venerdì 20 gennaio 2017

Facsimile richiesta corresponsione compensi di causa da inoltrare all'INPS

I colleghi funzionari INPS ci hanno chiesto la cortesia di volerci uniformare, per quanto è possibile, nella richiesta dei nostri onorari (da inoltrare a mezzo PEC o raccomandata A/R ai sensi della L. 111/2011).

In particolare hanno lamentato grosse difficoltà a liquidare i compensi nella misura esatta, in considerazione della persistente mancanza nelle comunicazioni che ricevono quotidianamente, del regime fiscale da applicare al singolo professionista.

Inoltre, anche se ovviamente non è obbligatorio, ci è stato chiesto anche di invitare i colleghi ad allegare un prospetto di fattura per agevolare il funzionario nel calcolare gli accessori del credito nella misura esatta.

A seguire, quindi, troverete il relativo facsimile predisposto dal nostro studio.

Carmine Buonomo 

mercoledì 18 gennaio 2017

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per il 2017

Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.


Per il 2017 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare 17 gennaio 2017, n. 8 (Allegato n. 3).

Come si potrà notare gli scostamenti sono nulli o minimi rispetto all'anno precedente.

Ciò perchè INPS si adegua alle indicazioni del decreto del 27 novembre 2016, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che fissa nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2016, nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni e ai limiti di reddito, in via previsionale, per l'anno 2017, mentre fissa all'1,37 l'aumento per le indennità.




mercoledì 4 gennaio 2017

Accoglimento parziale della domanda e soccombenza reciproca: cosa cambia ai fini del governo delle spese processuali? (Cassazione n° 6860/2015)



In questo interessantissimo precedente (Sentenza n° 6860/2015), gentilmente segnalatomi dall'amico e collega avv. Bruno Spagna Musso, la Cassazione fa chiarezza sulla differenza pratica che intercorre tra l'accoglimento parziale della domanda e la soccombenza reciproca. 

In particolare l'accoglimento parziale della domanda processuale si ha quando il convenuto si limita a difendersi dalla pretesa dell’attore perché la ritiene eccessiva o solo in parte fondata

In questo caso, se il giudice accoglie solo in parte la domanda dell’istante non ricorre una ipotesi di “soccombenza reciproca” che giustificherebbe la compensazione delle spese di lite ai sensi del novellato art. 92 cpc.

Si ha invece soccombenza reciproca in caso di pluralità di pretese contrapposte, presentate da entrambe le parti, l’una rivolta contro l’altra in modo reciproco. 

In pratica, ricorre tale ipotesi quando il giudice rigetta una parte delle domande di un soggetto e, contemporaneamente, anche una parte delle domande dell’altro soggetto.


Solo ed esclusivamente in quest'ultimo caso (oltre l'ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), il novellato art. 92 cpc prevede che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Alla luce del suddetto chiarimento, è evidente che nei giudizi previdenziali ed assistenziali, lo spostamento della decorrenza operata dal CTU non integra l'ipotesi di soccombenza reciproca (che giustificherebbe la compensazione delle spese di lite) ma esclusivamente un accoglimento parziale della domanda processuale.

A ciò si aggiunga che per la fase di ATPO, ai sensi della dichiarazione di valore ex all'art. 152 disp. att. cpc, i compensi di causa, a mio modesto avviso, andrebbero di volta in volta quantificati come scrissi in questo mio ARTICOLO.

A seguire il testo integrale della Sentenza, liberamente scaricabile.

martedì 20 dicembre 2016

Nella fase di opposizione ad ATPO negativo è possibile il deposito dinuova certificazione sanitaria ex art. 149 disp.att.cpc (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1773/2016)


Nei giudizi di opposizione ad ATPO negativo ho da sempre sostenuto la pacifica applicabilità dell'art. 149 disp.att. cpc (aggravamento in corso di causa) e quindi la possibilità di depositare nuova documentazione sanitaria maturata successivamente al deposito della CTU contestata.

L' art. 149 disp.att. cpc infatti recita: "Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonchè tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario".

Del resto la L. 111/2011 (di conversione del D.L. 98/2011 introduttivo del procedimento ex art. 445 bis cpc) non ha nè abrogato la suddetta disposizione nè l'ha relegata ad una sola, eventuale, fase di giudizio. 

Tuttavia una corrente - fortunatamente minoritaria - della magistratura del lavoro, ritiene che nei giudizi di opposizione ad ATPO negativo non sarebbe possibile prendere in considerazione gli aggravamenti verificatisi in corso di causa, in quanto l'eventuale successiva CTU dovrebbe focalizzarsi esclusivamente sul complesso patologico cristallizzatosi nella prima fase di giudizio.

Sull'argomento, quindi, ho il piacere di postare un interessantissimo precedente (Sentenza n° 1773/2016) della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord in Aversa  in cui, in un giudizio di opposizione ad ATPO negativo patrocinato dal nostro studio, la d.ssa Chiara Cucinella ha preso espressa posizione, motivando in maniera precisa e minuziosa la possibilità di depositare la nuova certificazione sanitaria maturata nel corso di giudizio.   


Carmine Buonomo









venerdì 16 dicembre 2016

E' consentito il ricorso giurisdizionale avverso il verbale di invalidità negativo, anche se nel frattempo sia stata proposta nuova domanda amministrativa.


Tra le righe della sentenza della Sezione Lavoro della Cassazione n. 24974 del 6 dicembre 2016, è possibile intravedere l'ammissibilità dell'impugnazione in sede giurisdizionale di un verbale di invalidità, cui nel frattempo abbia fatto seguito una nuova domanda amministrativa.
E' noto che, una volta ricevuta la comunicazione di esito negativo del procedimento amministrativo per l'accertamento dell'invalidità civile o dell'handicap, il cittadino abbia dinanzi a sè due possibili strade:
  • presentare nuova domanda amministrativa (o c.d. di "aggravamento" qualora si parta da un riconoscimento di almeno 33% di invalidità civile o un riconoscimento dell'handicap semplice e si punti al riconoscimento di una percentuale maggiore o dell'handicap grave);
  • presentare ricorso giurisdizionale entro i sei mesi dal ricevimento del verbale negativo.
E' possibile avviare contemporaneamente entrambe le procedure (ricorso giurisdizionale e domanda amministrativa di aggravamento)?
Ipotesi 1
se è stato presentato ricorso giurisdizionale 
può proporsi nuova domanda amministrativa?
In questo caso, l'avvio del procedimento giurisdizionale non consente di proporre nuova domanda amministrativa.
Infatti, a decorrere dal 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore dell'art.56, c. 2, della L. 69/2009 (che ha esteso alla materia dell'invalidità civile la limitazione di cui all'art. 11 L. 222/1984 per le prestazioni di invalidità in favore degli assicurati Inps) - i soggetti che intendano ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, non possono presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Alla documentazione da allegare alle istanze di invalidità civile va aggiunta quindi una autodichiarazione nella quale il richiedente attesta di non aver già presentato analoga domanda ancora in corso di esame in sede amministrativa ovvero giudiziaria (Circolare Inps n.97 del 6.8.2009).