mercoledì 24 novembre 2021

La liquidazione delle spese di giudizio nelle controversie previdenziali (Cassazione, 6 Civ., ord. 33625/2021)

Fonte: PuntodiDiritto.it

Ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali, il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate) alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa.

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, con l'ordinanza del 11 novembre 2021, n. 33625, mediante la quale ha accolto il ricorso e provveduto a nuova liquidazione delle spese. 

La vicenda 

La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che il Tribunale di Foggia, adito in sede di opposizione ad ATP, dichiarava il diritto del ricorrente all'assegno ordinario di invalidità, liquidando le spese processuali nella misura di € 2.300,00. 

Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione del D M. n. 55 del 2014, della I. n. 794 del 1942, art, 24 c. 1 e D.M. n. 585 del 1994 art. 4 c. 1, nonché della I. 1051 del 1957 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., osservando che la misura dei compensi stabilita in sentenza appare assunta senza il rispetto dell'inderogabile limite minimo degli onorari e dei diritti stabiliti dalla tariffa professionale forense in relazione al valore della causa. 

La decisione in sintesi 

La Corte di Cassazione, mediante la menzionata ordinanza n. 33625 del 2021, ha ritenuto il motivo fondato e ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha liquidato le spese in complessivi € 5.115,00 secondo le tabelle.

La motivazione 

Sul punto il Collegio ha osservato che «ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali (quale quella in oggetto), il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci te annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa» (Corte di cassazione, n. 15656/2012, conf. Corte di cassazione, n. 10454/2015; Corte di cassazione, S.U., n.10455/2015)

Il Collegio, quindi, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito liquidando le spese in complessivi € 5.115,00 (da cui va detratta la somma già liquidata), oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%. 

A seguire il link all'ordinanza, liberamente scaricabile in formato .pdf

giovedì 21 ottobre 2021

Studio Legale Buonomo inserito nell'elenco dei candidati per l'indagine "Gli Studi Legali dell'anno 2022" del Sole24Ore: Votateci!!!

 

Anche quest'anno lo Studio legale Buonomo, già riconosciuto nell'anno 2020, è stato inserito nell'elenco dei candidati all'indagine "Gli Studi Legali dell'anno 2022" indetta dal Sole24Ore e Statista, piattaforma di dati aziendali n. 1 al mondo.

Se ritenete che l'attività da noi svolta sia (e soprattutto sia stata) meritevole di supporto, vi chiediamo di perdere pochissimi secondi del vostro prezioso tempo per onorarci del voto.

La procedura - che non richiede alcuna registrazione - semplicissima e velocissima, è raggiungibile al seguente 

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martedì 19 ottobre 2021

Indennità NASPI: per la misura della prestazione bisogna tener conto del numero di settimane effettive maturate negli ultimi quattro anni (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 3669/2021)

In riferimento all'oggetto, ho il piacere di postare un interessantissimo precedente giudiziario, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Che la Naspi vada liquidata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive versate nel quadriennio precedente potrà sembrare ovvio, visto che è la stessa normativa che lo prevede.

Purtroppo, però, quando ci si rapporta con l'INPS nulla è scontato.

Nel caso specifico l'Istituto, nel costituirsi in un giudizio di condanna al pagamento della Naspi precedentemente negata, chiedeva dichiarasi cessata la materia del contendere, avendo riesaminato la pratica e provveduto al pagamento della prestazione dopo la notifica del ricorso.

Tuttavia, le settimane di Naspi liquidate (10 settimane pari a 70 giorni) - sulla base dei nostri calcoli - erano nettamente inferiori a quelle teoricamente spettanti (36 settimane pari a 252 giornate).

A seguito di istruttoria documentale (esibizione di C.U. e buste paga), la sempre attentissima d.ssa Raffaella Paesano del Tribunale di Napoli Nord, statuiva l'accoglimento della domanda giudiziale con diritto del ricorrente a percepire le ulteriori giornate non liquidate dall'INPS e dichiarando al contempo cessata la materia del contendere per le sole giornate già corrisposte ed ovviamente non contestate. 

