempio proprio le psicopatie con incapacità di integrarsi nel proprio contesto sociale) (vedi Cass. n. 1268 del 2005, n. 13362 del 2003, nn. 5017, 4389 e 3299 del 2001, n. 4664 del 1993). Era, dunque, questa giurisprudenza, proprio perchè specificamente dedicata agli effetti delle malattie psichiche sulla capacita di attendere agli atti del vivere quotidiano e sulla capacità di autonoma deambulazione, che doveva costituire parametro delle verifiche del giudice e postulato da utilizzare nelle operazioni logiche necessarie ad una compiuta e ragionevole decisione del caso.
7. In conclusione, la sentenza impugnata è da considerare affetta dai denunciati vizi di motivazione e, per tale ragione se ne impone la cassazione, con rinvio della causa ad altro giudice di merito per la rinnovazione dell'accertamento di fatto.
8. Il giudice di rinvio, designato nella stessa Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

Fonte: www.laprevidenza.it

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