martedì 14 giugno 2022

Bonus 200 euro: servirà l'allegata autocertificazione (ma solo per i dipendenti del settore privato)

Il bonus da 200 euro previsto per il mese di luglio per i dipendenti del settore privato sarà erogato in automatico. 

L’Inps però precisa che per ottenere il beneficio il lavoratore dovrà produrre un’autocertificazione.

L’art. 31 del Decreto Aiuti prevede un’indennità da riconoscersi “per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” e che “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia“.

L’indennità, si specifica, verrà riconosciuta in via automatica, in misura uguale per tutti, una sola volta e previa acquisizione del datore di lavoro di una dichiarazione del lavoratore nella quale afferma “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”, ossia di non essere percettore di pensione e Reddito di cittadinanza (così come previsto dalla norma per quanto riguarda i destinatari del bonus).

Infatti, ricordiamo, sono previsti due requisiti per poter usufruire del bonus. 

1) Il lavoratore deve innanzitutto aver beneficiato per almeno un mese – da gennaio ad aprile – dello sconto contributivo allo 0,8% previsto dall’ultima legge di Bilancio per chi ha un reddito mensile che non supera i 2.692 euro

2) La seconda è che il potenziale beneficiario del bonus non percepisca né trattamenti pensionistici né il reddito di cittadinanza.

A seguire il facsimile del modello di autocertificazione liberamente scaricabile in formato .pdf, predisposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro



giovedì 9 giugno 2022

Infografica procedura di riconoscimento dello status di "sordo civile" ex L. 381/1970.

Ritenendo di fare cosa gradita, allego una dettagliatissima infografica relativa alla procedura di riconoscimento dello status di "sordo civile" ex L. 381/1970.

Lo schema consente una migliore interpretazione visiva e lineare dei vari step procedurali, e soprattutto aiuta a  distinguere agevolmente la sordità  dall'invalidità civile in quanto destinatarie ex Lege di diverse provvidenze economiche.

Ringrazio il carissimo amico Mario Buccigrossi, Vice Presidente dell'Associazione Mente e Coscienza ONLUS, per la predisposizione e la diffusione dell’utilissimo schema.



giovedì 19 maggio 2022

Sussiste il diritto all'assegno sociale anche se l'assegno di mantenimento astrattamente dovuto non è stato mai percepito (Cass., Sentenza n° 24954/2021)

Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.

Altri post sull'argomento li troverete al seguente LINK


Carmine Buonomo

giovedì 12 maggio 2022

Il reddito di riferimento per il diritto alle prestazioni assistenziali è quello certificato dall'Agenzia delle Entrate ed è al netto delle spese deducibili (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1865/2022)

Ho il piacere di condividere con voi questo interessantissimo precedente giurisprudenziale reso dal Tribunale di Napoli Nord in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva su una pensione di inabilità civile il cui pagamento era stato improvvisamente sospeso dall'INPS per un non meglio specificato "superamento dei limiti reddituali".

Nel provvedimento allegato, l'impeccabile G.L. dr. Giannicola Paladino, dopo un'interessantissima ricostruzione normativa della provvidenza in oggetto, condanna l'INPS al ripristino del pagamento della prestazione economica in considerazione della circostanza che dalla certificazione reddituale ufficiale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, risultava che il ricorrente avesse dichiarato un reddito al netto delle spese deducibili inferiore ai limiti massimi stabiliti annualmente per legge.

Un altro articolo sull'argomento lo troverete QUI.

Buona lettura.

Carmine Buonomo 

 

lunedì 9 maggio 2022

Il provvedimento di revoca di una prestazione assistenziale è sempre impugnabile in giudizo (S.S. U.U. Cassazione n° 14561/2022 del 09/05/2022)

Sull'annosa questione "revoca/nuova domanda" si sono finalmente pronunciate in data odierna le Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza n° 14561/2022) con il seguente principio di diritto (punto 20): 

"Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, NON È NECESSARIO PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA AMMINISTRATIVA".

Importantissima anche la parte in cui le S.S.U.U. si pronunciano sulla pacifica applicabilità dell'art. 149 d.a. cpc (aggravamenti sanitari intervenuti in corso di giudizio) ai giudizi avverso i verbali di mancata conferma (punto 19.3): 

"A tale soluzione non è di ostacolo l'eventualità che nel corso del giudizio si accerti che i requisiti per beneficiare della prestazione fossero effettivamente venuti meno al momento della revoca e che se ne fossero realizzate nuovamente le condizioni successivamente posto che a norma dell'art. 149 disp. att. cod.proc.civ. resta comunque nella facoltà del giudice di tener conto degli aggravamenti intervenuti nel corso del procedimento".

Un sentito ringraziamento e le nostre più vive congratulazioni a tutto lo Studio legale dell'avv. Leonardo Maiolica, all’avv. Luigi Taffuri e all'avv. Gaetano Irollo per la strepitosa ed epocale vittoria ottenuta.

Finalmente giustizia è fatta!!!

LINK: CASS. SS.UU., SENT. 14561/2022 

Carmine Buonomo