mercoledì 19 aprile 2017

Ripristino delle prestazioni assistenziali a seguito di reiezione, revoca o sospensione dovute al venir meno del requisito economico (Messaggio INPS n° 1487/2017)

Con il Messaggio in oggetto, la Direzione centrale per il sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile ed altre prestazioni dell’INPS ha dettato istruzioni alle sedi periferiche in ordine alla problematica del ripristino delle prestazioni economiche assistenziali a seguito di reiezione, revoca o sospensione dovute al venire meno del requisito economico.

Partendo dalla considerazione dell’autonomia dell’accertamento sanitario rispetto alla veridica dei requisiti socio-economici, l’INPS ha chiarito che in caso di perdita della prestazione assistenziale (assegno, pensione) a seguito del venir meno del requisito economico, il suo successivo perfezionamento (rispetto soglia reddito) determina la possibilità di riattivare la prestazione attraverso la sola presentazione del modello AP 93, cui va allegato il rituale modello autocertificativo AP70.

In tali casi non vi è necessità di una riapertura del procedimento di verifica sanitaria a meno che il verbale non abbia una data antecedente di più di due anni rispetto a quella della domanda di ripristino.


martedì 11 aprile 2017

Le eccezioni preliminari relative ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione nell'ATPO rappresentano motivo per formulare dichiarazione di dissenso e proporre il conseguente giudizio di merito (Cass., ordinanza n° 22949/2016)


Procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. - eccezione di insussistenza di requisito non sanitario o processuale proposta nell'atto di costituzione - successivamente all'effettuazione dell'accertamento medico è onere per l'Inps di ribadire l'eccezione con la dichiarazione di dissenso e il successivo giudizio di merito (Sintesi non ufficiale).

La dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione; in mancanza di contestazioni, l'accertamento sanitario ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il decreto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.

Se invece una delle parti contesti (non solo le conclusioni del c.t.u., ma complessivamente) la possibilità del giudice di ratificare l'accertamento medico, si apre un procedimento secondo il rito ordinario, con onere della parte dissenziente di proporre al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione (Conferma Cass. 8932/2015) - (Massima non ufficiale)

Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani per la preziosa segnalazione.

A seguire il relativo provvedimento, liberamente scaricabile in formato PDF

Carmine Buonomo


giovedì 6 aprile 2017

Le spese generali, in quanto accessori di legge, sono sempre dovute, anche senza espressa menzione nel titolo (Tribunale di S. Maria C.V., Sezione Esecuzioni, RGE 3958/2016)


Allego un interessantissimo precedente del Tribunale di S.Maria Capua Vetere, Sezione Esecuzioni, in cui anche il G.E. dott. Emilio Caputo, sulla scorta delle osservazioni del nostro studio ed abbracciando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha insindacabilmente stabilito che le spese generali, in quanto accessori ex lege, sono sempre dovute dal debitore anche senza espressa menzione nel titolo

Carmine Buonomo

mercoledì 5 aprile 2017

Deve escludersi che le voci di non autonomia costituiscano un necessario requisito del certificato medico da allegare alla domanda di indennità di accompagnamento (Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n° 233/2017)


In riferimento all'annosa questione dell'indennità di accompagnamento e la spunta delle voci di non autonomia, allego un interessantissimo precedente del dott. Arturo Avolio, G.L. del Tribunale di Napoli Nord in Aversa (Ce), gentilmente messo a disposizione dagli amici e colleghi avv.ti Alessio e Giuseppe D'Aniello.

In conclusione il Giudice ritiene che, in base alla normativa applicabile al caso di specie, deve escludersi che la dicitura "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure " Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita", costituisca un necessario requisito della certificazione medica da allegare alla domanda amministrativa, ove intesa a conseguire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sicché, a maggior ragione, deve escludersi che la allegazione di un certificato medico che tale dicitura contenga possa considerarsi requisito imprescindibile della domanda amministrativa.

Per altri post sul medesimo argomento, vi invito a visitare il seguente LINK .

Carmine Buonomo

martedì 28 marzo 2017

PCT e attestazioni di conformità aggiornate con le modifiche apportate dal provvedimento del 28/12/2015 (pubblicato sulla G.U. del 07.01.2016) alle nuove specifiche tecniche DGSIA

In G.U. del 07/01/2016 sono state pubblicate le nuove specifiche tecniche DGSIA applicabili al PCT. Cliccando sul pulsante in basso potrete scaricare un vademecum orientativo con i facsimile aggiornati, egregiamente predisposto dal Centro Studi per il Processo Telematico. 

Carmine Buonomo