La sentenza ovviamente viene pubblicata dopo i 30 giorni dalla notifica al procuratore costituito ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

Carmine Buonomo


martedì 12 ottobre 2021

In caso di visita di revisione volta alla mera rivalutazione del requisito sanitario, non è richiesta una nuova domanda amministrativa (Tribunale Napoli Nord, ordinanza RG 5206/2021)

Con riferimento all'annosa questione "verbale di revisione negativo / nuova domanda amministrativa" negli ultimi tempi l'INPS, a seguito delle continue "batoste" ricevute dai vari Tribunali del Lavoro italiani (LINK agli articoli) ha provato ad affinare gli artigli, modificando la propria strategia offensiva.
Cosa succede in pratica?
A titolo meramente esemplificativo, con verbale di revisione l'INPS comunica la mancata conferma del requisito sanitario con la sospensione dei benefici (economici e non) e contemporaneamente avvisa della possibilità di ricorrere in Tribunale con giudizio ex art. 445 bis cpc nei 6 mersi dalla notifica.
E fin qui nulla quaestio!!!
La cosa grave, invece, è che a distanza di un periodo variabile da pochi giorni a 2/3 mesi dalla notifica del verbale sanitario, l'INPS PROVVEDE - IN MANIERA TOTALMENTE IRRITUALE ED ILLEGITTIMA - ANCHE AD ADOTTARE E COMUNICARE la REVOCA della prestazione.
In questo modo, credendo di trovarsi di fronte ad un magistrato poco attento e ad un avvocato stupido, l'Istituto, costituendosi in giudizio, chiede il rigetto della domanda per intervenuta revoca.
Anche mia figlia che ha appena nove anni sa benissimo che LA REVOCA FORMALE PUÒ (anzi DEVE) ESSERE ADOTTATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE IL VERBALE SANITARIO NON VIENE IMPUGNATO ENTRO SEI MESI OPPURE SE, L’EVENTUALE GIUDIZIO DI ATPO VIENE DEFINITO CON ESITO SFAVOREVOLE AL RICORRENTE.
Lo sa mia figlia, lo sa il mio vicino di casa, lo sa anche il mio cagnolino, ma - guarda caso - all'INPS non lo sanno o, più probabilmente, fanno finta di non saperlo!!!
Fortunatamente esistono i magistrati e gli avvocati (si perdoni l’autocelebrazionismo): i primi deputati a far rispettare la legge ed i secondi a denunciare alla magistratura le storture del sistema e gli abusi di potere come questo or ora denunciato!!!
Con l'allegata ordinanza resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio, a seguito delle note di trattazione scritta, la sempre attentissima e preparatissima d.ssa Chiara Cucinella, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord, nel rigettare la strampalata eccezione INPS di improponibilità per intervenuta revoca ha formalmente provveduto alla nomina del CTU con la seguente motivazione: 

martedì 21 settembre 2021

L'istanza di riconoscimento dell'handicap grave non richiede alcuna specifica indicazione al fine di integrare l'interesse ad agire ex art. 445 bis cpc (Cassazione, Sentenza 24952/2021)

Con riguardo alla fantasiosa eccezione INPS di inammissibilità del giudizio di ATPO in ragione della mancata esplicitazione, nel ricorso introduttivo, del beneficio non economico desiderato ai sensi dell'art. 3 co 3 L. 104/92, ho il piacere di postare questo interessantissimo e recentissimo provvedimento della S.C.

Con un'articolata ricostruzione giuridico/normativa la Cassazione conclude che "... l'istanza tesa al semplice riconoscimento di tale stato psico fisico non richiede altra indicazione al fine di integrare l'interesse ad attivare il procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., laddove il medesimo stato sia stato in concreto negato dal soggetto che istituzionalmente ha il potere di accertarlo".

Carmine Buonomo