mercoledì 2 settembre 2020

Notifica a mezzo PEC agli indirizzi risultanti dall' IPA ex art. 28 D.L. 76/2020: facsimile nota di accompagnamento e relata di notifica

Come detto già QUI, l’art. 28 del D.L. 76 del 16 Luglio 2020 consente all’Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA) di uscire -quasi - definitivamente da quel limbo kafkiano che lo perseguita sin dalla sua nascita.

La norma in parola, concede 90 giorni di tempo al Ministero della Giustizia rectius: alla sua emanazione tecnica, la D.G.S.I.A.) per predisporre delle “specifiche tecniche” che consentano di adeguare il già esistente (ma non completamente popolato) Registro delle PP.AA.; tale registro, per intendersi, è quello attualmente accessibile tramite il P.S.T. (tecnicamente il nome esatto è: Registro contenente gli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni Pubbliche, costituito ai sensi del D.L. 179/2012, Art. 16, comma 12);

Ora, sino a quando tale adeguamento non sarà effettuato dalla D.G.S.I.A., i Colleghi potranno utilizzare gli indirizzi PEC risultanti dal nuovo (o meglio, ora ‘maturo’) IPA, vale a dire l’Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi.

A tutt'oggi, mentre l'INAIL già dal 2016 ha regolarmente comunicato la propria PEC univoca al Registro PP.AA. ("notifiche_comunicazioni@postacert.inail.it") (LINK), questo non è avvenuto per l'INPS.

Va da sè che, ai fini della valida notifica a mezzo PEC ed in attesa che l'INPS si decida a comunicare la propria PEC al registro PP.AA., i colleghi potranno tranquillamente utilizzare gli indirizzi PEC risultanti dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Ricordo, inoltre, che la prova in giudizio dell'avvenuta notifica a mezzo PEC, negli uffici giudiziari abilitati al processo telematico, non può assolutamente essere fornita con la semplice stampa delle ricevute di consegna e di accettazione.

In questi casi infatti, bisogna salvare le relative ricevute in formato .eml o .msg ed inviarle (con una nota di accompagnamento in formato .pdf) nel relativo fascicolo telematico: solo così, infatti, il Giudice potrà "accedere materialmente" nella pec inviata e verificare i files trasmessi, gli indirizzi destinatari e data, ora ed esito della notifica.

Ritenendo di fare cosa gradita, provvedo quindi ad allegare un facsimile della nota di accompagnamento dei files in formato .eml e di una relata di notifica.

venerdì 7 agosto 2020

Incremento della pensione: ne ho diritto? e quanto mi spetta? Capirlo con due click

Il combinato della sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e del Decreto Legge “agosto” produce una serie di effetti per gli invalidi, i ciechi e i sordi aprendo alcune possibilità di incremento delle loro pensioni. 

Essendo complesso orientarsi correttamente HandyLex.org ha predisposto un semplice script che con pochi click fornisce una prima risposta.

Ringrazio il fraterno amico Carlo Giacobini, direttore di HandyLex per l'impagabile servizio reso.

LINK AL SERVIZIO



Assegno sociale: è irrilevante la rinuncia all'assegno di mantenimento (Corte Appello Genova, Sentenza n° 72/2020)

In riferimento all'annosa questione assegno sociale / assegno mantenimento, ho il piacere di condividere un interessantissimo precedente gentilmente messo a disposizione dalla collega Dina Fedi del Foro di La Spezia.

Degna di segnalazione è la parte in cui il collegio conclude che "... la circostanza che l'appellata in sede di divorzio abbia rinunciato all'assegno divorzile non possa essere ricondotta ad un intento di abusare della copertura assistenziale quanto, invece, alla consapevolezza che le condizioni economiche dell'ex coniuge non avrebbero concretamente consentito di provvedere al mantenimento di entrambi".

Altri post sull'argomento li troverete al seguente LINK.

Carmine Buonomo

mercoledì 5 agosto 2020

Indebito pensionistico, genericità della richiesta e sanatoria ex art. 13 L. 412/1991 (Tribunale Bari, Sentenza n° 2205/2020)

In tema di indebito previdenziale, allego un interessantissimo precedente giurisprudenziale della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari (Sentenza n° 2205/2020, G.L. d.ssa Angela Vernia), gentilmente messo a disposizione dal collega avv. Francesco de Cesare.

Nel provvedimento in oggetto si legge che l'onere della prova, anche secondo quanto stabilito dalle S.S.U.U. della Cassazione con Sentenza n° 18046/2016, grava sul ricorrente che richiede l'accertamento negativo della pretesa creditoria, A CONDIZIONE che l'Istituto non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito, ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme rogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa.

A ciò si aggiunga un excursus normativo e giurisprudenziale sulla sanantoria ex art. 13 L. 412/1991 secondo cui l'INPS non può recuperare somme indebitamente corrisposte, salvo che la percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. 

Carmine Buonomo

lunedì 20 luglio 2020

Maggiorazione sociale per gli invalidi civili al 100%: depositata la Sentenza della Corte Costituzionale n° 152/2020


Post del carissimo amico Carlo Giacobini, direttore di HandyLex.org

In attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Corte Costituzionale ha depositato poco fa la Sentenza 152/2020 (LINK) assunta nella seduta del 23 giugno scorso.

La Sentenza riguarda - detto molto sommariamente - l'aumento delle provvidenze agli invalidi civili attualmente fissate a 286 euro mesili.
La sentenza infatti dichiara l'illegittimità costituzionale dell’art. 38,comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che gli aumenti previsti (il famoso aumento ad un milione di lire) sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni».


Quell'aumento oggi è di euro 651,51, per tredici mensilità con i seguenti limiti reddituali: euro 8.469,63 per il pensionato solo ed euro 14.447,42 per il pensionato coniugato.

Nei prossimi giorni approfondiremo con una specifica analisi.

Nel frattempo attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ormai imminente.
Nel frattempo:
1) non è necessario presentare nessuna domanda;
2) l'aumento spetterà solo agli invalidi civili totali (non parziali);
3) l'aumento seguirà la medesima logica di quello previsto dall'articolo 38 della legge 448/2001 (limiti redituali).
Per il resto, manteniamo la pazienza: arriveranno le rituali specifiche da INPS. Prima molte risposte sarebbero approssimative.
Alla lettura della sentenza appaiono ancora più evidenti molte approssimazioni e commenti pubblicate in queste settimane da stampa generalista ma anche da testate e siti specificamente rivolti alla disabilità.