martedì 28 marzo 2017

PCT e attestazioni di conformità aggiornate con le modifiche apportate dal provvedimento del 28/12/2015 (pubblicato sulla G.U. del 07.01.2016) alle nuove specifiche tecniche DGSIA

In G.U. del 07/01/2016 sono state pubblicate le nuove specifiche tecniche DGSIA applicabili al PCT. Cliccando sul pulsante in basso potrete scaricare un vademecum orientativo con i facsimile aggiornati, egregiamente predisposto dal Centro Studi per il Processo Telematico. 

Carmine Buonomo



mercoledì 22 marzo 2017

Nel contrasto tra decreto di omologa e CTU, l'unico rimedio esperibile è la procedura CEM (Cassazione, ordinanza n° 6415/2017)


Avverso il decreto di omologa (che segue automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni) non vi sono rimedi perché questo è espressamente dichiarato, dal legislatore che ha novellato il codice di rito, "non impugnabile", quindi non soggetto ad appello e neanche a ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (quest'ultimo ammissibile limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza).

La discrasia tra il parere del CTU ed il decreto di omologa è irrilevante, dovendosi avere esclusivo riguardo alle conclusioni di cui alla consulenza;


Il decreto di omologa che se ne discosti risulta, pertanto, viziato da mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione.


(Cassazione, Sez. VI Civile, Ordinanza del 13/03/2017 n° 6415 - Massima non ufficiale)

Ringrazio il collega ed amico avv. Marco Aquilani per la preziosa segnalazione.

A seguire il provvedimento in .pdf liberamente consultabile e scaricabile.

Carmine Buonomo





martedì 21 marzo 2017

Il limite di reddito per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef "al netto" degli oneri deducibili (Cassazione, Sentenza n° 5450/2017)


Facendo seguito ad un consolidatissimo orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte (Sentenza n° 5450/2017) conferma per l'ennesima volta che il reddito cui occorre fare riferimento per la pensione d' invalidità civile è quello "imponibile" e cioè - secondo la formulazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 3 (TUIR) - la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR (quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi assistenziali e previdenziali).

A seguire il provvedimento in formato PDF, liberamente consultabile e scaricabile.

Carmine Buonomo

lunedì 20 marzo 2017

Per la Suprema Corte i compensi del giudizio in opposizione ad ATPO negativo vanno liquidati in complessivi € 4.198,50 oltre accessori (Cassazione, Ordinanza n° 6457/2017)



All'esito del giudizio di merito instaurato ex art. 445 bis comma 6 cpc, il valore della causa va individuato nello scaglione ricompreso tra euro 5.200 ed euro 26.000,00 (nel caso specifico, due annualità della prestazione dell'indennità di accompagnamento, ma lo stesso discorso può valere anche per l'assegno/pensione di invalidità civile) ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione - tenuto conto di tutte le fasi previste dal DM n. 55/2014, ovvero tre per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito - sono, per il procedimento di istruzione preventiva, € 1.314,00 e per il giudizio di merito € 2.884,50 (trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 - cause di previdenza). 

(Cassazione, Sez. VI Civile, Ordinanza del 13/03/2017 n° 6457 - Massima non ufficiale)

Ringrazio il collega ed amico avv. Marco Aquilani per la preziosa segnalazione.

A seguire il provvedimento in .pdf liberamente consultabile e scaricabile.


Carmine Buonomo

lunedì 6 marzo 2017

Facsimile dichiarazione di esenzione dalle spese di soccombenza rinvenibile sul portale istituzionale del Tribunale di Napoli Nord


Su gentile segnalazione dell'amico e collega avv. Salvatore Setola, Vi comunico che sul sito web del Tribunale di Napoli Nord è stato predisposto un modello da allegare al ricorso introduttivo del giudizio, qualora l'assistito si trovi nelle condizioni reddituali previste per l'esonero dalla condanna al pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza.

Sembrerebbe che alcuni magistrati della Sezione ci abbiano invitato espressamente ad utilizzare questo modello per il futuro.



Il modello è scaricabile nella pagina Modulistica, sezione "Lavoro e Previdenza", al seguente LINK


Tuttavia, da un'attenta lettura dello stesso, ho notato che non risultano aggiornati nè l'importo complessivo per beneficiare dell'esonero (si legge € 19.447,68 anzichè € 23.056,82) nè la variazione in aumento (sempre x2) per ogni familiare convivente, come specificato anche dalla Cassazione, sez. VI civile, ordinanza n° 22345/2016 (si legge € 1.032,00 anzichè € 2.064,00).

Ho quindi provveduto a modificare il modello ufficiale, aggiornando sia gli importi presenti che aggiungendo ulteriori campi, qualora i componenti familiari siano più numerosi di quelli ipotizzati nel modello.

Il file lo troverete cliccando sul bottone a seguire.



Carmine Buonomo