mercoledì 19 luglio 2017

Deve essere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento anche quando la necessità dell'aiuto di terzi non si manifesti continuamente nel corso della giornata (Cassazione, ordinanza n° 2600/2017)


L'indennità di accompagnamento è una prestazione del tutto peculiare, in cui l'intervento assistenziale è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiare a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale. 


La nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che il soggetto debba compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno dell'aiuto di terzi, per cui si alternano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva.

In sostanza, quando l'impedimento non è emendabile con cure appropriate, il bisogno di assistenza è "permanente" e "continuo", anche se fa necessità dell'aiuto di terzi si manifesta periodicamente a distanza di tempo nel corso della giornata, per cui si alternano momenti di assistenza attiva a momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva".

Carmine Buonomo


giovedì 13 luglio 2017

E' ammissibile il provvedimento di correzione dell'errore materiale anche quando l'errore stesso è stato provocato dal difensore (Ordinanza Tribunale Napoli)

Su gentile concessione dell'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello, ho il piacere di pubblicare la famosa ordinanza del 2008 del Tribunale di Napoli, G.L. d.ssa Santulli, con cui fu disposta la C.E.M. sebbene l'errore non fosse dipeso dal giudice ma da una mera disattenzione del difensore nella redazione del ricorso.
Una piccola curiosità: nella suddetta istanza, il collega Mazzucchiello si rifece ad una pronuncia della Cassazione in materia di errori di trascrizioni nei Registri Immobiliari provocati dall'avvocato nell'atto di citazione per uso trascrizione domanda pendente.

Carmine Buonomo


martedì 4 luglio 2017

Sclerosi multipla: scala EDSS per la percentualizzazione del grado di invalidità civile


La scala EDSS (Expanded Disability Status Scale) trova ampio uso come strumento per misurare e valutare le caratteristiche cliniche dei pazienti affetti da sclerosi multipla. È inoltre uno strumento ampiamente accettato negli studi clinici, ad esempio per valutare l’effetto di trattamenti sulla progressione della malattia.

La scala EDSS è stata sviluppata negli anni Cinquanta dal dottor John Kurtzke per misurare lo stato di invalidità delle persone affette da sclerosi multipla. L’intento è stato quello di creare un approccio obiettivo per quantificare il livello di disabilità. La scala è stata poi modificata più volte per renderla più efficace nel descrivere le caratteristiche cliniche dei pazienti. La scala ha preso quindi il suo nome definito di Expanded Disability Status Scale (EDSS).


Il punteggio EDSS totale (vedi la Tabella) viene determinato da due fattori: la capacità di deambulazione e i punteggi relativi ad otto sistemi funzionali. Infatti, viene utilizzata una sotto-scala che valuta lo stato funzionale di alcuni sistemi funzionali che sono variabilmente colpiti dalla malattia.
Sistemi funzionali

Gli otto sistemi funzionali 
Piramidale (funzionale motorio) 
Cerebellare 
Tronco encefalico 
Sensitivo 
Sfinterico 
Visivo 
Cerebrale 
Altri 

A ciascun sistema funzionale viene dato un punteggio di crescente gravità (da 1 a 5). La categoria “Altri” non riceve un punteggio numerico, ma dà indicazioni su un problema particolare, ad esempio la perdita di capacità deambulatoria.

Punteggio EDSS

mercoledì 28 giugno 2017

Modello diffida Poste / Banche per prelevare somme nell'interesse del minore senza autorizzazione del Giudice Tutelare

In considerazione delle numerosissime segnalazioni pervenute da parte di genitori di minori beneficiari di prestazioni assistenziali che si vedono negare il diritto a compiere in autonomia gli atti di gestione sul c/c intestato ai propri figli, e facendo seguito all'articolo pubblicato QUI, nella speranza di fare cosa gradita posto un facsimile di diffida da inoltrare all'Ufficio Postale / Banca che persevera nell'atteggiamento ostruzionistico.

Carmine Buonomo

Non serve l’autorizzazione del Giudice tutelare per l'apertura e la gestione (versamenti e prelievi) di un conto corrente intestato al minore beneficiario dell’indennità di accompagnamento o di frequenza (Messaggio INPS n° 3606/2014)

L'INPS con il messaggio n. 3606 del 26 marzo 2014 ha chiarito definitivamente che non serve alcuna autorizzazione da parte del Giudice Tutelare sia per l'apertura che per la successiva gestione (prelievi e versamenti) di un conto corrente intestato al minore beneficiario di prestazioni assistenziali

Le indennità di accompagnamento o di frequenza, infatti, sono gestite direttamente da chi esercita la potestà genitoriale per l’assistenza e la cura del minore, in quanto sono da qualificarsi quali atti di ordinaria amministrazione, ai sensi dell’art. 320, comma 1 del codice civile. 

Questi chiarimenti si sono resi necessari a seguito di numerose difficoltà riscontrate da molti cittadini nell’apertura e/o nella gestione di conti correnti o libretti nominativi intestati a minori destinatari di prestazioni assistenziali.

Ciò premesso, l’INPS ci ha tenuto a precisare che le operazioni relative all’accredito dell’indennità di frequenza o dell’indennità di accompagnamento sono da qualificarsi quali atti di ordinaria amministrazione; pertanto, non richiedono alcuna autorizzazione da parte del Giudice tutelare. 

Tali indennità, infatti, sono gestite direttamente da coloro che esercitano la potestà genitoriale per l’assistenza e la cura del minore. 

Si tratta, in concreto, di somme a scadenza periodica che non costituiscono proventi da lavoro del minore e non rientrano nel concetto di capitale di cui all’art. 320 del codice civile, che riguarda somme incassate una tantum e destinate a produrre frutti nel lungo periodo.

Ne consegue, quindi, che il rappresentante legale del minore ha facoltà di compiere, senza specifica autorizzazione da parte del giudice, tutti i singoli atti necessari per percepire gli importi spettanti, compresa l’apertura e la gestione di un conto corrente intestato al minore beneficiario della prestazione. 

Analogo discorso va fatto nel caso di riscossione di eventuali ratei arretrati delle indennità in oggetto, non incidendo le modalità di erogazione dell’indennità sulla natura giuridica della stessa.

Ad avviso di chi scrive il comportamento ostruzionistico tenuto dagli Istituti di credito integra in toto i reati di APPROPRIAZIONE INDEBITA (art. 646 c.p.) e di RIFIUTO E/O OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO (art. 328 c.p.) e come tale va immediatamente denunciato (LINK AL MODELLO DI DIFFIDA)